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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36862/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che venga dato avviso alle persone offese ai fini della eventuale presentazione della querela; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio e, per il capo A), l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 11/06/2019 con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81, cpv., 612, secondo comnna; e 605 cod. pen., per avere privato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della libertà personale, minacciandoli ripetutamente di morte con una pistola e costringendoli, per svariate ore, a permanere in una camera di albergo ove alloggiavano, bloccando, altresì, la porta di comunicazione con la camera da lui occupata per impedirne l'uscita (capo A), agli artt. 23, commi 1 e 4, legge n. 110 del 1975, per aver detenuto e portato fuori dalla propria abitazione un revolver marca [OSCURATO:PERSONA] modello HW22 calibro 22LR, privo di matricola e, perciò, da considerarsi arma clandestina (capo B), all'art. 648 cod. pen., per avere acquistato o, comunque, ricevuto da persona rimasta sconosciuta la predetta arma, provento del delitto di contraffazione o alterazione dei segni distintivi o, comunque, di cessione di armi clandestine, pur essendo a conoscenza della relativa provenienza illecita (capo C) e di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen., per avere portato, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, un coltello marca Fax modello Fox697, arma per la quale non è ammessa licenza, tenendola nella propria immediata disponibilità (capo D); fatti accaduti in Camerano, tra il 15 e il 16/02/2019.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Della Bartola per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 605 cod. pen. in luogo di quello di violenza privata previsto dall'art. 610 cod. pen. e la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto.

I Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere integrato il delitto di sequestro di persona, considerato che: l'imputato non avrebbe esercitato alcuna costrizione rispetto alla libertà di movimento delle persone offese, le quali si sarebbero recate insieme a lui nella camera di albergo nonostante le precedenti minacce e nella convinzione che esse non fossero serie, mantenendo la possibilità di comunicare con i loro cellulari e potendo uscire dal locale in cui si trovavano, non essendo stata la porta bloccata; Della Bartola non avrebbe mantenuto un costante contegno minaccioso con le persone offese, essendosi subito addormentato e avendo, prima, riposto l'arma sotto il materasso.

Dalla riqualificazione dei fatti come sequestro di persona deriverebbe la improcedibilità degli stessi per difetto di querela e la conseguente riconduzione della pena finale sotto il limite dei due anni, con la possibilità di applicare, per una seconda volta, la sospensione condizionale della pena.

Ciò che fonda la prospettazione di un ulteriore vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma, cod. pen. 2 O--

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. e la conseguente mancanza della motivazione in relazione al terzo motivo di appello, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma, cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza della motivazione in relazione al secondo motivo proposto con l'atto d'appello (pag. 8 e ss. stesso atto) in merito alla determinazione della pena base per il reato più grave e alla eccessività nel singoli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., nonché, ancora una volta, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle censure prospettate, dal secondo motivo di doglianza, relativo alla configurabilità della circostanza attenuante prevista dell'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., le argomentazioni difensive devono essere condivise.

2.1. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'avvenuto risarcimento del danno recato alle persone offese del delitto di sequestro di persona contestato al capo A) non potesse rilevare ai fini del riconoscimento della suddetta attenuante; e ciò in quanto le condotte tenute dall'imputato, nell'integrare anche i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, legge n. 110 del 1975 e 699 cod. pen., avevano offeso anche altri beni giuridici, diversi da quelli direttamente riferibili alle persone offese, i quali, secondo il Giudice dell'udienza preliminare, non sarebbero stati suscettibili di intervento riparativo da realizzarsi con un risarcimento alle persone offese.

Tale assunto, tuttavia, si poneva in evidente contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, la loro autonomia e si considerano come reati distinti; di tal che proprio rispetto all'attenuante dell'intervenuto risarcimento ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione a ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione (Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755 - 01).2.2.

La Corte di appello, dinnanzi a uno specifico motivo di impugnazione su tale non corretta ricostruzione giuridica, ha parimenti errato nel ritenere che il risarcimento fosse intervenuto tardivamente rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato.

Infatti, anche tale affermazione si pone in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di richiesta di ammissione di tale rito speciale, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380-01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01).

Il secondo motivo e, dunque, fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in 01 t4j RW1.l 1 ,g(Avit)9 edrifi, relazione alla residua ipotesi delit~rrteStafa al capo A), con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.

3. Dalla fondatezza del secondo motivo consegue la necessaria declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al delitto di sequestro di persona, contestato al capo A) della rubrica.

3.1. In proposito, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato che qui si condivide e si ribadisce, che il delitto di violenza privata ha in comune con quello di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione; e che, nondimeno, esso se ne differenzia perché, nel primo caso, viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento.

Pertanto, alla luce del principio di specialità previso dall'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (ex plurimis Sez. 5, n. 44548 del 8/05/2015, T., Rv. 264685 - 01).

3.2. A fronte di tale chiarissima cornice interpretativa e a una altrettanto chiara ricostruzione dei profili fattuali della vicenda, caratterizzati dalla minaccia, portata addirittura con un'arma, volta a impedire alle persone offese di allontanarsi dalla camera d'albergo, il ricorso tenta di offrire una differente ricostruzione dei fatti, affermando che le vittime non avrebbero sofferto una effettiva limitazione della loro libertà di movimento (ma senza spiegare come esse avrebbero potuto allontanarsi dall'ambiente in cui erano stati relegati pur trovandosi sotto la minaccia dell'arma), giungendo ad affermare che la pistola adoperata per la minaccia non sarebbe stata a portata di mano dell'imputato (ma illogicamente giungendo a tale conclusione a partire dal dato, certamente sfornito di univoco significato probatorio, del rinvenimento dell'arma in questione sotto il materasso al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine).

3.3. Le censure, dunque, sono generiche e, in ogni caso, gaeloife9tainen.tm ed, etf,22'9_ infondate; sicché deve concludersi per a ilMmiur,_ del primo motivo di IM ricorso.

3.4. Tuttavia, la necessità, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di censura, di una nuova rivalutazione in ordine alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. comporta che, rispetto al capo A), deve, comunque, ritenersi integrato il relativo rapporto processuale, di tal che trova applicazione, rispetto alla fattispecie in parola, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso è destinata a prevalere sulla improcedibilità del reato (così Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01) derivante dalla mancata proposizione della querela.

3.5. Quanto alla eventuale sollecitazione di proposizione della querela da rivolgere alle persone offese, richiesta dal Procuratore generale in sede di odierne conclusioni, va osservato quanto segue.

Preliminarmente, deve rilevarsi che dagli atti processuali non è emersa la presenza di un atto con il quale le persone offese abbiano formulato un'istanza di punizione all'indirizzo dell'imputato.

Tanto premesso, ritiene il Collegio, sulla scorta di un recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, che nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, si faccia questione del difetto della condizione di procedibilità in relazione a un reato procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Giudice di legittimità, qualora non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dovendo ritenersi che sussista in capo alla pubblica accusa l'onere di allegare gli atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale (così Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698 - 01).

Infatti, la disciplina transitoria dettata dall'art. 85, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riferimento ai reati divenuti, come nel caso di specie, procedibili a querela di parte a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs., non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso previsto dal comma 2 di applicazione di misure cautelari personali in corso di esecuzione, qui non pertinente, non prevede alcuna attività di ricerca e di sollecito della persona offesa.

Inoltre, in sede di pubblicazione del decreto legislativo è stata modificata la versione precedente dell'art. 85, che al comma 2 prevedeva, che, quando, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fosse stata esercitata l'azione penale, il giudice avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine per proporla avrebbe preso a decorrere dal giorno in cui la persona fosse stata informata.

Pertanto, l'abbandono di tale disciplina appare rivelatore della volontà del legislatore di escludere qualunque percorso procedimentale speciale, finalizzato a sollecitare un pronunciamento della persona offesa a fronte del mutato quadro normativo e a garantire, in caso di positivo esercizio del diritto di querela, l'introduzione del relativo atto di manifestazione della volontà punitiva, che deve ritenersi rimessa alla eventuale iniziativa da parte della Pubblica accusa, nel caso di specie non attivatasi tempestivamente.

Ne consegue, conclusivamente, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al delitto di sequestro di persona, in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. 4-ag r1,1 r(9, jA21.'n 4.

Dall'accoglimento del motivo concernente il delitto di cui al capo A) e, soprattutto, del motivo relativo alla sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., consegue la necessità di addivenire a una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento a tale profilo, con rinvio al Giudice di merito per una nuova valutazione sul punto.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al delitto di sequestro di persona perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Essa deve inoltre essere annullata relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, alla Corte di appello di Perugia.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di sequestro di persona perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che venga dato avviso alle persone offese ai fini della eventuale presentazione della querela; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio e, per il capo A), l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 11/06/2019 con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81, cpv., 612, secondo comnna; e 605 cod. pen., per avere privato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della libertà personale, minacciandoli ripetutamente di morte con una pistola e costringendoli, per svariate ore, a permanere in una camera di albergo ove alloggiavano, bloccando, altresì, la porta di comunicazione con la camera da lui occupata per impedirne l'uscita (capo A), agli artt. 23, commi 1 e 4, legge n. 110 del 1975, per aver detenuto e portato fuori dalla propria abitazione un revolver marca [OSCURATO:PERSONA] modello HW22 calibro 22LR, privo di matricola e, perciò, da considerarsi arma clandestina (capo B), all'art. 648 cod. pen., per avere acquistato o, comunque, ricevuto da persona rimasta sconosciuta la predetta arma, provento del delitto di contraffazione o alterazione dei segni distintivi o, comunque, di cessione di armi clandestine, pur essendo a conoscenza della relativa provenienza illecita (capo C) e di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen., per avere portato, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, un coltello marca Fax modello Fox697, arma per la quale non è ammessa licenza, tenendola nella propria immediata disponibilità (capo D); fatti accaduti in Camerano, tra il 15 e il 16/02/2019. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Della Bartola per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 605 cod. pen. in luogo di quello di violenza privata previsto dall'art. 610 cod. pen. e la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto. I Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere integrato il delitto di sequestro di persona, considerato che: l'imputato non avrebbe esercitato alcuna costrizione rispetto alla libertà di movimento delle persone offese, le quali si sarebbero recate insieme a lui nella camera di albergo nonostante le precedenti minacce e nella convinzione che esse non fossero serie, mantenendo la possibilità di comunicare con i loro cellulari e potendo uscire dal locale in cui si trovavano, non essendo stata la porta bloccata; Della Bartola non avrebbe mantenuto un costante contegno minaccioso con le persone offese, essendosi subito addormentato e avendo, prima, riposto l'arma sotto il materasso. Dalla riqualificazione dei fatti come sequestro di persona deriverebbe la improcedibilità degli stessi per difetto di querela e la conseguente riconduzione della pena finale sotto il limite dei due anni, con la possibilità di applicare, per una seconda volta, la sospensione condizionale della pena. Ciò che fonda la prospettazione di un ulteriore vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma, cod. pen. 2 O-- 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. e la conseguente mancanza della motivazione in relazione al terzo motivo di appello, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza della motivazione in relazione al secondo motivo proposto con l'atto d'appello (pag. 8 e ss. stesso atto) in merito alla determinazione della pena base per il reato più grave e alla eccessività nel singoli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., nonché, ancora una volta, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle censure prospettate, dal secondo motivo di doglianza, relativo alla configurabilità della circostanza attenuante prevista dell'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., le argomentazioni difensive devono essere condivise. 2.1. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'avvenuto risarcimento del danno recato alle persone offese del delitto di sequestro di persona contestato al capo A) non potesse rilevare ai fini del riconoscimento della suddetta attenuante; e ciò in quanto le condotte tenute dall'imputato, nell'integrare anche i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, legge n. 110 del 1975 e 699 cod. pen., avevano offeso anche altri beni giuridici, diversi da quelli direttamente riferibili alle persone offese, i quali, secondo il Giudice dell'udienza preliminare, non sarebbero stati suscettibili di intervento riparativo da realizzarsi con un risarcimento alle persone offese. Tale assunto, tuttavia, si poneva in evidente contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, la loro autonomia e si considerano come reati distinti; di tal che proprio rispetto all'attenuante dell'intervenuto risarcimento ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione a ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755 - 01).2.2. La Corte di appello, dinnanzi a uno specifico motivo di impugnazione su tale non corretta ricostruzione giuridica, ha parimenti errato nel ritenere che il risarcimento fosse intervenuto tardivamente rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato. Infatti, anche tale affermazione si pone in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di richiesta di ammissione di tale rito speciale, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380-01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01). Il secondo motivo e, dunque, fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in 01 t4j RW1.l 1 ,g(Avit)9 edrifi, relazione alla residua ipotesi delit~rrteStafa al capo A), con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia. 3. Dalla fondatezza del secondo motivo consegue la necessaria declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al delitto di sequestro di persona, contestato al capo A) della rubrica. 3.1. In proposito, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato che qui si condivide e si ribadisce, che il delitto di violenza privata ha in comune con quello di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione; e che, nondimeno, esso se ne differenzia perché, nel primo caso, viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. Pertanto, alla luce del principio di specialità previso dall'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (ex plurimis Sez. 5, n. 44548 del 8/05/2015, T., Rv. 264685 - 01). 3.2. A fronte di tale chiarissima cornice interpretativa e a una altrettanto chiara ricostruzione dei profili fattuali della vicenda, caratterizzati dalla minaccia, portata addirittura con un'arma, volta a impedire alle persone offese di allontanarsi dalla camera d'albergo, il ricorso tenta di offrire una differente ricostruzione dei fatti, affermando che le vittime non avrebbero sofferto una effettiva limitazione della loro libertà di movimento (ma senza spiegare come esse avrebbero potuto allontanarsi dall'ambiente in cui erano stati relegati pur trovandosi sotto la minaccia dell'arma), giungendo ad affermare che la pistola adoperata per la minaccia non sarebbe stata a portata di mano dell'imputato (ma illogicamente giungendo a tale conclusione a partire dal dato, certamente sfornito di univoco significato probatorio, del rinvenimento dell'arma in questione sotto il materasso al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine). 3.3. Le censure, dunque, sono generiche e, in ogni caso, gaeloife9tainen.tm ed, etf,22'9_ infondate; sicché deve concludersi per a ilMmiur,_ del primo motivo di IM ricorso. 3.4. Tuttavia, la necessità, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di censura, di una nuova rivalutazione in ordine alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. comporta che, rispetto al capo A), deve, comunque, ritenersi integrato il relativo rapporto processuale, di tal che trova applicazione, rispetto alla fattispecie in parola, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso è destinata a prevalere sulla improcedibilità del reato (così Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01) derivante dalla mancata proposizione della querela. 3.5. Quanto alla eventuale sollecitazione di proposizione della querela da rivolgere alle persone offese, richiesta dal Procuratore generale in sede di odierne conclusioni, va osservato quanto segue. Preliminarmente, deve rilevarsi che dagli atti processuali non è emersa la presenza di un atto con il quale le persone offese abbiano formulato un'istanza di punizione all'indirizzo dell'imputato. Tanto premesso, ritiene il Collegio, sulla scorta di un recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, che nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, si faccia questione del difetto della condizione di procedibilità in relazione a un reato procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Giudice di legittimità, qualora non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dovendo ritenersi che sussista in capo alla pubblica accusa l'onere di allegare gli atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale (così Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698 - 01). Infatti, la disciplina transitoria dettata dall'art. 85, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riferimento ai reati divenuti, come nel caso di specie, procedibili a querela di parte a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs., non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso previsto dal comma 2 di applicazione di misure cautelari personali in corso di esecuzione, qui non pertinente, non prevede alcuna attività di ricerca e di sollecito della persona offesa. Inoltre, in sede di pubblicazione del decreto legislativo è stata modificata la versione precedente dell'art. 85, che al comma 2 prevedeva, che, quando, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fosse stata esercitata l'azione penale, il giudice avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine per proporla avrebbe preso a decorrere dal giorno in cui la persona fosse stata informata. Pertanto, l'abbandono di tale disciplina appare rivelatore della volontà del legislatore di escludere qualunque percorso procedimentale speciale, finalizzato a sollecitare un pronunciamento della persona offesa a fronte del mutato quadro normativo e a garantire, in caso di positivo esercizio del diritto di querela, l'introduzione del relativo atto di manifestazione della volontà punitiva, che deve ritenersi rimessa alla eventuale iniziativa da parte della Pubblica accusa, nel caso di specie non attivatasi tempestivamente. Ne consegue, conclusivamente, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al delitto di sequestro di persona, in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. 4-ag r1,1 r(9, jA21.'n 4. Dall'accoglimento del motivo concernente il delitto di cui al capo A) e, soprattutto, del motivo relativo alla sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., consegue la necessità di addivenire a una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento a tale profilo, con rinvio al Giudice di merito per una nuova valutazione sul punto. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al delitto di sequestro di persona perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Essa deve inoltre essere annullata relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, alla Corte di appello di Perugia. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di sequestro di persona perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Annulla con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuov
Sentenza Cassazione n. 36862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris