CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 12902/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30349 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Agrigento e Ministero dell’interno; non intimati avverso l’ordinanza n. 760/2021 del Giudice di pace di Agrigento , depositatail 27 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 marzo 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 303 49 /2021 camera di consiglio1.3.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Agrigentoha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; con tale ricorso è stata proposta opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione e il decreto questorile di respingimento con accompagnamento alla frontiera dispost i in danno del detto Saidykhanin data 19 settembre 2021. 2. ― Il ricorso si fonda su due motivi . [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 47 dell’ord. penitenziario, in relazioneagli artt. 13, 14, 15 e 16 d.lgs. n. 286/1998. Il secondo, svolto unitamente al primo, denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 2. ─ Il ricorso è inammissibile, dal momento che non è stato notificato alle controparti. 3. ─ Nulla è da statuire in punto di spese processuali, posto che il giudizio è stato partecipato dal solo ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma