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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09899/2025

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024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16998/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , già A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] di Napoli s .p. a . , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliatain ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL] ); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Somministrazione - Gestione del servizio idrico per unComune– Indennizzo ex art. 2041 c.c.

CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilia in ROMA,via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso , ( p ec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorre nte - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour(pec: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4814/2021 pubblicata in data 30dicembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5995/2014 accoglieva parzialmente la domanda della - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].( A.R.I.N. ) e condann ò la [OSCURATO:SOCIETA]. , in proprio e nella qualità di rappresentante volontaria della [OSCURATO:SOCIETA].,al pagamento in favore della Azienda attrice della somma di € 116.029,13, oltre rivalutazione e interessi ; rigettò nel resto la domanda e condannò altresì la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda nella misura di un terzo, compensando per intero le spese del giudizio principale connesso tra l’Azienda ed il Comune di Casoria; CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2. la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società ABC - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già A.R.I.N. -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza di prime cure e d in parziale riforma di essa , condannava [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di euro 134.906,53,oltre IVA , oltre interessi compensativi per euro 21.875, nonché interessi moratori sulla somma conglobata dal 1/10/21 al saldo, in favore di ABC [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] , nonché a rifonder l e le spese del grado, compensando interamente le spese del grado tra la parte appellante ed il Comune di Casoria; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello, società ABC -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione.

Hanno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e d il Comune diCasoria;

4. l a trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha depositatomemoria la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Considerato che

1. con il primo motivo la società ricorrent e denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co.

I, n. 3 c.p.c.”; in particolare,contesta il giudizio di infondatezza reso dalla Corte d’appello sulla “domanda di furto d’acqua” e su quella di responsabilità aquiliana della [OSCURATO:SOCIETA]; contesta il mancato esame della condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che con evidente dolo aveva sottratto l’acqua dalle condotte dell’odierna ricorrente, stante la consapevolezza che CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la fornitura idrica non sarebbe stata interrotta,vista la funzione di pubblicoservizio, anche al fine di non prestare il consenso a tariffe idriche che non potevano essere modificate in ribasso stante il loro iter approvativo in corso .

Sostiene che a vrebbe errato il Tribunale prima e la Corte poi, nel non dare rilievo al fatto che il titolare di un bene non può essere considerato consenziente rispetto al prelievo dello stesso da terzi per il solo fatto che lo abbia reso disponibile,soprattutto in un caso come quello in esame in cui la risorsa idrica rappresenta un bene di prima necessità; 2.con il secondo motivo, lamenta la “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co.

I, n.5 c.p.c”; a parere della ricorrente , la Corte d’appello, come lamentato nel precedente motivo, avrebbe omesso l’esame del comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente insufficiente motivazione sulpunto;

2.1. i primi due i motivi di ricorso sono inammissibili e possono esser congiuntamente esaminati per ragioni di logica connessione in quanto con essi la ricorrente contesta sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, quanto affermato dal Giudice d’appello secondo cui la fornitura di acqua era avvenuta con il pieno consenso di A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora ABC [OSCURATO:PERSONA]) e che, conseguentemente, tale comportamento era incompatibile con la qualificazione della fattispecie come domanda di furto d’acqua, escludendo di conseguenza la riconducibilità dello stesso comportamento alla fattispecie di responsabilità aquiliana;

2.2. innanzitutto , nonostante la formale denuncia di violazione di legge, le censure formulate si risolv ono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; ebbene, la stessa prospettazione delle doglianze proposte dalla odierna ricorrente è diretta, non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatasiano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione del comportamento delle parti, onde negare l’esistenza del consenso di ABC [OSCURATO:PERSONA]– riconosciuto dal Giudice di merito – al la somministrazione dell’acqua utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’espletamento del servizio acquedottistico di cui è concessionaria esclusiva nell’ambito del territorio del Comune di Casoria; nonostante la formale intestazione, le censureattengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 2.3.sotto altro profilo, la censura non si adegua al testo del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. insistendo nel lamentare vizi motivazionali di insufficienza non più deducibili; in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che secondo la nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. - applicabile alle sentenze pubblicate dopo 1'11 settembre 2012 e dunque CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame -il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza e non più e non anche a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà e, per l'altro, solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass civ., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054); 3.con il terzo motivo, lamenta la “violazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, co.

I, n. 3” in quanto la Corte d’appellonell’affermare che l’odierna ricorrente « non ha alcuna legittimazione né ad espletare la vendita dell’acqua all’ingrosso nel detto Comune di Casoria né tanto meno a pretendere di applicare per le sole forniture idriche di fatto effettuate nel Comune di Casoria, la tariffa approvata dal Comune di Napoli per l’espletamento del servizio di distribuzione di acqua potabile affidatole nell’ambito del territorio di Napoli»avrebbe motivato la decisione in modo del tutto apodittic o e contraddittori o ; l’odierna ricorrente insiste nel lamentare che il decremento patrimoniale subito sia pari agli importi fatturati e contesta quanto ritenuto al riguardo dalla Corte d’appello- concordando con il Giudice di primo grado - e cioè che « l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile che questi avrebbe realizzato in base a operazioni commerciali compiute in attuazione di accordi validi e ritualmente formalizzati, ma deve essere limitata ai soli esborsi affrontati dal depauperato per curare la fornitura»; contesta la determinazione dell’indennizzo in quanto l’importo di € 0,16 non le sarebbe applicabile e se applicato, comporterebbela violazione dell’art. 2041 c.c. in quanto la ABC , CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], non realizza, attraverso la propria fatturazione, scopi di lucro ma solo la copertura di costi operativi che tengono conto di una molteplicità complessa di fattori;

4. con il quarto motivo, lamenta la “ violazione dell’art.2041 c.c. in relazione all’art. 360, co.

I , n. 5 ; contesta l’affermazione della Corte d’appello come apodittica nell’aver ritenuto che «l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile», lamentando il fatto che la Corte continu a ndo a sostenere il criterio dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., avrebbe omesso di esaminare criticamente il concetto di tariffa.

A parere della ricorrente la motivazione sarebbe contraddittoria e mancante del collegamento puntuale tra le diverse argomentazioni utilizzate dalla Corte per sostenere il proprio convincimento circa l’assenza di utile della tariffa; 4.1.sono parimenti inammissibili i motivi terzo e quarto del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati ponendo entrambi, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, la stessa censura secondo cui la sentenza d’appello avrebbe erroneamente determinando l’ammontare dell’indennizzo spettantele ai sensi dell’art. 2041 c.c., non mediante l’applicazione della tariffa approvata dal Comune di Napoli per l’espletamento del servizio espletato da ABC nel territorio del Comune di Napoli, ma al costo unitario di 0,16 €/mc praticato dalla Regione Campania per le forniture di cui si avvaleva Ottogass.r.l.; ebbene,nella specie, contrariamente a quanto osserva la ricorrente, la Corte di merito ha deciso sul punto in conformità al costante orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ex art. 2041 c.c., afferma che chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo della CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi correlativa diminuzione patrimoniale, sicché l'indennizzo per ingiustificato arricchimento va commisurato alla minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio) che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione (Cass. Sez. 1, 29/05/2019, n. 14670; cfr. Cass. civ. Sez. 5, 25/01/2022, n. 2040) e, in linea con il richiamato indirizzo ha determinato il quantumdell’indennizzo;

5. con il quinto motivo, la Azienda ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 24 cost. in relazione all’art. 360, co.

I, n. 4” e deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in quanto la Corte d’appello non avrebbe potuto sostituirsi al Tribunale nel colmare la mancanza di motivazione in virtù del principio affermato dall’art. 112 c.p.c. atteso che la domanda di furto e di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. costituivano l’oggetto della domanda principale di cui all’atto di citazionee la domanda sul pagamento delle fatture chiesta nell’atto di citazione non poteva essere ritenuta domanda nuova. 5.1.pure il quinto motivo è, infine , inammissibile ; nello specifico, il motivo non supera l a condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.; difatti, l'onere di indicare nel ricorso la contrarietà dell'impugnata sentenza alla conforme giurisprudenza di legittimità, previa esatta individuazione delle decisioni e degli argomenti sui quali l'orientamento contestato sussiste nell'ipotesi di una giurisprudenza di legittimità consolidata, contraria alla tesi della parte ricorrente, come avvenuto nella materia oggetto di controversia ( arresti specificatamente richiamati dalla sentenza impugnata a pag. 22 «Cass. n. 10884/2007, Cass.

U. n. 1875/2009, Cass. n. 20648/2011, Cass. n. 23385/2008 e più di recente Cass. n. 12702 del 2019»); CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi pertanto, a tal fine, non è sufficiente la mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi la pronuncia impugnata in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate, come non sono state individuatenel motivo in esame, le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Cass. Sez. 3, 08/02/2011 n. 3142;Cass.

Sez. 6 - 5, 05/11/2018 n. 28070) ; 6.il ricorso va dichiarato inammissibile ; la Azienda ricorrent e va condannat a al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. secondo il principio di soccombenza che si liquidano come da dispositivo; in considerazione del fatto che i motivi del ricorso per cassazione non hanno tocca to in alcun modo la posizione dell’Ente locale e che l a notifica del ricorso ha avuto pertanto valore nei suoi confronti di semplice litis denuntiatio, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra la Azienda ricorrente e il controricorrente Comune di Casoria (Cass. Sez. 3, 30/06/2015 n. 13355).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui e uro 9.000, 00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di cassazionetra la ricorrente e il controricorrente Comune di Casoria.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Aziendaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16998/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , già A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] di Napoli s .p. a . , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliatain ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL] ); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Somministrazione - Gestione del servizio idrico per unComune– Indennizzo ex art. 2041 c.c. CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilia in ROMA,via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso , ( p ec: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorre nte - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour(pec: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4814/2021 pubblicata in data 30dicembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5995/2014 accoglieva parzialmente la domanda della - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].( A.R.I.N. ) e condann ò la [OSCURATO:SOCIETA]. , in proprio e nella qualità di rappresentante volontaria della [OSCURATO:SOCIETA].,al pagamento in favore della Azienda attrice della somma di € 116.029,13, oltre rivalutazione e interessi ; rigettò nel resto la domanda e condannò altresì la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda nella misura di un terzo, compensando per intero le spese del giudizio principale connesso tra l’Azienda ed il Comune di Casoria; CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società ABC - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già A.R.I.N. -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza di prime cure e d in parziale riforma di essa , condannava [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di euro 134.906,53,oltre IVA , oltre interessi compensativi per euro 21.875, nonché interessi moratori sulla somma conglobata dal 1/10/21 al saldo, in favore di ABC [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] , nonché a rifonder l e le spese del grado, compensando interamente le spese del grado tra la parte appellante ed il Comune di Casoria; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello, società ABC -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione. Hanno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e d il Comune diCasoria; 4. l a trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha depositatomemoria la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Considerato che 1. con il primo motivo la società ricorrent e denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.”; in particolare,contesta il giudizio di infondatezza reso dalla Corte d’appello sulla “domanda di furto d’acqua” e su quella di responsabilità aquiliana della [OSCURATO:SOCIETA]; contesta il mancato esame della condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che con evidente dolo aveva sottratto l’acqua dalle condotte dell’odierna ricorrente, stante la consapevolezza che CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la fornitura idrica non sarebbe stata interrotta,vista la funzione di pubblicoservizio, anche al fine di non prestare il consenso a tariffe idriche che non potevano essere modificate in ribasso stante il loro iter approvativo in corso . Sostiene che a vrebbe errato il Tribunale prima e la Corte poi, nel non dare rilievo al fatto che il titolare di un bene non può essere considerato consenziente rispetto al prelievo dello stesso da terzi per il solo fatto che lo abbia reso disponibile,soprattutto in un caso come quello in esame in cui la risorsa idrica rappresenta un bene di prima necessità; 2.con il secondo motivo, lamenta la “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n.5 c.p.c”; a parere della ricorrente , la Corte d’appello, come lamentato nel precedente motivo, avrebbe omesso l’esame del comportamento della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente insufficiente motivazione sulpunto; 2.1. i primi due i motivi di ricorso sono inammissibili e possono esser congiuntamente esaminati per ragioni di logica connessione in quanto con essi la ricorrente contesta sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, quanto affermato dal Giudice d’appello secondo cui la fornitura di acqua era avvenuta con il pieno consenso di A.R.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora ABC [OSCURATO:PERSONA]) e che, conseguentemente, tale comportamento era incompatibile con la qualificazione della fattispecie come domanda di furto d’acqua, escludendo di conseguenza la riconducibilità dello stesso comportamento alla fattispecie di responsabilità aquiliana; 2.2. innanzitutto , nonostante la formale denuncia di violazione di legge, le censure formulate si risolv ono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; ebbene, la stessa prospettazione delle doglianze proposte dalla odierna ricorrente è diretta, non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatasiano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione del comportamento delle parti, onde negare l’esistenza del consenso di ABC [OSCURATO:PERSONA]– riconosciuto dal Giudice di merito – al la somministrazione dell’acqua utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’espletamento del servizio acquedottistico di cui è concessionaria esclusiva nell’ambito del territorio del Comune di Casoria; nonostante la formale intestazione, le censureattengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 2.3.sotto altro profilo, la censura non si adegua al testo del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. insistendo nel lamentare vizi motivazionali di insufficienza non più deducibili; in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che secondo la nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. - applicabile alle sentenze pubblicate