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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:57
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CC0174_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che si dichiari che il Regno del [OSCURATO:PERSONA], non adottando le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte 17 giugno 1977 nella causa 1/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.

In tale sentenza la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era conformato, nel termine prescritto, alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (2).

2. A sostegno delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere nel suo ricorso numerosi addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato solo uno di essi. [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito rinunciato a quest' ultimo (3).

3. Quanto agli altri addebiti della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel controricorso, che le norme necessarie ad una corretta attuazione della direttiva 80/68 erano già state adottate o presentate in forma di progetto.

Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che alcuni di tali progetti erano stati successivamente adottati.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad un quesito della Corte, ha ritirato gran parte degli addebiti presentati (4).

4. Nel corso della trattazione orale, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di poter ancora rinunciare ad alcuni elementi del suo ultimo addebito dopo aver ottenuto informazioni supplementari dal governo belga (5). [OSCURATO:PERSONA] ha così mantenuto soltanto un addebito e cioè quello secondo cui il decreto belga del 30 aprile 1990 non attua correttamente la direttiva, nella misura in cui esso non riguarda le sostanze enumerate nell' elenco II della direttiva, mentre risulta dall' art. 5 della direttiva che lo scarico di tali sostanze dev' essere oggetto di provvedimenti appropriati da parte degli Stati membri (6). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre mantenuto la sua domanda relativa alla condanna alle spese.

5. Il governo belga ha precisato nel corso della trattazione orale che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta né tale addebito né la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle spese. Conclusione

6. Pertanto propongo alla Corte di accogliere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare il Regno del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. (*) Lingua originale: il danese. (1) ° Racc. pag. 2797. (2) ° GU 1980, L 20, pag.

43. (3) °

V. punti 6-7 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito della Corte. (4) °

V. punti da 3 a 5 e da 8 a 9 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito della Corte. (5) °

V. risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito della Corte, sub B. (6) ° Punto 24 del ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CC0174_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che si dichiari che il Regno del [OSCURATO:PERSONA], non adottando le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte 17 giugno 1977 nella causa 1/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era conformato, nel termine prescritto, alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (2). 2. A sostegno delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere nel suo ricorso numerosi addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato solo uno di essi. [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito rinunciato a quest' ultimo (3). 3. Quanto agli altri addebiti della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel controricorso, che le norme necessarie ad una corretta attuazione della direttiva 80/68 erano già state adottate o presentate in forma di progetto. Nella sua controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che alcuni di tali progetti erano stati successivamente adottati. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad un quesito della Corte, ha ritirato gran parte degli addebiti presentati (4). 4. Nel corso della trattazione orale, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di poter ancora rinunciare ad alcuni elementi del suo ultimo addebito dopo aver ottenuto informazioni supplementari dal governo belga (5). [OSCURATO:PERSONA] ha così mantenuto soltanto un addebito e cioè quello secondo cui il decreto belga del 30 aprile 1990 non attua correttamente la direttiva, nella misura in cui esso non riguarda le sostanze enumerate nell' elenco II della direttiva, mentre risulta dall' art. 5 della direttiva che lo scarico di tali sostanze dev' essere oggetto di provvedimenti appropriati da parte degli Stati membri (6). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre mantenuto la sua domanda relativa alla condanna alle spese. 5. Il governo belga ha precisato nel corso della trattazione orale che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta né tale addebito né la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle spese. Conclusione 6. Pertanto propongo alla Corte di accogliere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare il Regno del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. (*) Lingua originale: il danese. (1) ° Racc. pag. 2797. (2) ° GU 1980, L 20, pag. 43. (3) ° V. punti 6-7 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito della Corte. (4) ° V. punti da 3 a 5 e da 8 a 9 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito della Corte. (5) ° V. risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito della Corte, sub B. (6) ° Punto 24 del ricorso.
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