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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35526/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 30 marzo 2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., 'ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale con particolare riferimento all'identificazione dell'imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata for- mulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità.

La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio sulla base delle deposizioni dei carabinieri, che avevano notato il Mencaroni uscire dal por- tone della chiesa con atteggiamento sospetto, tanto da indurli a seguirlo e a fermarlo; inoltre, i militari lo trovavano in possesso di numerose monete e di un metro flessibile con la cima priva del fermo metallico ed attaccato del biadesivo, strumento del tutto peculiare notoriamente utilizzato per il furto nelle cassette delle elemosine senza bi- sogno di forzarle.

A fronte di una motivazione ampia e congrua sulla configurabilità del reato con- testato e sull'attribuzione del medesimo al Mencaroni, la tesi difensiva appare con- traddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo.

Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentata dalla Corte territoriale.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte di merito ha correttamente escluso di poter formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (oltre che sull'aggravante ex art. 625, comma secondo, cod. pen.), stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen..

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 30 marzo 2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., 'ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale con particolare riferimento all'identificazione dell'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata for- mulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio sulla base delle deposizioni dei carabinieri, che avevano notato il Mencaroni uscire dal por- tone della chiesa con atteggiamento sospetto, tanto da indurli a seguirlo e a fermarlo; inoltre, i militari lo trovavano in possesso di numerose monete e di un metro flessibile con la cima priva del fermo metallico ed attaccato del biadesivo, strumento del tutto peculiare notoriamente utilizzato per il furto nelle cassette delle elemosine senza bi- sogno di forzarle. A fronte di una motivazione ampia e congrua sulla configurabilità del reato con- testato e sull'attribuzione del medesimo al Mencaroni, la tesi difensiva appare con- traddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo. Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentata dalla Corte territoriale. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte di merito ha correttamente escluso di poter formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (oltre che sull'aggravante ex art. 625, comma secondo, cod. pen.), stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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