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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17148/2026

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al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 11,presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappre-sentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.RICORRENTEcontroREGIONE LAZIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente della GiuntaRegionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale sufoglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli ufficidella propria Avvocatura.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026RESISTENTEavverso la sentenza n. 1706 dei 1/5.3.2021 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dal 1997 di un'azienda agricola in agro diSant'Oreste e dal 2003 di un'attività agrituristica collegata all'azienda agricola,formulava nel corso dell'anno 2001 domanda onde beneficiare di un contributodella Regione Lazio sia ai fini della realizzazione di interventi edilizi sia ai finidella effettuazione di interventi di drenaggio dei terreni sia ai fini dell'acquistodi macchinari e attrezzature agricole (cfr. ricorso, pag. 3).2. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] accordava il contributo, con prefigu-razione segnatamente dell'obbligo di conservare la destinazione delle opere ediliper almeno 10 anni, e in data 23.10.2002 - la Regione - attendeva alla positivaverifica degli interventi ammessi a contribuzione.3.

All'esito di un'ulteriore verifica – successiva all'istituzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un'apposita Commissione di controllo – la Regione assumeva che MariaLetizia [OSCURATO:PERSONA], la quale medio tempore aveva dato corso all'attività agrituristica,aveva tuttavia mutato la destinazione d'uso dei locali in spregio all'obbligo diconservarne la destinazione nel decennio successivo all'erogazione del finanzia-mento.[OSCURATO:PERSONA], dunque, faceva luogo alla revoca del contributo e davacorso al recupero degli importi corrisposti “mediante trattenute a compensa-Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026zione sulle quote comunitarie annualmente riconosciute da Agea all'aziendaagricola [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 4).4. [OSCURATO:PERSONA] – a seguito della declaratoria del difetto di giurisdi-zione del T.A.R. del Lazio dapprima adito – conveniva la Regione Lazio dinanzial Tribunale di Roma.Esponeva, peraltro, che l'utilizzo dei locali dell'azienda agricola per l'attivitàagrituristica “non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi edegli edifici interessati”, viepiù che l'attività agrituristica era necessariamentecollegata all'attività agricola (cfr. ricorso, pag. 5).Chiedeva, peraltro, che si accertasse e dichiarasse che nessun inadempi-mento le fosse ascrivibile.5.

Si costituiva la Regione Lazio.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice alla corresponsione dellesomme corrispondenti all'importo del contributo erogato ed oggetto della deca-denza disposta in dipendenza del riscontrato inadempimento.6.

Con sentenza n. 17747/2017 il Tribunale rigettava la domanda attorea edaccoglieva la domanda riconvenzionale, sicché condannava l'attrice alla restitu-zione alla Regione Lazio della somma di euro 86.199,07 (cfr. sentenza d'appello,pagg. 1 - 2).7. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva la Regione Lazio.8.

Con sentenza n. 1706/2021 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravamee condannava l'appellante alle spese del grado.Condivideva la Corte di Roma i rilievi di cui alla pronuncia impugnata.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026Segnatamente evidenziava, in punto di fatto, che non era oggetto di conte-stazione quanto emerso dalle verifiche dei funzionari regionali e riferito nellarelazione in data 21.10.2005 (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).Ossia che il progetto iniziale, contemplante la realizzazione di un locale per lavendita diretta in azienda di prodotti biologici e la realizzazione di un annessoagricolo per il ricovero delle macchine e per gli attrezzi, era stato eseguito inmodo difforme.Ossia che era stata riscontrata la presenza di un centro agrituristico costituitoda una struttura destinata al pernottamento e da una struttura destinata al ser-vizio di ristorazione; nonché la presenza di due locali interrati al di sotto dell'unae dell'altra struttura adibiti ad uso magazzino e servizio, non previsti nel pro-getto iniziale, per la cui realizzazione non era stata presentata alcuna variante.9.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (in proprioe quale titolare dell'omonima ditta); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi lacassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammis-sibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.10.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE11.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 1° co., legge n.730/1985 (i cui principi sono stati trasfusi nella legge n. 96/2006) nonchédell'art. 2, 7° co., legge Regione Lazio n. 36/1997 e dell'art. 15, 3° co., leggeRegione Lazio n. 14/2006.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Premette che l'art. 2, 2° co., della legge n. 730/1985 dispone che “lo svolgi-Data pubblicazione 31/05/2026mento di attività agrituristiche (…) non costituisce distrazione della destinazioneagricola dei fondi e degli edifici interessati” e che l'attività agrituristica è “inrapporto di connessione e complementarità” rispetto all'attività agricola di col-tivazione del fondo (cfr. ricorso, pag. 8).Indi deduce che in virtù delle surriferite disposizioni legislative i beni dell'a-zienda al contempo agricola ed agrituristica “possono essere indifferentementeutilizzati per le attività dell'azienda stessa, senza che tale utilizzazione determiniuna variazione di destinazione” (così ricorso, pag. 8).Deduce dunque che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la variazionedella destinazione d'uso degli immobili (cfr. ricorso, pag. 9).12.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.13.

È fuor di contestazione – siccome la circostanza è addotta dalla medesimaricorrente (cfr. ricorso, pag. 2) – che all'erogazione del contributo si era accom-pagnata la specifica prefigurazione dell' “obbligo di non mutare la destinazionedelle opere edili per almeno 10 anni”.In tal guisa non è pertinente, è fuor di luogo evocare l'asserita falsa applica-zione del 2° co. (“lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto dellenorme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazioneagricola dei fondi e degli edifici interessati”) dell'art. 2 della legge n. 730 del1985 (poi abrogata dalla legge n. 96 del 20.2.1996).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte spiegano, in tema di ricorso percassazione, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, 1° co., n.4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, 1°co., n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, oltre che diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarneNumero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa uf-ficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. sez. un. 28.10.2020, n. 23745).14.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo e controverso.Deduce che la Corte di Roma, in sede di accertamento del rispetto degli im-pegni assunti per ottenere il finanziamento, ha del tutto omesso l'esame delverbale dei collaudatori regionali del 23.10.2002, “che dichiara l'avvenuta ese-cuzione degli edifici agricoli in conformità alla programmazione oggetto del fi-nanziamento” (così ricorso, pag. 11).Deduce al contempo che le risultanze di tale verbale non possono reputarsismentite dalla “successiva indagine effettuata dalla commissione di controllo expost istituita il 18.7.2005” (così ricorso, pag. 11).Deduce infine che “non ha alcuna importanza la esistenza di opere ulterioririspetto a quelle finanziate perché ben poteva (…) realizzarle a sue spese” e chela “struttura agrituristica (…) costituisce una modalità di sviluppo dell'aziendaagricola” (così ricorso, pag. 12).15.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.16.

Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2018.E la statuizione d'appello ha integralmente confermato il primo dictum.Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. (poi riprodotta al 4° co. dell'art. 360cod. proc. civ.), che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassa-Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026zione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che con-Data pubblicazione 31/05/2026ferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondocui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello intro-dotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica-zione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Si tenga conto che nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348 ter,5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sen-tenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. 22.12.2016, n. 26774).17.

In ogni caso si rappresenta ulteriormente quanto segue.Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomaliamotivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n.8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte – e tra le quali non èannoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersiin relazione alle motivazioni cui la Corte romana ha ancorato il suo dictum.Per altro verso, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque – è il caso de quo ‒ preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba-torie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 20.6.2024, n. 17005).18.

Il controricorso è stato notificato tardivamente, oltre il termine di cuiall'art. 370, 1° co., cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applica-bile.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026Più esattamente, il ricorso è stato notificato alla Regione Lazio a mezzo postaordinaria in data 8 ottobre 2021.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha notificato a mezzo p.e.c. il proprio contro-ricorso in data giovedì 23 novembre 2021.19.

Il controricorso, in quanto tardivo, è inammissibile.

Ed in conseguenzadell'inammissibilità del controricorso nessuna statuizione va assunta in ordinealle spese.Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso no-tificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ. e che datale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e peril resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione deldifensore di quest'ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006,n. 9396).Ma spiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo ‒nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista lafase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pub-blica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediantedeposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discus-sione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delleparti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta,mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124).20.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 11,presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappre-sentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.RICORRENTEcontroREGIONE LAZIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente della GiuntaRegionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale sufoglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli ufficidella propria Avvocatura.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026RESISTENTEavverso la sentenza n. 1706 dei 1/5.3.2021 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dal 1997 di un'azienda agricola in agro diSant'Oreste e dal 2003 di un'attività agrituristica collegata all'azienda agricola,formulava nel corso dell'anno 2001 domanda onde beneficiare di un contributodella Regione Lazio sia ai fini della realizzazione di interventi edilizi sia ai finidella effettuazione di interventi di drenaggio dei terreni sia ai fini dell'acquistodi macchinari e attrezzature agricole (cfr. ricorso, pag. 3).2. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] accordava il contributo, con prefigu-razione segnatamente dell'obbligo di conservare la destinazione delle opere ediliper almeno 10 anni, e in data 23.10.2002 - la Regione - attendeva alla positivaverifica degli interventi ammessi a contribuzione.3. All'esito di un'ulteriore verifica – successiva all'istituzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un'apposita Commissione di controllo – la Regione assumeva che MariaLetizia [OSCURATO:PERSONA], la quale medio tempore aveva dato corso all'attività agrituristica,aveva tuttavia mutato la destinazione d'uso dei locali in spregio all'obbligo diconservarne la destinazione nel decennio successivo all'erogazione del finanzia-mento.[OSCURATO:PERSONA], dunque, faceva luogo alla revoca del contributo e davacorso al recupero degli importi corrisposti “mediante trattenute a compensa-Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026zione sulle quote comunitarie annualmente riconosciute da Agea all'aziendaagricola [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 4).4. [OSCURATO:PERSONA] – a seguito della declaratoria del difetto di giurisdi-zione del T.A.R. del Lazio dapprima adito – conveniva la Regione Lazio dinanzial Tribunale di Roma.Esponeva, peraltro, che l'utilizzo dei locali dell'azienda agricola per l'attivitàagrituristica “non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi edegli edifici interessati”, viepiù che l'attività agrituristica era necessariamentecollegata all'attività agricola (cfr. ricorso, pag. 5).Chiedeva, peraltro, che si accertasse e dichiarasse che nessun inadempi-mento le fosse ascrivibile.5. Si costituiva la Regione Lazio.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice alla corresponsione dellesomme corrispondenti all'importo del contributo erogato ed oggetto della deca-denza disposta in dipendenza del riscontrato inadempimento.6. Con sentenza n. 17747/2017 il Tribunale rigettava la domanda attorea edaccoglieva la domanda riconvenzionale, sicché condannava l'attrice alla restitu-zione alla Regione Lazio della somma di euro 86.199,07 (cfr. sentenza d'appello,pagg. 1 - 2).7. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva la Regione Lazio.8. Con sentenza n. 1706/2021 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravamee condannava l'appellante alle spese del grado.Condivideva la Corte di Roma i rilievi di cui alla pronuncia impugnata.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026Segnatamente evidenziava, in punto di fatto, che non era oggetto di conte-stazione quanto emerso dalle verifiche dei funzionari regionali e riferito nellarelazione in data 21.10.2005 (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).Ossia che il progetto iniziale, contemplante la realizzazione di un locale per lavendita diretta in azienda di prodotti biologici e la realizzazione di un annessoagricolo per il ricovero delle macchine e per gli attrezzi, era stato eseguito inmodo difforme.Ossia che era stata riscontrata la presenza di un centro agrituristico costituitoda una struttura destinata al pernottamento e da una struttura destinata al ser-vizio di ristorazione; nonché la presenza di due locali interrati al di sotto dell'unae dell'altra struttura adibiti ad uso magazzino e servizio, non previsti nel pro-getto iniziale, per la cui realizzazione non era stata presentata alcuna variante.9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (in proprioe quale titolare dell'omonima ditta); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi lacassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammis-sibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.10. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 1° co., legge n.730/1985 (i cui principi sono stati trasfusi nella legge n. 96/2006) nonchédell'art. 2, 7° co., legge Regione Lazio n. 36/1997 e dell'art. 15, 3° co., leggeRegione Lazio n. 14/2006.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Premette che l'art. 2, 2° co., della legge n. 730/1985 dispone che “lo svolgi-Data pubblicazione 31/05/2026mento di attività agrituristiche (…) non costituisce distrazione della destinazioneagricola dei fondi e degli edifici interessati” e che l'attività agrituristica è “inrapporto di connessione e complementarità” rispetto all'attività agricola di col-tivazione del fondo (cfr. ricorso, pag. 8).Indi deduce che in virtù delle surriferite disposizioni legislative i beni dell'a-zienda al contempo agricola ed agrituristica “possono essere indifferentementeutilizzati per le attività dell'azienda stessa, senza che tale utilizzazione determiniuna variazione di destinazione” (così ricorso, pag. 8).Deduce dunque che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la variazionedella destinazione d'uso degli immobili (cfr. ricorso, pag. 9).12. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.13. È fuor di contestazione – siccome la circostanza è addotta dalla medesimaricorrente (cfr. ricorso, pag. 2) – che all'erogazione del contributo si era accom-pagnata la specifica prefigurazione dell' “obbligo di non mutare la destinazionedelle opere edili per almeno 10 anni”.In tal guisa non è pertinente, è fuor di luogo evocare l'asserita falsa applica-zione del 2° co. (“lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto dellenorme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazioneagricola dei fondi e degli edifici interessati”) dell'art. 2 della legge n. 730 del1985 (poi abrogata dalla legge n. 96 del 20.2.1996).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte spiegano, in tema di ricorso percassazione, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, 1° co., n.4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, 1°co., n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, oltre che diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarneNumero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa uf-ficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. sez. un. 28.10.2020, n. 23745).14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo e controverso.Deduce che la Corte di Roma, in sede di accertamento del rispetto degli im-pegni assunti per ottenere il finanziamento, ha del tutto omesso l'esame delverbale dei collaudatori regionali del 23.10.2002, “che dichiara l'avvenuta ese-cuzione degli edifici agricoli in conformità alla programmazione oggetto del fi-nanziamento” (così ricorso, pag. 11).Deduce al contempo che le risultanze di tale verbale non possono reputarsismentite dalla “successiva indagine effettuata dalla commissione di controllo expost istituita il 18.7.2005” (così ricorso, pag. 11).Deduce infine che “non ha alcuna importanza la esistenza di opere ulterioririspetto a quelle finanziate perché ben poteva (…) realizzarle a sue spese” e chela “struttura agrituristica (…) costituisce una modalità di sviluppo dell'aziendaagricola” (così ricorso, pag. 12).15. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.16. Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2018.E la statuizione d'appello ha integralmente confermato il primo dictum.Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. (poi riprodotta al 4° co. dell'art. 360cod. proc. civ.), che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassa-Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026zione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che con-Data pubblicazione 31/05/2026ferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondocui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello intro-dotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica-zione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Si tenga conto che nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348 ter,5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sen-tenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. 22.12.2016, n. 26774).17. In ogni caso si rappresenta ulteriormente quanto segue.Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomaliamotivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n.8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte – e tra le quali non èannoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersiin relazione alle motivazioni cui la Corte romana ha ancorato il suo dictum.Per altro verso, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque – è il caso de quo ‒ preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba-torie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 20.6.2024, n. 17005).18. Il controricorso è stato notificato tardivamente, oltre il termine di cuiall'art. 370, 1° co., cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applica-bile.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026Più esattamente, il ricorso è stato notificato alla Regione Lazio a mezzo postaordinaria in data 8 ottobre 2021.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha notificato a mezzo p.e.c. il proprio contro-ricorso in data giovedì 23 novembre 2021.19. Il controricorso, in quanto tardivo, è inammissibile. Ed in conseguenzadell'inammissibilità del controricorso nessuna statuizione va assunta in ordinealle spese.Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso no-tificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ. e che datale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e peril resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione deldifensore di quest'ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006,n. 9396).Ma spiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo ‒nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista lafase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pub-blica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediantedeposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discus-sione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delleparti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta,mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124).20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 24954/2021Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 17148/2026Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris