CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 dicembre 2023
Cassazione n. 17100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso < [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione a nove semestri di pena, compresi tra il 31 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2021. A ragione della decisione il Tribunale osservava che'.i) il condannato - che sta scontando la pena di sette anni di reclusione per il grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. N. 309 del 1990, contestato con permanenza e, dunque, fino alla data della sentenza di primo grado del 2018 - era gravato da un c:arico pendente per reati di cui all'art. 73 d.P.R. N. 309 del 1990, commessi in epoca 2016 e 2017; ii) era stato ammonito dal Direttore dell'istituto di pena, in data 15 luglio 2019, per inosservanza agli ordini ed aveva commesso, il 4 agosto 2017, una infrazione disciplinare per la quale gli era stata comminata la sanzione dell'esclusione dall'attività comune per tre giorni; ii i) la relazione comportamentale evidenziava che, dall'ultimo ingresso in carcere del 20 aprile 2020, il condannato aveva rifiutato di partecipare a qualsiasi trattamento rieducativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del suo difensore, e con \ un 'hiiqt914-4 unico motivo, lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà dell in pun o di 2- diniego della liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata dei singoli semestri di pena scontata e, in particolare, avrebbe trascurato il comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente nel periodo in valutazione, erroneamente ritenendo che lo stesso fosse coinvolto in contesti associativi fino al 2018. I comportamenti trasgressivi all'interno dell'Istituto di pena, descritti nel provvedimento impugnato, si porrebbero - secondo il ricorrente - quali episodi isolati, in un ampio periodo nel quale egli avrebbe, invece, serbato un comportamento corretto ed esente da rilievi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con l-equisitoria scritta depositata il 27 dicembre 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato 2. La norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. 2.1. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». È, dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessiumani, culturali e professionali» (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. 2.2. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di y una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 280522) e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione. Infine, quanto all'incidenza sulla valutazione della condotta degli eventuali rapporti disciplinari, si è precisato che gli stessi devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1 n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497). 3.Tanto premesso, il Tribunale di Napoli si è certamente posto, con la propria motivazione, nel solco di tali principi e, con motivazione non manifestamente illogica, ha valorizzato per ciascuno dei semestri condotte obiettive (antecedenti, coeve ovvero successive) sulla scorta delle quali escludere una effettiva partecipazione del condannato all'opera rieducativa. Segnatamente, ha mostrato di avere valorizzato: i) per i primi tre semestri la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. N. 309 del 1990, con contestazione, non avversata dal ricorrente, della condotta partecipativa fino alla metà dell'anno 2018, nonché l'infrazione disciplinare commessa il 4 agosto 2017, certamente grave, come si evince dalla sanzione della esclusione dalla attività comune inflittagli; ii) per i semestri dal quarto al sesto semestre, la condotta di inosservanza agli ordini che è valsa al ricorrente l'ammonizione in data 15 luglio 2019; iii) infine, per i semestri dal settimo al nono, il rifiuto espresso dal detenuto a partecipare ad alcun trattamento rieducativo propostogli. Tale ineccepibile motivazione resiste alle generiche e assertive deduzioni contenute nel ricorso che, nel riferirsi all'opportunità di considerare i rapporti disciplinari quali condotte isolate nell'ambito di una condotta complessivamente corretta del detenuto e allo status di invalido di questi per giustificare la mancata partecipazione all'opera rieducativa, sollecitano questa Corte ai una rilettura non consentita delle risultanze poste a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente