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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 00157/2023

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nciato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del Tribunale di Macerata, _— Con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2018 il Tribunale di Macerata si dichiarava incompetente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle ipotesi delittuose ascrittegli ex artt. 640 e 648 cod. pen., commess in luogo sconosciuto nell'arco temporale compreso tra il 10 giugno 2015 e il 3 luglio 2015, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ritenuta competente.

La declaratoria di incompetenza del Tribunale di Macerata si fondava sull'assunto che le condotte illecite dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] erano state commesse in un luogo sconosciuto, con la conseguenza che, nel caso di specie, dovevano essere applicati i criteri residuali di attribuzione delipncompetenza previsti dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., che imponevano di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

A seguito della trasmissione degli atti, disposta dal Tribunale di Macerata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro esercitava l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. eInarett 640 e 648 cod. pen., disponendo la citazione a giudizio dell'imputato davanti al Tribunale di Catanzaro.

Il Tribunale di Catanzaro, a sua volta, con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022, si dichiarava incompetente, individuando, quale giudice competente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava residente ed elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato, infatti, nei verbali di elezione di domicilio sottoscritti nelle date del 3 dicembre 2012 e del 7 marzo 2019, dichiarava di risiedere a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, dove eleggeva domicilio.

Ne derivava che, facendo applicazione dei criteri residuali di attribuzione della competenza previsti dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., erroneamente applicati dal Tribunale di Macerata, non doveva ritenersi competente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Catanzaro ma il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ne discendeva la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussiste il conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali - il Tribunale di Macerata e il Tribunale di Catanzaro - contemporaneamente ricusavano la cognizione processuale del medesimo fatto loro deferito, ma il secondo di tali organi giurisdizionale non si riteneva competente, individuando la competenza a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in esame, infatti, tanto il Tribunale di Macerata quanto il Tribunale di Catanzaro negavano la propria competenza a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle imputazioni ascrittegli artt. 640 e 648 cod. pen., che si ritenevano commessi in luogo sconosciuto dal 10 giugno 2015 al 3 luglio 2015, ma ostava alla configurazione di un conflitto di competenza ex art.28 cod. proc. pen. l'individuazione della competenza di un'ulteriore e diversa autorità giurisdizionale.

Il Tribunale di Catanzaro, invero, si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultava residente ed elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, con la conseguenza che, facendo applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., doveva ritenersi competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il Tribunale di Catanzaro, dopo la declaratorie di incompetenza del Tribunale di Macerata, anziché trasmettere per competenza gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sollevava conflitto negativa di competenza davanti alla Corte di cassazione, che, stricto iure, non è configurabile, atteso che 1:Intimittaziziorre- dell'ulteriore autorità giudiziaria veniva individuata alla luce dei criteri residuali di cui all'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., correttamente richiamati, ma erroneamente applicati.

Nel caso di specie, infatti, la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava residente ed elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA].

Tali dati anagrafici emergevano incontestabilmente dai verbali di elezione di domicilio sottoscritti nelle date del 3 dicembre 2012 e del 7 marzo 2019 dall'imputato, che dichiarava di risiedere ed eleggere domicilio nel ComunevSoriano Calabro, in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rientrante nella competenza del Tribunale diiVàlentia.

Ferme restando tali considerazioni, deve rilevarsi che, pur dovendosi ritenere insussistente il conflitto negativo sollevato dal Tribunale di Catanzaro, la Corte di cassazione non è vincolata all'affermazione della competenza tra i due organi giurisdizionali confliggenti, con la conseguenza che non le è preclusa l'individuazione della competenza di un terzo giudice, estraneo alla sequenza procedimentale sfociata nella proposizione di un conflitto di competenza ex art.28 cod. proc. pen.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che deve essere applicata al caso di specie, secondo cui in la Corte di cassazione «non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico, né ad essa è preclusa l'individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza» (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, G.I.P.

Tribunale di Pisa, Rv. 282724-01).

3. Per effetto di tali considerazioni, occorre dichiarare insussistente il conflitto negativo sollevato dal Tribunale di Catanzaro e contestualmente dichiarare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmetters

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del Tribunale di Macerata, _— Con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2018 il Tribunale di Macerata si dichiarava incompetente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle ipotesi delittuose ascrittegli ex artt. 640 e 648 cod. pen., commess in luogo sconosciuto nell'arco temporale compreso tra il 10 giugno 2015 e il 3 luglio 2015, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ritenuta competente. La declaratoria di incompetenza del Tribunale di Macerata si fondava sull'assunto che le condotte illecite dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] erano state commesse in un luogo sconosciuto, con la conseguenza che, nel caso di specie, dovevano essere applicati i criteri residuali di attribuzione delipncompetenza previsti dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., che imponevano di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. A seguito della trasmissione degli atti, disposta dal Tribunale di Macerata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro esercitava l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. eInarett 640 e 648 cod. pen., disponendo la citazione a giudizio dell'imputato davanti al Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale di Catanzaro, a sua volta, con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022, si dichiarava incompetente, individuando, quale giudice competente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava residente ed elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato, infatti, nei verbali di elezione di domicilio sottoscritti nelle date del 3 dicembre 2012 e del 7 marzo 2019, dichiarava di risiedere a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, dove eleggeva domicilio. Ne derivava che, facendo applicazione dei criteri residuali di attribuzione della competenza previsti dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., erroneamente applicati dal Tribunale di Macerata, non doveva ritenersi competente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Catanzaro ma il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ne discendeva la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussiste il conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali - il Tribunale di Macerata e il Tribunale di Catanzaro - contemporaneamente ricusavano la cognizione processuale del medesimo fatto loro deferito, ma il secondo di tali organi giurisdizionale non si riteneva competente, individuando la competenza a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame, infatti, tanto il Tribunale di Macerata quanto il Tribunale di Catanzaro negavano la propria competenza a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle imputazioni ascrittegli artt. 640 e 648 cod. pen., che si ritenevano commessi in luogo sconosciuto dal 10 giugno 2015 al 3 luglio 2015, ma ostava alla configurazione di un conflitto di competenza ex art.28 cod. proc. pen. l'individuazione della competenza di un'ulteriore e diversa autorità giurisdizionale. Il Tribunale di Catanzaro, invero, si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultava residente ed elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, con la conseguenza che, facendo applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., doveva ritenersi competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il Tribunale di Catanzaro, dopo la declaratorie di incompetenza del Tribunale di Macerata, anziché trasmettere per competenza gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sollevava conflitto negativa di competenza davanti alla Corte di cassazione, che, stricto iure, non è configurabile, atteso che 1:Intimittaziziorre- dell'ulteriore autorità giudiziaria veniva individuata alla luce dei criteri residuali di cui all'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., correttamente richiamati, ma erroneamente applicati. Nel caso di specie, infatti, la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava residente ed elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA]. Tali dati anagrafici emergevano incontestabilmente dai verbali di elezione di domicilio sottoscritti nelle date del 3 dicembre 2012 e del 7 marzo 2019 dall'imputato, che dichiarava di risiedere ed eleggere domicilio nel ComunevSoriano Calabro, in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rientrante nella competenza del Tribunale diiVàlentia. Ferme restando tali considerazioni, deve rilevarsi che, pur dovendosi ritenere insussistente il conflitto negativo sollevato dal Tribunale di Catanzaro, la Corte di cassazione non è vincolata all'affermazione della competenza tra i due organi giurisdizionali confliggenti, con la conseguenza che non le è preclusa l'individuazione della competenza di un terzo giudice, estraneo alla sequenza procedimentale sfociata nella proposizione di un conflitto di competenza ex art.28 cod. proc. pen. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che deve essere applicata al caso di specie, secondo cui in la Corte di cassazione «non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico, né ad essa è preclusa l'individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza» (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, G.I.P. Tribunale di Pisa, Rv. 282724-01). 3. Per effetto di tali considerazioni, occorre dichiarare insussistente il conflitto negativo sollevato dal Tribunale di Catanzaro e contestualmente dichiarare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmetters
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