Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32544/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Carso n. 63.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 59.

Controricorrente avverso la sentenza n.133/2022 della Corte di appello di Brescia , depositata il 2.

2. 2022.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26.

10. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione R.G.

N. 21207/2022.Con sentenza n. 133 del 2.

2. 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere la tenda collocata nell’arco della recinzione posta a confine dell’area cortilizia del suo immobile, rigettando le altre domande proposte dall’attore appellante [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, nell’introdurre il giudizio, lamentò che il vicino aveva innalzato una recinzione lasciando aperto, per l’accesso al cortile, solo un varco, oscurato da una tenda, e chiese che venisse accertato che l’opera così realizzata limitava il godimento della servitù di passaggio sull’area cortilizia spettante alla sua proprietà, nonché che la recinzione , essendo posta a distanza minore di tre metri, pregiudicava il diritto di veduta dalsuo immobile.

Il Tribunale respinse le domande e questa decisione venne solo in parte riformata dalla Corte di appello, che condannò il convenuto alla rimozione della tenda presente nel varco della recinzione, ma confermò per il resto le statuizioni di rigetto.

La Corte di appello motiv ò la sua decisione affermando che la recinzione realizzata dal convenuto non rendeva più incomodo l’esercizio della servitù di passaggio, risultando il varco aperto della larghezza di 95,6 cm., idonea a consentire il passaggio di una persona a piedi e che, essendo l’apertura presente nell’immobile dell’attore una luce e non una veduta, in quanto munita di una grata di ferro che impediva di sporgersi, l’opera realizzata dalla convenuta non era tenuta al rispetto della distanza legale, prevista per le vedute ma non anche per le luci; accolse invece la domanda di rimozione della tenda presente nel varco, rilevando che essa presentava un pericolo per il passaggio, non permettendo di accorgersi del dislivello esistente a ridosso del varcostesso.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1.

9. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.

La causa è stata avviata in decisione in cameradi consiglio.

Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che, rilevato che il varco realizzato R.G.

N. 21207/2022.era inferiore di circa 5 cm. rispetto all’elaborato grafico allegato alla d . i . a . , osservava che tale differenza, se osservata, avrebbe consentito un passaggio più agevole, anche con una bicicletta spinta a mano.

Il mezzo è inammissibile.

In primo luogo perché il fatto di cui si lamenta l’omesso esame non è una circostanza oggettiva, vale a dire un fatto inteso come accadimento materiale, ma un mero giudizio valutativo del consulente tecnico, in ordine all’incidenza della recinzione sull’esercizio del passaggio, da cui il giudice di merito, in virtù del principio del libero convincimento, può legittimamente discostarsi, operando direttamente ed autonomamente, come nel caso avvenuto, l’apprezzamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

In secondo luogo per la non decisività della conclusione del consulente tecnico il cui esame sarebbe stato omesso, non risolvendosi essa in un accertamento positivo delle difficoltà del passaggio.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, in ragione della sua larghezza di 95,6 cm., l’arco di ferro della recinzione non rendessepiù incomodo l’esercizio del passaggio pedonale, senza considerare la possibilità di transito in bicicletta ovvero la necessità di trasportare scatoloni o materiali ingombranti.

Così decidendo, si sostiene, la Corte di merito ha violato, senza alcuna motivazione, il principio secondo cui il proprietario del fondo dominante ha diritto di trarre dalla servitù la più ampia utilità assicurata dal titolo.

Il mezzoè inammissibile .

Sul punto la Corte di appello ha ritenuto non fondata la doglianza dell’appellante in ordine alla difficoltà del passaggio in bicicletta attraverso il varco sia perché la relativa circostanza era solo ipotetica sia perché anche il passaggio con una bicicletta a mano era possibile.

Ciò precisato il motivo è inammissibile in quanto investe una valutazione in fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile come tale in sede di legittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto.

R.G.

N. 21207/2022.Merita aggiungere che comunque il vizio di violazione di legge sollevato non è accompagnato dal necessario supporto giuridico, non avendo il ricorrente nemmeno allegato che il titolo del proprio diritto di servitù non era limitato al transito pedonale, ma si estendeva anche al passaggio in bicicletta.

Con il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 900 cod. civ., il ricorrente critica la decisione impugnata per avere qualificato l’apertura presente nel suo immobile come luce enon come veduta, a cagione della presenza di una grata in ferro che non consentiva di sporgersi.

Si assume che tale giudizio è errato, in quanto, come emerge dalle riproduzioni fotografiche, “ L’inferriata è posta quasi a filo muro e quindi permette una sorta di affaccio consentendo di sporgere il capo anche al di fuori dell’infisso “.

La Corte di appello, si aggiunge, non ha tenuto conto delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva parlato di veduta enon di luce.

Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha motivato la sua statuizione di rigetto osservando che la grata apposta alla finestra del Bellandi, collocata nel mezzo del muro, non consentiva la prospectio e nemmeno una visione globale centrale e laterale, richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prospectio, che caratterizza la veduta e la distingue dalla luce, consiste nella possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino( Cass. n. 346 del 2017; Cass. n. 3924 del 2016 ).

Ora, il ricorso non contesta il criterio, di carattere giuridico, utilizzato dalla Corte di appello per differenziare la veduta dalla luce, ma la sua applicazione nel caso concreto, per erronea valutazione degli elementi e delle caratteristiche materiali della apertura, con ciò sollevando una censura che investe l’apprezzamento dei fatti e non l’applicazione di norme di diritto.

Epilogo analogo merita la doglianza in ordine al contrasto della soluzione accolta dalla Corte di merito con la conclusione suggeritadal consulente tecnico d’ufficio.

La distinzione tra vedute e luci ha infatti carattere giuridico, essendo il codice civile a dettare itratti distintivi dell’una e dell’altra ( art. 900 ).

Ne discende che la qualificazione della apertura come luce o come veduta dà luogo ad una operazione di interpretazione e d applicazione della normativa che R.G.

N. 21207/2022.spetta esclusivamente al giudice e rimane estranea alle competenze del consulente tecnico d’ufficio, il cui giudizio al riguardo non ha alcun valore né per le parti né per il giudice.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Carso n. 63. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 59. Controricorrente avverso la sentenza n.133/2022 della Corte di appello di Brescia , depositata il 2. 2. 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26. 10. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 21207/2022.Con sentenza n. 133 del 2. 2. 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere la tenda collocata nell’arco della recinzione posta a confine dell’area cortilizia del suo immobile, rigettando le altre domande proposte dall’attore appellante [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, nell’introdurre il giudizio, lamentò che il vicino aveva innalzato una recinzione lasciando aperto, per l’accesso al cortile, solo un varco, oscurato da una tenda, e chiese che venisse accertato che l’opera così realizzata limitava il godimento della servitù di passaggio sull’area cortilizia spettante alla sua proprietà, nonché che la recinzione , essendo posta a distanza minore di tre metri, pregiudicava il diritto di veduta dalsuo immobile. Il Tribunale respinse le domande e questa decisione venne solo in parte riformata dalla Corte di appello, che condannò il convenuto alla rimozione della tenda presente nel varco della recinzione, ma confermò per il resto le statuizioni di rigetto. La Corte di appello motiv ò la sua decisione affermando che la recinzione realizzata dal convenuto non rendeva più incomodo l’esercizio della servitù di passaggio, risultando il varco aperto della larghezza di 95,6 cm., idonea a consentire il passaggio di una persona a piedi e che, essendo l’apertura presente nell’immobile dell’attore una luce e non una veduta, in quanto munita di una grata di ferro che impediva di sporgersi, l’opera realizzata dalla convenuta non era tenuta al rispetto della distanza legale, prevista per le vedute ma non anche per le luci; accolse invece la domanda di rimozione della tenda presente nel varco, rilevando che essa presentava un pericolo per il passaggio, non permettendo di accorgersi del dislivello esistente a ridosso del varcostesso. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 9. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria. La causa è stata avviata in decisione in cameradi consiglio. Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che, rilevato che il varco realizzato R.G. N. 21207/2022.era inferiore di circa 5 cm. rispetto all’elaborato grafico allegato alla d . i . a . , osservava che tale differenza, se osservata, avrebbe consentito un passaggio più agevole, anche con una bicicletta spinta a mano. Il mezzo è inammissibile. In primo luogo perché il fatto di cui si lamenta l’omesso esame non è una circostanza oggettiva, vale a dire un fatto inteso come accadimento materiale, ma un mero giudizio valutativo del consulente tecnico, in ordine all’incidenza della recinzione sull’esercizio del passaggio, da cui il giudice di merito, in virtù del principio del libero convincimento, può legittimamente discostarsi, operando direttamente ed autonomamente, come nel caso avvenuto, l’apprezzamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione. In secondo luogo per la non decisività della conclusione del consulente tecnico il cui esame sarebbe stato omesso, non risolvendosi essa in un accertamento positivo delle difficoltà del passaggio. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, in ragione della sua larghezza di 95,6 cm., l’arco di ferro della recinzione non rendessepiù incomodo l’esercizio del passaggio pedonale, senza considerare la possibilità di transito in bicicletta ovvero la necessità di trasportare scatoloni o materiali ingombranti. Così decidendo, si sostiene, la Corte di merito ha violato, senza alcuna motivazione, il principio secondo cui il proprietario del fondo dominante ha diritto di trarre dalla servitù la più ampia utilità assicurata dal titolo. Il mezzoè inammissibile . Sul punto la Corte di appello ha ritenuto non fondata la doglianza dell’appellante in ordine alla difficoltà del passaggio in bicicletta attraverso il varco sia perché la relativa circostanza era solo ipotetica sia perché anche il passaggio con una bicicletta a mano era possibile. Ciò precisato il motivo è inammissibile in quanto investe una valutazione in fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile come tale in sede di legittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto. R.G. N. 21207/2022.Merita aggiungere che comunque il vizio di violazione di legge sollevato non è accompagnato dal necessario supporto giuridico, non avendo il ricorrente nemmeno allegato che il titolo del proprio diritto di servitù non era limitato al transito pedonale, ma si estendeva anche al passaggio in bicicletta. Con il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 900 cod. civ., il ricorrente critica la decisione impugnata per avere qualificato l’apertura presente nel suo immobile come luce enon come veduta, a cagione della presenza di una grata in ferro che non consentiva di sporgersi. Si assume che tale giudizio è errato, in quanto, come emerge dalle riproduzioni fotografiche, “ L’inferriata è posta quasi a filo muro e quindi permette una sorta di affaccio consentendo di sporgere il capo anche al di fuori dell’infisso “. La Corte di appello, si aggiunge, non ha tenuto conto delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva parlato di veduta enon di luce. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha motivato la sua statuizione di rigetto osservando che la grata apposta alla finestra del Bellandi, collocata nel mezzo del muro, non consentiva la prospectio e nemmeno una visione globale centrale e laterale, richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prospectio, che caratterizza la veduta e la distingue dalla luce, consiste nella possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino( Cass. n. 346 del 2017; Cass. n. 3924 del 2016 ). Ora, il ricorso non contesta il criterio, di carattere giuridico, utilizzato dalla Corte di appello per differenziare la veduta dalla luce, ma la sua applicazione nel caso concreto, per erronea valutazione degli elementi e delle caratteristiche materiali della apertura, con ciò sollevando una censura che investe l’apprezzamento dei fatti e non l’applicazione di norme di diritto. Epilogo analogo merita la doglianza in ordine al contrasto della soluzione accolta dalla Corte di merito con la conclusione suggeritadal consulente tecnico d’ufficio. La distinzione tra vedute e luci ha infatti carattere giuridico, essendo il codice civile a dettare itratti distintivi dell’una e dell’altra ( art. 900 ). Ne discende che la qualificazione della apertura come luce o come veduta dà luogo ad una operazione di interpretazione e d applicazione della normativa che R.G. N. 21207/2022.spetta esclusivamente al giudice e rimane estranea alle competenze del consulente tecnico d’ufficio, il cui giudizio al riguardo non ha alcun valore né per le parti né per il giudice. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se d
Sentenza Cassazione n. 32544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris