CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1982
Cassazione n. 31572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e la mancata riqualificazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quello di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 octies cod. pen., che avrebbe determinato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, e con il secondo motivo, la mancanza di motivazione sul punto; Considerato che il motivo è reiterativo di questione già disattesa con motivazione congrua dalla Corte di appello ed è, comunque, inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte ha congruamente motivato sull'univoca finalizzazione della violenza e della minacce poste in essere dall'imputato ai danni dei sanitari a impedire il compimento di atti del loro ufficio; Considerato che il terzo motivo, volto a contestare la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato sull'accentuata pericolosità sociale dell'imputato dimostrata dalla gravità della condotta accertata nel presente processo e dalle plurime condanne riportate per reati di minacce e lesioni personali anche nel quinquennio dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che le deduzioni svolte nella memoria depositata in data 18 giugno 2025 sono meramente reiterative delle censure già esaminate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso