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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26390/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali e bancarotta distrattiva; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'errore nella valutazione della relazione ex art. 33

I. fai!. del curatore, contenente a sua volta un'errata valutazione dei fatti, è del tutto fuori fuoco in quanto fa riferimento a quanto sostenuto nei motivi di appello in ordine alla relazione del curatore e alla perizia di stima svolta dal dr.

Friggi (che condusse, all'epoca della costituzione della società mediante il conferimento dell'impresa individuale del ricorrente, alla determinazione dell'avviamento come riportato nel bilancio 2008 della società poi fallita e in quelli successivi), e su tali basi muove una critica non già alla sentenza impugnata ma a quella di primo grado che si fondava sulla relazione del curatore disattendendo la perizia di stima del dr.

Friggi; laddove la Corte di merito ha disposto una perizia di ufficio al riguardo, giungendo a risultati parzialmente differenti che nella sostanza hanno tuttavia confermato la sussistenza del falso in bilancio (addivenendo ad valore negativo dell'azienda conferita che avrebbe imposto una ricapitalizzazione ovvero, in difetto, avrebbe impedito la costituzione della società) e l'integrazione del reato di bancarotta impropria contestato; il primo motivo in buona sostanza è del tutto aspecifico assumendo genericamente che la Corte di appello non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine alle doglianze di tipo tecnico svolte in appello nonostante l'espletamento della perizia, senza considerare minimamente tutto il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata che ha riportato con accuratezza tutti i passaggi decisivi della perizia disposta dinanzi ad essa - eseguita nel contraddittorio del perito di parte - confrontandoli con quelli della perizia di stima del dr.

Friggi (cfr. pagg. 3-7 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del nesso causale e del dissesto quale elemento costitutivo del reato contestato, è, anch'esso, del tutto aspecifico, avendo la Corte di merito offerto ampia motivazione sul punto evidenziando che la falsa appostazione contabile è stata la condicio sine qua non della stessa costituzione della società e della sua protratta esistenza (stante la continuità dei bilanci) e ha consentito all'organo gestorio di evitare di ricorrere ai rimedi di legge previsti per il caso di erosione del patrimonio netto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; f P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali e bancarotta distrattiva; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'errore nella valutazione della relazione ex art. 33 I. fai!. del curatore, contenente a sua volta un'errata valutazione dei fatti, è del tutto fuori fuoco in quanto fa riferimento a quanto sostenuto nei motivi di appello in ordine alla relazione del curatore e alla perizia di stima svolta dal dr. Friggi (che condusse, all'epoca della costituzione della società mediante il conferimento dell'impresa individuale del ricorrente, alla determinazione dell'avviamento come riportato nel bilancio 2008 della società poi fallita e in quelli successivi), e su tali basi muove una critica non già alla sentenza impugnata ma a quella di primo grado che si fondava sulla relazione del curatore disattendendo la perizia di stima del dr. Friggi; laddove la Corte di merito ha disposto una perizia di ufficio al riguardo, giungendo a risultati parzialmente differenti che nella sostanza hanno tuttavia confermato la sussistenza del falso in bilancio (addivenendo ad valore negativo dell'azienda conferita che avrebbe imposto una ricapitalizzazione ovvero, in difetto, avrebbe impedito la costituzione della società) e l'integrazione del reato di bancarotta impropria contestato; il primo motivo in buona sostanza è del tutto aspecifico assumendo genericamente che la Corte di appello non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine alle doglianze di tipo tecnico svolte in appello nonostante l'espletamento della perizia, senza considerare minimamente tutto il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata che ha riportato con accuratezza tutti i passaggi decisivi della perizia disposta dinanzi ad essa - eseguita nel contraddittorio del perito di parte - confrontandoli con quelli della perizia di stima del dr. Friggi (cfr. pagg. 3-7 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del nesso causale e del dissesto quale elemento costitutivo del reato contestato, è, anch'esso, del tutto aspecifico, avendo la Corte di merito offerto ampia motivazione sul punto evidenziando che la falsa appostazione contabile è stata la condicio sine qua non della stessa costituzione della società e della sua protratta esistenza (stante la continuità dei bilanci) e ha consentito all'organo gestorio di evitare di ricorrere ai rimedi di legge previsti per il caso di erosione del patrimonio netto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; f P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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