dopo 1'11 settembre 2012 e dunque CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame -il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza e non più e non anche a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà e, per l'altro, solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054); 3.con il terzo motivo, lamenta la “violazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3” in quanto la Corte d’appellonell’affermare che l’odierna ricorrente « non ha alcuna legittimazione né ad espletare la vendita dell’acqua all’ingrosso nel detto Comune di Casoria né tanto meno a pretendere di applicare per le sole forniture idriche di fatto effettuate nel Comune di Casoria, la tariffa approvata dal Comune di Napoli per l’espletamento del servizio di distribuzione di acqua potabile affidatole nell’ambito del territorio di Napoli»avrebbe motivato la decisione in modo del tutto apodittic o e contraddittori o ; l’odierna ricorrente insiste nel lamentare che il decremento patrimoniale subito sia pari agli importi fatturati e contesta quanto ritenuto al riguardo dalla Corte d’appello- concordando con il Giudice di primo grado - e cioè che « l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile che questi avrebbe realizzato in base a operazioni commerciali compiute in attuazione di accordi validi e ritualmente formalizzati, ma deve essere limitata ai soli esborsi affrontati dal depauperato per curare la fornitura»; contesta la determinazione dell’indennizzo in quanto l’importo di € 0,16 non le sarebbe applicabile e se applicato, comporterebbela violazione dell’art. 2041 c.c. in quanto la ABC , CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], non realizza, attraverso la propria fatturazione, scopi di lucro ma solo la copertura di costi operativi che tengono conto di una molteplicità complessa di fattori; 4. con il quarto motivo, lamenta la “ violazione dell’art.2041 c.c. in relazione all’art. 360, co. I , n. 5 ; contesta l’affermazione della Corte d’appello come apodittica nell’aver ritenuto che «l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile», lamentando il fatto che la Corte continu a ndo a sostenere il criterio dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., avrebbe omesso di esaminare criticamente il concetto di tariffa. A parere della ricorrente la motivazione sarebbe contraddittoria e mancante del collegamento puntuale tra le diverse argomentazioni utilizzate dalla Corte per sostenere il proprio convincimento circa l’assenza di utile della tariffa; 4.1.sono parimenti inammissibili i motivi terzo e quarto del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati ponendo entrambi, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, la stessa censura secondo cui la sentenza d’appello avrebbe erroneamente determinando l’ammontare dell’indennizzo spettantele ai sensi dell’art. 2041 c.c., non mediante l’applicazione della tariffa approvata dal Comune di Napoli per l’espletamento del servizio espletato da ABC nel territorio del Comune di Napoli, ma al costo unitario di 0,16 €/mc praticato dalla Regione Campania per le forniture di cui si avvaleva Ottogass.r.l.; ebbene,nella specie, contrariamente a quanto osserva la ricorrente, la Corte di merito ha deciso sul punto in conformità al costante orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ex art. 2041 c.c., afferma che chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo della CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi correlativa diminuzione patrimoniale, sicché l'indennizzo per ingiustificato arricchimento va commisurato alla minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio) che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione (Cass. Sez. 1, 29/05/2019, n. 14670; cfr. Cass. civ. Sez. 5, 25/01/2022, n. 2040) e, in linea con il richiamato indirizzo ha determinato il quantumdell’indennizzo; 5. con il quinto motivo, la Azienda ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 24 cost. in relazione all’art. 360, co. I, n. 4” e deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in quanto la Corte d’appello non avrebbe potuto sostituirsi al Tribunale nel colmare la mancanza di motivazione in virtù del principio affermato dall’art. 112 c.p.c. atteso che la domanda di furto e di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. costituivano l’oggetto della domanda principale di cui all’atto di citazionee la domanda sul pagamento delle fatture chiesta nell’atto di citazione non poteva essere ritenuta domanda nuova. 5.1.pure il quinto motivo è, infine , inammissibile ; nello specifico, il motivo non supera l a condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.; difatti, l'onere di indicare nel ricorso la contrarietà dell'impugnata sentenza alla conforme giurisprudenza di legittimità, previa esatta individuazione delle decisioni e degli argomenti sui quali l'orientamento contestato sussiste nell'ipotesi di una giurisprudenza di legittimità consolidata, contraria alla tesi della parte ricorrente, come avvenuto nella materia oggetto di controversia ( arresti specificatamente richiamati dalla sentenza impugnata a pag. 22 «Cass. n. 10884/2007, Cass. U. n. 1875/2009, Cass. n. 20648/2011, Cass. n. 23385/2008 e più di recente Cass. n. 12702 del 2019»); CC 6.12.2024 Ric. n. 16998/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pertanto, a tal fine, non è sufficiente la mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi la pronuncia impugnata in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate, come non sono state individuatenel motivo in esame, le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Cass. Sez. 3, 08/02/2011 n. 3142;Cass. Sez. 6 - 5, 05/11/2018 n. 28070) ; 6.il ricorso va dichiarato inammissibile ; la Azienda ricorrent e va condannat a al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. secondo il principio di soccombenza che si liquidano come da dispositivo; in considerazione del fatto che i motivi del ricorso per cassazione non hanno tocca to in alcun modo la posizione dell’Ente locale e che l a notifica del ricorso ha avuto pertanto valore nei suoi confronti di semplice litis denuntiatio, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra la Azienda ricorrente e il controricorrente Comune di Casoria (Cass. Sez. 3, 30/06/2015 n. 13355). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui e uro 9.000, 00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di cassazionetra la ricorrente e il controricorrente Comune di Casoria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Aziendaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 09899/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris