Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48601/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione adeguata; osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); considerato che il terzo motivo, a fronte di una motivazione particolarmente approfondita sull'entità della pena risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così eciso in R a, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Es nsore Fran esco Florit /7 1- [OSCURATO:PERSONA] O 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione adeguata; osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); considerato che il terzo motivo, a fronte di una motivazione particolarmente approfondita sull'entità della pena risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in R a, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Es nsore Fran esco Florit /7 1- [OSCURATO:PERSONA] O 6
Sentenza Cassazione n. 48601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris