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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18370/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 giugno 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso contesta, genericamente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato muovendo censure estranee al perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. e, perciò, non suscettibili di essere vagliate in sede di legittimità, oltre che inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello che, in particolare, alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ha congruamente motivato sulla conferma della responsabilità del prevenuto sulla scorta puntuale racconto della persona offesa, opportunamente vagliato e ritenuto attendibile, oltre che ampiamente riscontrato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 giugno 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso contesta, genericamente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato muovendo censure estranee al perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. e, perciò, non suscettibili di essere vagliate in sede di legittimità, oltre che inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello che, in particolare, alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ha congruamente motivato sulla conferma della responsabilità del prevenuto sulla scorta puntuale racconto della persona offesa, opportunamente vagliato e ritenuto attendibile, oltre che ampiamente riscontrato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris