CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 15 gennaio 2026 harideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania per i delitti di cui all’art. 23 L. 110/75, art.648 e 697 cod. pen. ad anni uno, mesi nove e giorni venticinque di reclusioneoltre a 6000 euro di multa.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia, per violazione dell’art. 648 cod. pen.Secondo il ricorrente non vi sarebbe prova della responsabilità dell’imputatoanche in relazione al delitto di ricettazione, non essendovi la prova che lacontraffazione sia stata realizzata dal possessore dell’arma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo è palesemente infondato, in quanto in contrasto con il pacifico datonormativo.L’art. 648 cod. pen. infatti, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nelreato riceva in qualunque modo un bene proveniente da qualsiasi delitto.Dunque, è proprio il fatto che non vi sia prova del fatto che il ricorrente siaresponsabile della contraffazione che rende corretta tale contestazione, comeritenuto dalla Corte territoriale.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]