CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1978
Cassazione n. 32081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/10/1978 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi (trattabili unitariamente, come erano stati oggetto di un unico motivo dell'atto di appello) oltre ad essere generici, perché ripetitivi, non sono consentiti poiché presuppongono valutazioni di fatto (quali quella della pertinenzialità degli arnesi rispetto al reato di furto e della maggiore o minore rilevanza della fattispecie penale ai fini della particolare tenuità del fatto) che esulano dal perimetro delle competenze di questa Corte, destinata al giudizio di legittimità e deprivata di ogni potere di rivalutazione del merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende