CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 04164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 2. e 3. fossero già stati unificati in sede esecutiva come da ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e rilevando come i fatti di cui alle sentenze sub 1. e 4. (pur a fronte di una omogeneità di violazioni, essendo tutti i reati ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990), non potessero essere avvinti dal medesimo disegno criminoso né tra loro né con quelle già unificate, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorrente tra le condotte: a tale riguardo appare opportuno rammentare che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il C