CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 32956/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 7202-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1813/2025 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/03/2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Piano di Sorrento, con atto del 20 febbraio 2024, rigettò l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel 2015) per la regolarizzazione dell’occupazione abusiva di un alloggio di [OSCURATO:PERSONA] sito nel territorio comunale, dichiarò la risoluzione del contratto di locazione stipulato nel 1987 dal marito [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 1998) e ordinò alla loro figlia Vittoria di sgomberare l’alloggio. 2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso al T.A.R. della Campania, chiese accertarsi l’illegittimità della delibera di Giunta comunale n. 230/2022, che aveva istituito la commissione destinata all’esame delle domande di regolarizzazione, nonché del verbale di dettacommissione n. 13/2024, che aveva disatteso l’istanza di regolarizzazione dell’Astarita, con conseguente illegittimità del provvedimento n. 21 del 20 febbraio 2024, contenente l’ordine di sgombero. 3. Il T.A.R. adito ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio di Stato ha disatteso il motivo di gravame che invocava la giurisdizione amministrativa in ordine alla delibera di Giunta comunale n. 230/2022; con la censura si sosteneva che l’annullamento del provvedimento di nomina di detta commissione per illegittima composizione avrebbe determinato la “illegittimità derivata degli atti conseguenziali, tra cui l’ordinanza di rilascio dell’alloggio”. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato l’insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di giurisdizione, “il criterio discriminante si basa sull’analisi della causa petendie sul petitum sostanziale, dovendosi dunque avere riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela”. Ha quindi condiviso l’esito decisorio di primo grado, conforme alla giurisprudenza per la quale – ricorda il Consiglio - “in tema di edilizia residenziale pubblica spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, nelle quali non viene in rilievo, con riferimento al subentro, come pure alla decadenza, un potere discrezionale dell’amministrazione”. La sentenza impugnata ha anche escluso una “valutazione atomistica dei singoli atti impugnati ai fini dell’individuazione del giudice con giurisdizione”, argomentando che la nomina della commissione comunale “non può ritenersi atto prodromico dell’ordinanza di sgombero” e che “non sarebbe comunque postulabile, per effetto dell’eventuale annullamento della deliberazione giuntale n. 230/2022, la caducazione dell’ordinanza n. 21/2024,” in mancanza, tra i due atti, di un “rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e necessaria”. 4.Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c., la soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso il Comune intimato. 5.La Prima Presidente ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevandone la manifesta infondatezza. 6. Il procuratore di parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione della causa e la cassazione della sentenza impugnata, insistendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo; è stato, quindi, avviato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustrato le conclusioni di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso si denuncia la nullità ovvero la illegittimità della sentenza del Consiglio di Stato, ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362, comma 1, c.p.c., “per difetto relativo di giurisdizione, per averla negata sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici”. Nell’illustrazione del motivo viene dedotto che, con l’originario ricorso al giudice amministrativo, era stato richiesto “l’annullamento di atti amministrativi puri”, ossia la delibera di Giunta comunale n. 230/2022 e il verbale della commissione comunale n. 13/2024, quali “presupposti” dell’ordinanza di sgombero. Si sostiene che l’impugnazione di tali atti era “devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva”, considerando che mirava a far valere la cd. “invalidità caducante”, “dato che i due atti amministrativi citati si ponevano in un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e necessaria alla successiva ordinanza di sgombero […], nel senso che quest’ultimo atto si pone come inevitabile conseguenza di quelli precedenti”. 2.Il ricorso deve essere respinto, conformemente alla proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. 2.1. In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è costante nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussistela giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 621; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2021, n. 4366; Cass., Sez. Un., 30 marzo 2022, n. 10244; da ultimo Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2025, n. 28465, che richiama in motivazione l’origine dell’orientamento risalente a Cass. Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13527 e Cass. Sez. Un. 17 ottobre 2006, n. 22248). Ne consegue che il riparto di giurisdizione va effettuato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, distinguendo la fase che precede l'assegnazione dell’alloggio – contraddistinta dall'esercizio di pubblici poteri – dalla fase successiva, nella quale si svolge il rapporto paritetico secondo le regole di diritto privato. La prima fase, funzionale all'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, è caratterizzata da atti amministrativi (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo, rientranti nella cognizione del giudice amministrativo. Una volta stipulato il contratto, invece, sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (in tali termini, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2022, n. 15122). Pacificamente, per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda, ma l’effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio, dovendosi avere riguardo al criterio del petitumsostanziale (ex plurimis, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; in materia di edilizia residenziale pubblica, di recente, Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34502). Si è così ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario: nel caso di decadenza dall'assegnazione dell’alloggio di E.R.P. correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza quale previsto dalla legge regionale per il diritto alla conservazione del medesimo (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2011, n. 29095); in controversia avente ad oggetto il rilascio dell'immobile in cui l’opponente eccepiva di possedere i requisiti per l'assegnazione dell’alloggio e di avere diritto a subentrare all'originario assegnatario nel godimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 621/2021 cit.); in caso di revoca dell'assegnazione di alloggio disposta dal Comune per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali (Cass., Sez. Un.,n. 4366/2021 cit.); nell’ipotesi di dedotta ineseguibilità dell’ordine di rilascio dell’immobile per l’asserita esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto comportante la prosecuzione della detenzione qualificata del bene da parte dell'attore (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2021, n. 15013); nel caso di impugnativa di provvedimento comunale che aveva dichiarato la decadenza dall’assegnazione per abbandono dell’alloggio e per cessione dello stesso a terze persone (Cass., Sez. Un., n. 15122/2022 cit.); nel caso di denuncia di vizi di legittimità procedurale del provvedimento con cui era stato intimato lo sgombero e nella dedotta ricorrenza dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto locativo (Cass., Sez. Un., n. 34502/2024 cit.). 2.2. Ciò posto, la giurisdizione sulla controversia all’attenzione della Corte appartiene al giudice ordinario, avuto riguardo all’effettiva natura della situazione di diritto soggettivo fatta valere, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio, secondo il criterio del petitumsostanziale. Invero, nel caso di specie: si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocata nella relativa graduatoria, in quanto la controversia si colloca a valle del provvedimento di rilascio, che [OSCURATO:PERSONA] oppone sul presupposto della sua invalidità derivata e del preteso diritto a subentrare nell’alloggio; l’ordine di sgombero discende da determinate condizioni che trovano la loro fonte in previsioni legislative ed il relativo accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione; il Comune non è intervenuto, esercitando poteri pubblicistici, sul provvedimento di assegnazione, ma ha incisosul rapporto sorto dall’assegnazione per il sopravvenuto venir meno, in capo all’occupante, dei requisiti previsti dalla disciplina di settore, di modo che si è in presenza di una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso rapporto. Pertanto, a fronte dell’atto che accerta l’insussistenza delle condizioni per subentrare nel godimento dell’alloggio e ne ordina il rilascio, la situazione giuridica soggettiva che reclama tutela non può che assumere natura e consistenza di diritto soggettivo, la cui asserita violazione deve essere conosciuta dal giudice ordinario. 3. Conclusivamente, il ricorso è da rigettare, con spese regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. comporta la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. Deve altresì darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%; condanna altresì parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.750,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.750,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri