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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 27172/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1306/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale “Esseauto di [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cremona n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procure special i in calce al ricorso e allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Agenzia delle entrate –Riscossione) –intimata – Oggetto: Tributi–IVA – art. 60-bisd.P.R. n. 633/1972 – responsabilità del cessionario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 3933/39 / 20 1 6 , depositata il 17.06.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Frosinone accoglieva i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007, rilevando che l’acquisto di quattro autovetture dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] stato effettuato al valore normale e che mancava, pertanto, il presupposto che potesse gi ustifica re il vincolo di coobbligazione ex art. 60-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che il primo giudice aveva ritenuto congruo il valore dichiarato delle autovetture, limitandosi a definirlo “normale”, senza fornire alcun parametro cui ancorare tale giudizio e senza considerare gli elementi su cui si basava l’accertamentoche aveva, invece, evidenziato come i prezzi di cessione al Sarogni fossero di gran lunga inferiori a quelli pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] come tale discrasia non fosse in alcun modo giustificata; - il Sarogni impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, illustrato con memoria; - l ’Agenzia di costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente va evidenziato che il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA]; ritiene, tuttavia, il collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio con l’agente della riscossione sia superflua, atteso che il gravame va rigettato (per le ragioni di seguito esposte), sicché l'integrazione del contraddittorio si rivela attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., Sez.

U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 17360 del 17/06/2021); - ciò posto, c on l’unico motiv o di ricorso , il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 60-bis e 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto sussistente la contestata responsabilità solidale sulla base della previsione di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione vigente a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 24, comma 8, della l. n. 88 del 2009, entrata in vigore il 29 luglio 2009, sebbene la stessa non fosse applicabile alle transazioni, come quelle in esame, compiute in precedenza (nella specie, nell’anno 2007), ma solo a quelle effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della predetta disposizione, sicché, secondo l’art. 14 cit. nella versione originaria, il valore normale andava verificato alla luce del prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, senza tenere conto del prezzo della precedente transazione; -a tale proposito aggiunge che: - aveva desunto il prezzo corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla rivista specializzata Eurotax, adottata dagli operatori del settore; -il prezzo riportato da tale rivista era comprensivo di IVA ; -aveva pagato al cedente il prezzo fatturatogli, comprensivo di IVA , e aveva ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] la documentazione da cui si evinceva che il cedente aveva assolto precedentemente gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario;- non era a conoscenza, al momento dell’acquisto, del prezzo praticato alla [OSCURATO:PERSONA] e non poteva essere a conoscenza dell’omesso versamento dell’IVA da parte del predetto cedente, tanto che ha subito provveduto a versare l’IVA addebitatagli; -il motivo è infondato; -l'art. 60- bis del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 386, della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), prevede al comma 2 l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005, tra cui, per quel che qui rileva, gli autoveicoli (art. 1, comma 1, lett. a); - si tratta di un a presunzione di solidarietà, che riguarda le «cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale» e che può essere superata qualora l'obbligato solidale dimostri documentalmente «che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta»(comma 3); - l'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato integra, dunque,l’elemento costitutivo della solidarietà nel recupero dell'impostae non presuppone la prova di un’eventuale connivenza o colpevole ignoranza della frode da parte del cessionario che può escludere la propria responsabilità solo se forniscela prova contraria, dimostrando la plausibilità del minor corrispettivo: o perché il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente, o perché anche altri operatori del mercato praticano proprio quel prezzo o altro simile (Cass. n. 25425 del 29/08/2022); - non è pertinente, pe rtanto, il riferimento fatto dal ricorrente alla necessità di dimostrare la consapevolezza o la colpevole ignoranza circa l’inesistenza dell’operazione da parte del cessionario, proprio perché l'art.60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVAda parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differ enza dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto, che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - l'effettività dell'operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo (Cass. n. 2853 del 31/01/2019); -con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 60- bis del d.P.R. n. 633 del 1972, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare unicamente le seguenti due circostanze: l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e l'inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato p er la cessione del bene ; qualora entrambe siano state dedotte e dimostrate, l'oneresi trasferisce sul contribuente che, ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3 del d.P.R. cit. dovrà dare la prova che "il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta"(Cass. n. 877 del 16/01/2019); - l'art. 60 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere, tuttavia, coordinato con l'art. 14 del d.P.R. cit., nel testo vigente ratione temporis, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lett. c), secondo il quale, «Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa» (Cass. n. 877/2019 cit.); -questa Corte ha più volte chiarito che, alla luce del disposto dell'art. 14 cit. – anche con riferimento al testo anterior e alle m odifiche apportate dall’art. 24, comma 4, lett. c) dalla l . n. 88 del 2009 - “ è dunque possibile fare legittimo riferimento anche alle tariffe di chi ha fornito i beni e non solo ai listini: dunque il valore normale avrebbe potuto benissimo corrispondere al prezzo di acquisto da parte della cedente” (Cass. n. 13425 del 27/04/2017 , n. 877/2019 cit. e n. 25425/2022 cit.); - la CTR si è , quindi, attenuta ai richiamati principi ritenendo che i l prezzo di cessione delle autovetture alla ditta Sarogni fosse inferior e al valore normale perché “di gran lunga inferiore” a quell o pagat o dallo stesso cedente (la [OSCURATO:PERSONA]), dovendosi considerare, peraltro, che il prezzo effettivo del precedente acquisto delle autovetture costituisce un dato oggettivo, ben più attendibile rispetto ai prezzi desumibili dalle riviste specializzate, contenenti le quotazioni dei veicoli usati; -il ricorso va, dunque, rigettato: - nulla va disposto sulle spese sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è rimasta intimata; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1306/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale “Esseauto di [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cremona n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procure special i in calce al ricorso e allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Agenzia delle entrate –Riscossione) –intimata – Oggetto: Tributi–IVA – art. 60-bisd.P.R. n. 633/1972 – responsabilità del cessionario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 3933/39 / 20 1 6 , depositata il 17.06.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Frosinone accoglieva i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007, rilevando che l’acquisto di quattro autovetture dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] stato effettuato al valore normale e che mancava, pertanto, il presupposto che potesse gi ustifica re il vincolo di coobbligazione ex art. 60-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che il primo giudice aveva ritenuto congruo il valore dichiarato delle autovetture, limitandosi a definirlo “normale”, senza fornire alcun parametro cui ancorare tale giudizio e senza considerare gli elementi su cui si basava l’accertamentoche aveva, invece, evidenziato come i prezzi di cessione al Sarogni fossero di gran lunga inferiori a quelli pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] come tale discrasia non fosse in alcun modo giustificata; - il Sarogni impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, illustrato con memoria; - l ’Agenzia di costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente va evidenziato che il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA]; ritiene, tuttavia, il collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio con l’agente della riscossione sia superflua, atteso che il gravame va rigettato (per le ragioni di seguito esposte), sicché l'integrazione del contraddittorio si rivela attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., Sez. U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 17360 del 17/06/2021); - ciò posto, c on l’unico motiv o di ricorso , il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 60-bis e 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto sussistente la contestata responsabilità solidale sulla base della previsione di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione vigente a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 24, comma 8, della l. n. 88 del 2009, entrata in vigore il 29 luglio 2009, sebbene la stessa non fosse applicabile alle transazioni, come quelle in esame, compiute in precedenza (nella specie, nell’anno 2007), ma solo a quelle effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della predetta disposizione, sicché, secondo l’art. 14 cit. nella versione originaria, il valore normale andava verificato alla luce del prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, senza tenere conto del prezzo della precedente transazione; -a tale proposito aggiunge che: - aveva desunto il prezzo corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla rivista specializzata Eurotax, adottata dagli operatori del settore; -il prezzo riportato da tale rivista era comprensivo di IVA ; -aveva pagato al cedente il prezzo fatturatogli, comprensivo di IVA , e aveva ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] la documentazione da cui si evinceva che il cedente aveva assolto precedentemente gli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario;- non era a conoscenza, al momento dell’acquisto, del prezzo praticato alla [OSCURATO:PERSONA] e non poteva essere a conoscenza dell’omesso versamento dell’IVA da parte del predetto cedente, tanto che ha subito provveduto a versare l’IVA addebitatagli; -il motivo è infondato; -l'art. 60- bis del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 386, della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), prevede al comma 2 l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005, tra cui, per quel che qui rileva, gli autoveicoli (art. 1, comma 1, lett. a); - si tratta di un a presunzione di solidarietà, che riguarda le «cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale» e che può essere superata qualora l'obbligato solidale dimostri documentalmente «che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta»(comma 3); - l'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato integra, dunque,l’elemento costitutivo della solidarietà nel recupero dell'impostae non presuppone la prova di un’eventuale connivenza o colpevole ignoranza della frode da parte del cessionario che può escludere la propria responsabilità solo se forniscela prova contraria, dimostrando la plausibilità del minor corrispettivo: o perché il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente, o perché anche altri operatori del mercato praticano proprio quel prezzo o altro simile (Cass. n. 25425 del 29/08/2022); - non è pertinente, pe rtanto, il riferimento fatto dal ricorrente alla necessità di dimostrare la consapevolezza o la colpevole ignoranza circa l’inesistenza dell’operazione da parte del cessionario, proprio perché l'art.60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVAda parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differ enza dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto, che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - l'effettività dell'operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo (Cass. n. 2853 del 31/01/2019); -con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 60- bis del d.P.R. n. 633 del 1972, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare unicamente le seguenti due circostanze: l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e l'inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato p er la cessione del bene ; qualora entrambe siano state dedotte e dimostrate, l'oneresi trasferisce sul contribuente che, ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3 del d.P.R. cit. dovrà dare la prova che "il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta"(Cass. n. 877 del 16/01/2019); - l'art. 60 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere, tuttavia, coordinato con l'art. 14 del d.P.R. cit., nel testo vigente ratione temporis, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lett. c), secondo il quale, «Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa» (Cass. n. 877/2019 cit.); -questa Corte ha più volte chiarito che, alla luce del disposto dell'art. 14 cit. – anche con riferimento al testo anterior e alle m odifiche apportate dall’art. 24, comma 4, lett. c) dalla l . n. 88 del 2009 - “ è dunque possibile fare legittimo riferimento anche alle tariffe di chi ha fornito i beni e non solo ai listini: dunque il valore normale avrebbe potuto benissimo corrispondere al prezzo di acquisto da parte della cedente” (Cass. n. 13425 del 27/04/2017 , n. 877/2019 cit. e n. 25425/2022 cit.); - la CTR si è , quindi, attenuta ai richiamati principi ritenendo che i l prezzo di cessione delle autovetture alla ditta Sarogni fosse inferior e al valore normale perché “di gran lunga inferiore” a quell o pagat o dallo stesso cedente (la [OSCURATO:PERSONA]), dovendosi considerare, peraltro, che il prezzo effettivo del precedente acquisto delle autovetture costituisce un dato oggettivo, ben più attendibile rispetto ai prezzi desumibili dalle riviste specializzate, contenenti le quotazioni dei veicoli usati; -il ricorso va, dunque, rigettato: - nulla va disposto sulle spese sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è rimasta intimata; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 27172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris