CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 09686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30724/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 87; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via G. Cuboni, n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] di Cellere e Gangemi; – controricorrente – F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 1798/2020, pubblicata il 23 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con due mezzi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del rifiuto, ad essa opposto da [OSCURATO:PERSONA], di concedere l'utilizzo temporaneo di un proprio resede, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di confinante immobile che la prima intendeva adibire alla propria attività commerciale. La corte toscana ha, infatti, escluso che l’appellante potesse vantare alcun diritto nascente da responsabilità contrattuale, nessun contratto essendo mai stato sottoscritto tra la stessa ed il [OSCURATO:PERSONA], il quale si era impegnato ad acconsentire l'utilizzo del proprio resede solo in favore di [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria dell’immobile in accordo con la quale la società stava eseguendo i sopra detti lavori), sicché era solo quest’ultima a potersi dolere del rifiuto del Giani, a nulla rilevando che la stessa fosse anche socia e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre negato potersi ravvisare alcuna responsabilità extracontrattuale, nessun comportamento «doloso o colposo» potendosi ascrivere al [OSCURATO:PERSONA], il quale ben poteva precludere l'utilizzo del terreno di sua proprietà alla società appellante, nel legittimo esercizio del proprio diritto di proprietà.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 2. [OSCURATO:PERSONA], già costituitasi in appello quale erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste depositando controricorso. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia «falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. e degli artt. 113-115 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 1381 e 2043 cod. civ.». Premesso che dalla motivazione della sentenza si evince che la corte di merito ha correttamente riconosciuto che: a) il resede retrostante i fondi commerciali oggetto di ristrutturazione era di proprietà esclusiva del convenuto; b) quest’ultimo, con il contratto con il quale, nel 1994, aveva venduto detti immobili ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era obbligato a consentire loro l'uso del resede, per il caso di ristrutturazione dei fondi commerciali; ciò premesso, sostiene che — avuto riguardo al distinto e successivo accordo del 1999, intervenuto tra i predetti coniugi e la società, con il quale quest’ultima si era assunta l'obbligo di realizzare in autonomia ed a proprie spese la ristrutturazione edilizia dei fondi predetti in cambio della possibilità di trasferirvi la propria azienda commerciale di bar-pasticceria-ristorante — la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere applicabile il disposto dell’art. 1381 c.c. (promessa del fatto del terzo). Ciò in quanto, per realizzare l'intervento edilizio che la ricorrente si era accollato, era oggettivamente imprescindibile l'accesso al resede di proprietà esclusiva del convenuto ed il suo utilizzo. Se ne doveva dunque desumere, secondo la ricorrente, che essa aveva necessariamente previsto di poter utilizzare il resede e che tale F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 possibilità si reggeva sull'impegno che contestualmente i proprietari dei fondi si erano assunti, potendo far leva sull'obbligo contrattualmente assunto in loro favore nel 1994. In tale prospettiva osserva che il fatto promesso si era in realtà verificato, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva, con il suo comportamento, di fatto ratificato l'obbligazione promessa dai signori Gabrielli e Tartaglia, avendo egli in effetti inizialmente consentito alla società esponente, estranea al rapporto contrattuale del 1994 e che non ne avrebbe avuto diritto, l'utilizzo del resede. Sostiene quindi che non era deducibile una responsabilità di questi ultimi ex art. 1381 cod. civ. ma veniva piuttosto in rilievo, ex art. 2043 cod. civ., o in subordine ex art. 1218 cod. civ., la condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver consentito per settimane l’accesso al suo resede, pretestuosamente e senza motivo lo aveva poi impedito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. e degli artt. 113-115 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 2043 cod. civ.». Premette che: — nel febbraio 1999 essa aveva intrapreso la ristrutturazione dei locali commerciali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accedendo ed utilizzando il resede di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; — l'accesso e l'uso del resede era necessario sia per il contenimento dei costi e dei tempi, sia per non pregiudicare il corpo di fabbrica principale dell'edificio; — nella seconda metà di aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] aveva vietato la prosecuzione dell'uso del suo resede, con conseguente interruzione del cantiere; — in quel periodo le uniche ditte che operavano sul cantiere erano quelle incaricate da essa ricorrente; — il convenuto non poteva non essersi reso conto, con l'ordinaria F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 diligenza, delle opere in corso e di chi ne fosse l'autore. Ciò premesso lamenta che l'affermazione della corte di merito, secondo cui non era ravvisabile nella condotta del convenuto/appellato alcuna colpa né violazione del principio del neminem laedere, risulta inconciliabile con la fattispecie concreta e totalmente incompatibile con i dati fattuali ed oggettivi pacifici e/o dimostrati nel giudizio. 3. I due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo lo è, anzitutto, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché il ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico la sede di introduzione nel processo di merito del fatto rappresentato dalla promessa del fatto del terzo. La trascrizione in memoria della citazione è tardiva e comunque priva di significato rispetto al fatto indicato. 3.2. Deve peraltro rilevarsi che, al di là del tortuoso percorso argomentativo seguito nel primo motivo, che tocca il predetto tema della promessa del fatto del terzo, per poi tuttavia uscirne e tornare a quelli arati della prospettata responsabilità risarcitoria su alternativo fondamento contrattuale o extracontrattuale, è evidente che la ricorrente, lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme codicistiche richiamate in rubrica, allega con entrambi i motivi un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, in sostanza postulando, in facto, non in iure, l’esistenza di un impegno tacito (da ratifica) del convenuto a consentire anche al terzo l’uso del resede. Una siffatta operazione non attiene però all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. n.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 7394 del 26/03/2010; n. 26110 del 30/12/2015), neppure Data pubblicazione 24/03/2022 coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso o accertato (che tale in effetti non risulta essere, sotto alcuna delle prospettive indicate), insistendo propriamente essa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. L'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente risiede dunque nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass. n. 10385 del 18/05/2005; n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. 4. Del tutto eccentrico e non illustrato è poi il riferimento, in rubrica, alle regole processuali di cui agli artt. 113-115 cod. proc. civ.. Quanto a quest’ultima norma, va rammentato che, secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua Data pubblicazione 24/03/2022 iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Id. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238): 5. La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30724/2020 Numero sezionale 2925/2022 Numero di raccolta generale 9686/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2