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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 13117/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 28 febbraio 2020 e quelli dalla Corte di appello già giudicati con sentenza 17 giugno 2022, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico. 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge e osservando, al riguardo, che la sentenza della Corte di appello di Bari datata 17 giugno 2022 non risulta ancora irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il giudice dell'esecuzione esercita le attribuzioni previste dall'art. 671 cod. proc. pen., e conosce quindi della continuazione, o del concorso formale dei reati, separatamente giudicati in cognizione, esclusivamente rispetto a «sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona», come prescrive il comma 1 della disposizione.

L'intervenuto giudicato, in ordine ai predetti reati, è il presupposto indefettibile di attivazione del suo intervento.

Segnala correttamente il Procuratore generale ricorrente che tale presupposto mancasse, nella specie, alla data dell'ordinanza impugnata, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bari datata 17 giugno 2022, contro cui l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, al tempo pendente.

2. L'ordinanza impugnata, adottata in astratta carenza dei requisiti di legge, deve essere conseguentemente annullata senza rinvio.

W O i O P.Q.M.

O a N cm O g CU ›[OSCURATO:PERSONA] senza rinvio l'ordinanza impugnata. co Cf) 2 1 41:1 '- :.-,• ‘.:4.> (.0 ' ":" h--— ,... , 't;Così deciso il 07/12/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 28 febbraio 2020 e quelli dalla Corte di appello già giudicati con sentenza 17 giugno 2022, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge e osservando, al riguardo, che la sentenza della Corte di appello di Bari datata 17 giugno 2022 non risulta ancora irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione esercita le attribuzioni previste dall'art. 671 cod. proc. pen., e conosce quindi della continuazione, o del concorso formale dei reati, separatamente giudicati in cognizione, esclusivamente rispetto a «sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona», come prescrive il comma 1 della disposizione. L'intervenuto giudicato, in ordine ai predetti reati, è il presupposto indefettibile di attivazione del suo intervento. Segnala correttamente il Procuratore generale ricorrente che tale presupposto mancasse, nella specie, alla data dell'ordinanza impugnata, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bari datata 17 giugno 2022, contro cui l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, al tempo pendente. 2. L'ordinanza impugnata, adottata in astratta carenza dei requisiti di legge, deve essere conseguentemente annullata senza rinvio. W O i O P.Q.M. O a N cm O g CU ›[OSCURATO:PERSONA] senza rinvio l'ordinanza impugnata. co Cf) 2 1 41:1 '- :.-,• ‘.:4.> (.0 ' ":" h--— ,... , 't;Così deciso il 07/12/2023
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