Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:474
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0180_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 180/87
[OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 83 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il G . Cremlis, membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento,
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
composta dai signori : O . Due, presidente di Sezione, K . Bahlmann e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini,
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 luglio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1987, il sig . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in base agli artt . 90 e 91 dello Statuto del personale, un ricorso diretto ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di assertivi atti od omissioni illeciti, nei suoi confronti, della [OSCURATO:PERSONA] o di dipendenti di questa, agenti nell' esercizio delle loro funzioni .
Al tempo in cui si svolsero i fatti all' origine della causa il ricorrente, cittadino britannico, era dipendente di grado A6 della [OSCURATO:PERSONA] e svolgeva, presso la Direzione generale Concorrenza, le funzioni di ispettore delle imprese soggette alla disciplina del Trattato CECA .
Nel 1984 egli era oggetto di un' indagine effettuata dalla polizia britannica, dalla quale era sospettato di aver organizzato, con la complicità di altre persone, una truffa internazionale mediante un assegno falsificato .
Nel corso dell' indagine la polizia britannica si metteva telefonicamente in contatto, il 20 settembre 1984, con l' [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] per ottenere talune informazioni sul ricorrente . Rispondendo il 1° ottobre 1984, l' [OSCURATO:PERSONA] informava la polizia britannica della qualità di dipendente comunitario del ricorrente, del suo indirizzo a Bruxelles, dei dati relativi alla sua autovettura, dei periodi di ferie da lui fruiti, di quelli che ancora gli spettavano e di taluni suoi spostamenti precedenti .
La mattina del 9 ottobre 1984 l' [OSCURATO:PERSONA] segnalava alla polizia britannica che il ricorrente sarebbe partito in giornata per compiere una missione nel [OSCURATO:PERSONA] e precisava i dati del volo e l' ora di arrivo del ricorrente .
Non appena sbarcato all' aeroporto di Luton, il ricorrente veniva interrogato e arrestato dalla polizia . Il giorno dopo egli riceveva la visita di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], venuto per ritirare i documenti relativi all' ispezione che avrebbe dovuto essere effettuata dal ricorrente . Questi gli chiedeva invano di procurargli l' immediata assistenza di un "solicitor", negatagli dalla polizia . Un "solicitor" veniva nominato d' ufficio per difendere il ricorrente il 12 ottobre, data in cui egli veniva imputato di "conspiracy to steal" e di "conspiracy to use a false instrument ". Dopo essere comparso, il 13 ottobre, dinanzi a un magistrato, egli rimaneva in carcere dieci giorni . Veniva poi scarcerato e il passaporto, sequestratogli in precedenza, gli veniva restituito su cauzione . Infine, con sentenza 14 febbraio 1986, la "[OSCURATO:PERSONA]" di Londra assolveva il ricorrente da entrambi i capi d' accusa .
Il ricorrente deduce in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato il suo arresto di concerto con la polizia britannica ed è venuta meno al dovere d' assistenza impostole dall' art . 24 dello Statuto del personale astenendosi dal procurargli, come egli aveva chiesto, l' assistenza immediata di un legale e dall' informare i suoi familiari del suo arresto . Ne sarebbero direttamente derivati, per il ricorrente, vari danni materiali e morali di cui egli esige il risarcimento .
[OSCURATO:PERSONA] controdeduce di non aver oltrepassato i limiti dell' obbligo di collaborare con le autorità nazionali inquirenti, obbligo che le incombe quando non vengano compromessi i suoi privilegi e le sue immunità e quando, come nella fattispecie, il dipendente non possa invocare detti privilegi e dette immunità . In particolare, l' [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rifiutato di rispondere a domande implicanti informazioni sul servizio . Inoltre, il dovere di assistenza incombente alla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi dipendenti non comportava nulla più dell' obbligo di accertare che il ricorrente fosse stato arrestato per motivi estranei all' esercizio delle sue funzioni e godesse di tutte le garanzie contemplate dal sistema giudiziario britannico . Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l' esistenza di un nesso di causalità tra il suo comportamento e i danni assertivamente subiti dal ricorrente .
Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo se necessario alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sul primo capo della domanda di risarcimento
La Corte riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a fornire alla polizia britannica, su domanda della stessa, informazioni pertinenti in relazione all' inchiesta aperta su di un delitto comune nel quale un suo dipendente era sospettato di essere implicato . La Corte considera pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto detto obbligo il 1° ottobre 1984 fornendo le informazioni pertinenti chieste il 20 settembre .
Per contro, la Corte esclude che la [OSCURATO:PERSONA] fosse autorizzata a fornire, il 9 ottobre, informazioni sull' imminente missione del ricorrente nel [OSCURATO:PERSONA], sul mezzo di trasporto usato, sul luogo e sull' ora del suo arrivo . Questi dati costituivano infatti informazioni riguardanti il servizio e, come tali, estranee all' oggetto dell' inchiesta .
Si deve quindi rilevare che illecitamente la [OSCURATO:PERSONA] ha prestato la sua collaborazione all' inchiesta svolta dalla polizia britannica, facilitando in tal modo l' arresto del ricorrente .
Per questo motivo l' illecito della [OSCURATO:PERSONA] ha direttamente cagionato al ricorrente un danno morale che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a risarcire .
Per contro, il primo capo della domanda di risarcimento dev' essere respinto nella parte in cui mira al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa della detenzione e del processo . Infatti, questo danno, ammesso che sia provato, non può trovarsi, in ragione dell' intervento delle autorità britanniche, in diretto rapporto di causalità col comportamento della [OSCURATO:PERSONA] .
Sul secondo e sul terzo capo della domanda di risarcimento
Dalla lettera dell' art . 24 dello Statuto e dalla giurisprudenza della Corte emerge che le istituzioni comunitarie sono tenute, in forza di detta norma, ad assistere i loro dipendenti solo in occasioni di maneggi di terzi e quando i dipendenti ne siano oggetto a motivo della loro qualità e delle loro funzioni .
Orbene, è assodato che le misure coercitive adottate nei confronti del ricorrente dalle autorità britanniche erano invece motivate dal comportamento personale del ricorrente, che era sospettato di complicità in un delitto comune estraneo all' esercizio delle sue funzioni .
Di conseguenza, non si può considerare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un illecito astenendosi dal procurare al ricorrente l' immediata assistenza legale di un "solicitor" e dall' informare la sua famiglia del suo arresto .
Il secondo e il terzo capo della domanda di risarcimento devono pertanto essere respinti .
Sul risarcimento del danno
Da quanto precede emerge che la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere condannata a risarcire il danno morale subito dal ricorrente per il fatto che essa ha facilitato il suo arresto da parte della polizia britannica .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
E' opportuno che l' entità del risarcimento sia determinata dalle parti d' intesa fra loro, con riserva della pronunzia della Corte in caso di disaccordo .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( Seconda Sezione )
dichiara e statuisce :
1 . [OSCURATO:PERSONA] è condannata a risarcire il danno morale subito dal ricorrente per il fatto che essa ha facilitato il suo arresto da parte della polizia britannica .
2 . Per il resto il ricorso è respinto .
3 . Le parti comunicheranno alla Corte entro sei mesi dalla pronunzia della presente sentenza l' entità del risarcimento stabilito d' intesa tra loro .
4 . In caso di disaccordo le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le loro conclusioni corredate di dati .
5 . Le spese sono riservate .