CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 17822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6502/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G. Avezzana n. 31, come da procura speciale in atti. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – resistente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 6502/2014 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 17822/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 110/36/13, depositata il 13 settembre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell’ art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, vista la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate circa la regolare definizione della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Pavia, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2006. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. In data 6 giugno 2019, la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, avendo aderito all’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla predetta disposizione. Successivamente, in data 18 dicembre 2020, la contribuente ha depositato l’istanza di trattazione prevista dall’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, al fine di far dichiarare l’estinzione del giudizio. Con istanza del 29 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha fatto istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 6502/2014 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 17822/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Con decreto presidenziale n. 27473/21 dell’ 11 ottobre 2021, questa Corte, dato atto della richiesta dell’Agenzia, ha constatato che non era stata presentata l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, «tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione»; e che non era intervenuto diniego della definizione, poi eventualmente impugnato; ed ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento, salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., con spese rimaste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del ridetto comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Con istanza del 13 ottobre 2021 la contribuente ha chiesto che venisse fissata l’udienza di discussione, ribadendo di aver aderito alla definizione agevolata in questione e facendo presente che è in corso il pagamento delle somme dovute, previsto mediante il versamento di n. 20 rate trimestrali, con termine conclusivo fissato al 28 febbraio 2024. Con memoria l’Agenzia ha chiesto che « sia confermata la declaratoria di estinzione del giudizio, tenuto conto della regolarità dell’adesione alla definizione agevolata da parte della contribuente (vedasi l’istanza formulata in tal senso nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, datata 29/12/2020 […]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, premesso che le parti ed il Procuratore Generale concordano che il giudizio debba essere dichiarato estinto per la regolare adesione della contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve rilevarsi il difetto d’interesse della parte ricorrente alla revoca del decreto presidenziale che ha già dichiarato l’estinzione del procedimento. Infatti, come precisato nello stesso decreto, l’interesse che legittima l’ istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 6502/2014 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 17822/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 e, comunque, la richiesta di fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., devono avere natura ed utilità sostanziale, il che trova giustificazione nell’intento del legislatore di favorire l'estinzione del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio ed è strettamente connesso ai riflessi di ordine pubblico nascenti dalla legge di condono, che, derogando alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema d'imposizione diversificato per quelle esigenze di salvaguardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute meritevoli di tutela anche dalla Corte Costituzionale (Cass., S.U., 27/01/2016, n. 1518; conf., ex plurimis, Cass. 28/11/2019, n. 31126; Cass. 15/11/2019, n. 29790). L’utilità sostanziale dell’istanza di trattazione, nel caso di specie, non risulta neppure allegata dalla contribuente, la quale, in conseguenza del medesimo presupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata, chiede di revocare una declaratoria di estinzione e di emetterne contestualmente un’altra, senza individuare conseguenze rilevanti di tale “sostituzione”, vista l’identità dell’esito processuale attuale e di quello perseguito. L’istanza di trattazione è quindi inammissibile e l’estinzione disposta con il decreto presidenziale va confermata. Le spese di questa ulteriore fase si compensano. Trattandosi di causa d’inammissibilità comunque dipendente dall’effetto della definizione agevolata, e sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per condannare l’istante al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 6502/2014 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 17822/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Dichiara inammissibile l’istanza di trattazione e conferma l’estinzione disposta con il decreto presidenziale n. 27473/21 dell’ 11 ottobre 2021, compensando le spese di questa ulteriore fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 Il Consigliere est. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E