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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45586/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione in legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito alle pagine 3 e 4, ove la Corte territoriale ha altresì evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato aveva minacciato di un male ingiusto la vittima, al fine di ottenere l'esborso di una somma da questi dovuta ad un terzo.

Considerato che il motivo in esame è, comunque, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha escluso il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando questi abbia perseguito, come nella specie, (anche o soltanto) un interesse proprio (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione in legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito alle pagine 3 e 4, ove la Corte territoriale ha altresì evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato aveva minacciato di un male ingiusto la vittima, al fine di ottenere l'esborso di una somma da questi dovuta ad un terzo. Considerato che il motivo in esame è, comunque, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha escluso il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando questi abbia perseguito, come nella specie, (anche o soltanto) un interesse proprio (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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