CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 1 e n. 2, e secondo comma, 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, e 223, legge fall., a lui contestato, in concorso con altri, nella qualità di socio ed amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il primo febbraio 2013, per aver sottratto ed occultato le 1scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, e per aver distratto o comunque occultato dall'attivo fallimentare attrezzature d'ufficio, automezzi, e denaro dalle casse della società. 2. Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della riconducibilità all'imputato delle condotte distrattive contestate. La Corte, in risposta alle doglianze difensive sul punto, si sarebbe limitata ad una motivazione apparente. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, poiché l'unico elemento di congiunzione tra il ricorrente e le scritture contabili sarebbe l'asserita consegna delle stesse da parte del contabile al socio nel maggio del 2012. Ciò, tuttavia, non sarebbe in grado di provare che il ricorrente non abbia tenuto le scritture in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, né che questi le abbia sottratte o distrutte, anche alla luce della collaborazione offerta al curatore. Sul punto, la motivazione non confuterebbe le doglianze difensive. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, ritenuta in ragione delle dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] stesso in relazione a specifici rapporti contrattuali, e dalla restituzione a quest'ultimo delle scritture contabili. La Corte avrebbe infatti omesso di valutare i motivi di gravame sul punto, non essendo stata offerta idonea motivazione in relazione all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamato in correità. Gli elementi probatori peraltro disvelerebbero la contraddittorietà delle affermazioni dell'amministratore, poiché la stessa avrebbe asserito che il ricorrente si sarebbe sì occupato dei rapporti con i fornitori e dei lavori nei cantieri, ma che questi avrebbe rivestito in alcuni casi tale ruolo con specifica lettera di incarico. La condotta del ricorrente sarebbe dunque episodica ed occasionale, e la Corte avrebbe colmato la lacuna motivazionale derivante da ciò operando una distorsione dei fatti. Inoltre, le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] al curatore in relazione a specifici rapporti contrattuali non proverebbero alcuna condotta gestoria, tanto che la relazione del curatore non avrebbe mai menzionato il ricorrente quale amministratore di fatto. La restituzione delle scritture contabili non potrebbe poi operare quale elemento di prova, poiché tale dato sarebbe del tutto neutrale. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, poiché non sarebbe stato sufficientemente provato il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, né vi sarebbe in sentenza alcuna argomentazione in merito nonostante la presentazione di uno specifico motivo di appello sul punto. Peraltro, l'elemento psicologico non potrebbe essere dedotto dalla 2lacunosità e mancanza delle scritture, pur richiamata, in assenza di alcuna ulteriore effettiva indagine. 2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché la Corte sul punto avrebbe omesso qualsiasi statuizione seppur sollecitato da specifica censura. Il trattamento sanzionatorio sarebbe peraltro squilibrato anche rispetto alla pena patteggiata dall'amministratrice, nonostante la posizione della stessa fosse non solo analoga ma anche più grave, né vi sarebbe alcuna motivazione idonea a giustificare l'irrogazione di una sanzione più severa nei confronti del ricorrente. Allo stesso modo, mancherebbe la motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Prima di affrontare i motivi di ricorso, è necessaria una premessa, che guiderà le osservazioni che saranno dedicate alla singola delibazione, così da non appesantire la trattazione con passaggi espositivi tralatizi ed iterativi. 1.1. La genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente reietti dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis, Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). L'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (sez. U Galtelli, cit.), sicchè qualora la sentenza di primo grado abbia affrontato i singoli rilievi difensivi, l'atto di gravame ha il dovere di confrontarvisi con approccio mirato e circostanziato, non può limitarsi a riproporne i contenuti e neppure pretendere che il giudice di secondo grado, a fronte della constatata, semplice traslazione dei medesimi argomenti, sia tenuto - in violazione di canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando le caratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio dei tempi del processo - a svolgere una ulteriore ed autonoma 3attività di integrale ricostruzione del fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo già operato in prime cure sia ritenuto pienamente condivisibile (Cfr. anche Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Deve dunque ritenersi legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recependo il contenuto di quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire solo alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ometta di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello cui era stata fornita esaustiva risposta in primo grado (tra tante, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929). E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente non può limitarsi a protestare il mancato esame delle relative ragioni; egli è onerato della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879). 1.2.Nel caso portato alla cognizione di questa Corte ci si trova invero di fronte a due decisioni di merito che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, nel cui ambito entrambe le pronunzie hanno offerto una puntuale e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. 1.3.Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in \ ) cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e 4interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Per ragioni metodologiche, preventiva disamina merita il terzo motivo del ricorso, che si duole di vizi di inosservanza della legge e della motivazione a riguardo dell'attribuibilità al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. La censura agitata dall'atto di impugnazione è generica, non consentita e manifestamente infondata. 2.1. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (per tutte Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Peraltro, la previsione di cui all'art. 2639 c.c. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893). Nella specie, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, i giudici di merito hanno assegnato al ricorrente la veste di amministratore di fatto sulla base di vari indici sintomatici, rappresentati in principalità dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla coamnninistratrice, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di un'attività di comune gestione dell'impresa, nella quale il fratello, peraltro significativamente contitolare del capitale di rischio, si occupava in autonomia di sovraintendere all'attività dei cantieri ed ai rapporti con clienti e fornitori, confortate da puntuali elementi di riscontro esterno, in sintonia con quanto previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 2.2.1 riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri assurgano al grado di una prova, neppure di rango indiziario, perché, in caso contrario, perderebbero la loro funzione "gregaria" o accessoria; la prova si fonderebbe autonomamente, cioè, su tali elementi esterni e 5non sulla chiamata di correità la quale, invece, è la "prova" (sez. U n. 1048 del 06/12/1991, Scala e altri, Rv. 189182), sia pure bisognevole di convalida esterna (Sez. U, Aquilina, cit.; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528; Sez.2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244). Ma non è necessario - si è ulteriormente puntualizzato - che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore, con l'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova" (sez.1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce e altri, Rv. 207788). Rispondono correttamente alla nozione di "riscontro" gli indicatori illustrati dalla sentenza di secondo grado, costituiti dai contenuti e dagli esiti della concreta e costante interlocuzione, svolta dal prevenuto, con il curatore del fallimento a riguardo dell'andamento dei rapporti economici dell'azienda, anche attraverso allegazioni documentali e spiegazioni di natura contabile (v. pure il passaggio, paradigmatico, di pag. 22 della sentenza di primo grado); e dall' accertata disponibilità, da parte sua, dell'impianto contabile, comprovata dall'interazione con il professionista della società, che proprio all'imputato ha consegnato le scritturazioni nell'annualità precedente alla dichiarazione di fallimento della società, poi non esibite al curatore. Come logica e coerente è l'affermazione che annovera tra i dati di convalida estrinseca il conferimento di lettera d'incarico come direttore di cantiere, veste che, del resto, è formalmente richiesta per la ripartizione di responsabilità in ambito contrattuale, nei rapporti tra il committente e l'appaltatore nei lavori edili ed in vista del rispetto delle disposizioni della normativa urbanistica ed antinfortunistica. 3.Le riflessioni declinate permettono di introdurre i rilievi che attengono al primo e al secondo motivo di ricorso, che a loro volta si rivelano generici - perché elusivi del confronto con i passaggi espositivi dei provvedimenti del duplice grado - e manifestamente infondati. 3.1.È ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040); con la conseguenza che, una volta ingeritosi de facto 6nel contesto delle operazioni gestorie dell'impresa, egli diviene destinatario e garante dell'osservanza degli obblighi di salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale, nell'interesse della massa dei creditori (v., in materia di presupposti dell'azione di responsabilità contro gli amministratori delle società di capitali, Cass. civ. Sez.3, ord. n. 28613 del 07/11/2019, Rv.655962), di conservazione e corretta compilazione, completa ed intellegibile, della contabilità, come previsto per qualsiasi amministratore di una società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2475, 2476, 2486 cod. civ. Alle obiezioni difensive ha dunque replicato la trama, razionale ed appropriata, della decisione impugnata, che, in linea con le direttrici tracciate dalla giurisprudenza e al lume delle emergenze probatorie, ha rimarcato (pag.3) che l'imputato "seguiva direttamente i cantieri e intratteneva i rapporti con fornitori e committenti, attività che coincidono con il cuore dell'oggetto sociale della società e implicano poteri decisionali e organizzativi incompatibili con un ruolo meramente tecnico ed episodico"; che egli aveva una "conoscenza approfondita della gestione societaria", al punto da fornire al curatore "spiegazioni puntuali sui rapporti contrattuali, sui lavori, sui crediti e sui pagamenti, spiegazioni che l'amministratore di diritto non era in grado di fornire" (v. anche, nel dettaglio, pagg. 54-57 sentenza di primo grado); che "tale capacità di ricostruire la vita economica della società costituisce un chiaro sintomo di ingerenza gestionale effettiva"; ed in conclusione, con riferimento alla riconducibilità alla sua persona delle condotte illecite contestate nell'editto accusatorio, che "la detenzione delle scritture è potere tipico dell'organo gestorio e comporta responsabilità nella loro conservazione [...] in un quadro di contabilità gravemente lacunosa [.l"; e che, quanto alle operazioni distrattive, avuto riguardo al ruolo di amministratore di fatto e all'accertata "capacità di incidere sulle scelte economiche e sulla destinazione delle risorse", l'imputato ha circostanziato, al cospetto della curatela "le modalità di incasso dei crediti", ha tentato "di giustificare le discrasie tra fatture ed incassi, dimostrando una gestione finanziaria di fatto, seppur non formalizzata". Gli elementi essenziali della tipicità oggettiva di cui all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, I. fall. sono stati congruamente evidenziati (pagg. 3 e 4), tanto per ciò che concerne l'impoverimento patrimoniale e finanziario già ampiamente ripercorso dal primo giudice, in pregiudizio dei creditori, quanto a proposito della sottrazione o dell'occultamento dei libri e delle scritture contabili, impeditivo della corretta ed esauriente ricostruzione dell'andamento degli affari e delle risorse non rinvenute. 3.2. In tal guisa, la Corte territoriale ha fatto buon governo del costante principio di diritto secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversionedell'onere della prova a carico 7dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Non è indispensabile, in altre parole, sotto il profilo dell'elemento materiale del reato, dare minuziosa dimostrazione del compimento dei singoli atti depauperativi o manipolativi da parte dell'amministratore, ma è sufficiente, una volta acclarato l'inserimento organico, anche di fatto, dell'imputato nella compagine amministrativa che si occupa della gestione societaria, con investitura non meramente formale ed astratta, ma dotata di effettività e compiutezza, dare la prova del mancato rinvenimento dei beni e delle risorse dell'impresa fallita, in assenza di plausibile giustificazione da parte dell'amministratore medesimo; e, per la bancarotta documentale, della distruzione, sottrazione, omessa o fraudolenta tenuta delle scritture contabili necessarie agli organi della procedura concorsuale, perché sull'imprenditore incombe lo specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati e che la contabilità sia resa costantemente disponibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di risalire gli accadimenti aziendali. 4. Il quarto motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. 4.1. La figura della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di "omessa tenuta" dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico; occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992). Rientra allora nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, l'omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili; ma occorre precisare che essa comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri in tutto o in parte "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico perché relativo all'altra ipotesi di bancarotta 8fraudolenta documentale ("in guisa da non rendere possibile la ricostruzione") dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175). Nel caso in esame, il fatto materiale addebitato nell'editto accusatorio ed accertato dai giudici di merito, sulla scorta delle evidenze probatorie, è consistito nell'aver distrutto o comunque sottratto — comportamenti omologhi, come anticipato, alla mancanza della tenuta, pur essa concretamente ravvisata — i libri e le scritture contabili con l'effetto di impedire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari. Le decisioni di merito hanno nel complesso chiarito che la mancata ostensione delle scritture contabili (in toto relative agli anni 2011 e 2012 e alle fatture degli acquisti del 2006 e, per il resto, con riferimento alle plurime omissioni delle registrazioni) ha precluso la rielaborazione dell'impiego delle disponibilità societarie sottratte alla garanzia dei creditori (pag. 3-4 sentenza di appello; pag. 60 e seg. sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, segnatamente, ha puntualizzato che le scritture contabili sono "prive delle annotazioni delle movimentazioni bancarie, incoerenti con i dati fiscali e con i flussi finanziari", che gli organi fallimentari hanno ricostruito "tramite estratti conto acquisiti direttamente dagli istituti di credito"; ed in effetti, solo grazie alla scrupolosa riedizione dei dati, aliunde effettuata dalla curatela, è stato possibile accertare consistenti ammanchi di liquidità, pari ad oltre 500.000 euro. La significativa inadempienza agli obblighi di conservazione ed ostensione della contabilità è stata accostata, nella individuazione del dolo specifico preteso dalla norma incriminatrice, ad ulteriori anomalie comportamentali, tradotte nella mancata presentazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni tributarie che, se non possono essere incluse tra le scritture contabili in senso stretto, sono comunque suscettibili di rappresentare un eloquente segnale dell'intenzione di precludere alla curatela, in rappresentanza dei creditori, un adeguato tracciamento delle operazioni di distacco delle disponibilità societarie. In definitiva, le proposizioni delle sentenze in rassegna hanno convenientemente illustrato che il ricorrente ha agito non solo con la rappresentazione-volizione degli elementi del fatto, ma anche per il conseguimento di una finalità ulteriore, quella di occultare le iniziative distrattive all'accertamento degli organi fallimentari attraverso il mancato assolvimento degli obblighi contabili. 5.11 quinto e ultimo motivo è geneticamente inammissibile, per endemica genericità. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 925/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (ex multis, Sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630). Il quarto motivo di gravame, redatto al fine di ottenere la revisione della dosimetria della pena inflitta in primo grado, era stato confezionato nel modo che segue: "la pena applicata, infine, risulta del tutto eccessiva, rispetto alla pena patteggiata dall'[OSCURATO:PERSONA]". Si tratta, all'evidenza, di un motivo intimamente privo dei benché minimi crismi di specificità pretesi dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen. nella formulazione vigente all'epoca di presentazione dell'appello, che ne prevedeva la modulazione "con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", tanto più che al prevenuto è stata irrogata la pena di due anni di reclusione, assai prossima al minimo edittale assoluto, previsto per la peculiarità del rito speciale. 6.AI rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. P.Q.M