CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 novembre 2025 ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione e 800 euro di multa peri delitti di detenzione di arma comune da sparo, del munizionamento nonché per il delitto diricettazione della medesima arma.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia lamentando plurime carenze motivazionali del provvedimento impugnato.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento alla affermazionedi penale responsabilità per il reato di ricettazione.Lamenta il ricorrente come non sia stata accertata la provenienza del bene ricettato ecome non siano state adeguatamente vagliate le ragioni difensive che hanno cercato di dareuna differente spiegazione circa la provenienza del fucile, che l’imputato non sapeva essercompendio di furto.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa il negato inquadramentodella condotta nella ipotesi di minore gravità di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla mancata concessionedelle attenuanti generiche, nonchè circa la determinazione dell’aumento della pena per lacontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I motivi contenti nel ricorso costituiscono la mera riproposizione di questioni giàsottoposte alla Corte territoriale e da questa sviscerate con argomentazioni logiche, ampie erispettose degli insegnamenti di questa Corte.La versione dei fatti resa dall’imputato viene ritenuta inverosimile per le ragioniesaustivamente esposte nel provvedimento impugnato e ciò si riverbera sulla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di ricettazione poiché risponde del reato di ricettazionel'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche ditelefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possessoalla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine delpossesso. (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01).Circa le ulteriori doglianze in punto alla mancata derubricazione del fatto nell’ipotesilieve, la Corte ha fornito ampia e convincente motivazione sul punto, così come harichiamato le ragioni che non consentono la concessione delle attenuanti generiche.Il provvedimento impugnato ha dato altresì rilevo all’esiguità della pena, pienamenteconforme ai criteri dell’art. 133 cod. pen.Pertanto i motivi di doglianza che si riferiscono alla qualificazione del fatto e altrattamento sanzionatorio debbono essere qualificati come aspecifici poiché la riproposizionedi questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa digenericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpireuno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) euna deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dallastruttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n. 22445/2009; Sez.5, n.11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]