CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2015
Cassazione n. 35322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23530/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 300/2015 depositata il 11/03/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. Udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato parere favorevole alla sospensione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marello. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione stipulati dalla società contribuente, in nome e per conto di imprese assicuratrici, in relazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale prestata a imprese concessionarie del settore del commercio di auto nuove e usate; che l’Ufficio contestava alla società contribuente la natura accessoria delle prestazioni assicurative rispetto al rapporto principale, per cui non sarebbero potute rientrare nell’esenzione di imposta di cui all’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la CTP di Torino ha accolto il ricorso, ritenendo che la stipulazione del contratto costituisse una mera facoltà offerta al cliente e costituisse prestazione autonoma rispetto a quelle offerte dalla società contribuente; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 11 marzo 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine alla estraneità della prestazione assicurativa rispetto alle prestazioni offerte dalla società contribuente. Il giudice di appello ha valorizzato, in proposito, la facoltatività della prestazione assicurativa, nonché il fatto che le polizze erano state sottoscritte dalla contribuente nelle forme del mandato senza rappresentanza, per cui la contribuente, in quando mandataria, doveva ritenersi esente per le operazioni poste in essere per conto del mandante; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società incorporante della società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria; che con ordinanza del 4 maggio 2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza e che è stata proposta dal controricorrente tempestiva istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente, con istanza in data 13 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenzadel termine di cui al comma 7»; P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 1