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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28503/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6254/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 ([OSCURATO:TELEFONO]-[OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE NUORO n. 627/2019 depositata il26. 11 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]/14.5.2007 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Giudice di Pace di Nuoro di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del compenso di € 885,82 oltre € 19,38 per spese (in totale € 905,02) per le prestazioni di assistenza e defensionali rese in suo favore per la vertenza relativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo cointestato al Collu ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA], esponendo che aveva rinunciato al mandato ricevuto e che il Collu pur avendo ritirato gli atti da lui redatti il 15.5.2006 non gli aveva corrisposto il compenso e producendo la parcella vistata dall'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

Con decreto n. 73/07 del 22.5.2007 il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva la richiesta e tale decreto veniva notificato al Collu il 9.7.2007, ed analogo decreto ingiuntivo per lo stesso importo, dichiarato provvisoriamente esecutivo veniva emesso dal Giudice di Pace di Nuoro, su separata richiesta, a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collu proponeva opposizione al Giudice di Pace di Nuoro, osservando che non gli era mai stata inviata la parcella, che l'incarico per la pratica era stato da lui conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche per conto della moglie per cui il professionista non avrebbe dovuto duplicare la richiesta di compenso e che non tutte le prestazioni indicate nella parcella erano state compiute; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Concessa con ordinanza del 22.1.2008 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, e respinta l'istanza di riunione per connessione col procedimento n. 1017/2007 RG relativo all'opposizione della Salis, il legale del Collu, avv. [OSCURATO:PERSONA], inviava a mezzo posta il 7/8.2.2008 alla cancelleria del Giudice di Pace di Nuoro istanza di ricusazione del Giudice di Pace, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per avere concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dal Collu asserendo inveritieramente che l'opposizione non era fondata su prova scritta ancorché tale prova fosse stata depositata.

Il 20.2.2009 il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. [OSCURATO:PERSONA], sentito il giudice ricusato, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione perché prodotta per posta.

Il 26.6.2009 il legale del Collu ricusava nuovamente a mezzo posta il Giudice di Pace di Nuoro, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con la stessa motivazione precedente, sostenendo che la ricusazione ben poteva avvenire a mezzo posta e chiedendo che fosse ritualmente instaurato il contraddittorio.

Con provvedimento del 29.1.2010 il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. [OSCURATO:PERSONA], senza sentire il Giudice ricusato e senza provocare il contraddittorio, dichiarava inammissibile la seconda ricusazione, costituente una mera riproposizione della precedente ricusazione, compiuta senza l'osservanza delle formalità previste dal codice di rito, ed il Giudice di Pace dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] fissava quindi per la prosecuzione del giudizio di opposizione l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il 6.3.2010 il legale del Collu ricusava nuovamente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per il motivo già esposto, nonché il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. [OSCURATO:PERSONA], precisando che la ricusazione poteva avvenire anche a mezzo posta e che andava instaurato il contraddittorio, ma su tale terza ricusazione non interveniva alcuna pronuncia.

Di contro con la sentenza n. 356/2014 del 14.6/21.7.2014 il Giudice di Pace di Nuoro rigettava l'opposizione e condannava il Collu al pagamento in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di opposizione, determinate in € 1.260,00 oltre accessori di legge.

Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 5.10.2015 e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per tardività e comunque di rigettarlo per infondatezza.

Disattesa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'istanza di anticipazione della prima udienza avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello, con la sentenza n. 627/2019 del 26.11.2019 il Tribunale di Nuoro dichiarava inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la disciplina del termine lungo d'impugnazione dettata dall'art. 327 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009, e condannava il Collu al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Contro la sentenza n. 627/2019 del Tribunale di Nuoro, notificata al legale domiciliatario del Collu, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 27.1.2020 [OSCURATO:PERSONA] col patrocinio dello stesso legale, affidandosi a quattro motivi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato.

Il procedimento veniva rinviato dalla Suprema Corte dapprima con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 per consentire la rinnovazione entro 60 giorni della notifica del ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec effettuata all'indirizzo digitale del predetto estratto dal registro Ini-Pec, e dopo la comunicazione e documentazione da parte del domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], del decesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'unico legale costituito per il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva ulteriormente disposto con ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 rinvio a nuovo ruolo per mettere in condizione il Collu di sostituire l'avv. [OSCURATO:PERSONA], e di munirsi di un nuovo legale per procedere alla disposta rinnovazione della notifica, ma all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso il Collu risultava irreperibile in data 29.7.2022.

La causa é stata quindi trattenuta in decisione, previa relazione del [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Preliminarmente va dato atto che la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 che aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire al ricorrente di munirsi di un nuovo legale abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte dopo il decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di depositare un'eventuale memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e di procedere all'esecuzione del già disposto ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, ha avuto esito negativo, in quanto in data 29.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] é risultato irreperibile all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (SU), via degli Scolopi n.6/c.

Tale circostanza non é però ostativa alla trattazione della causa, in quanto nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (vedi in tal senso Cass. 9.8.2017 n. 19864; Cass. 11.10.2006 n. 21711).

Va quindi rilevata l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il Collu non ha provveduto ad eseguire l'ordine di rinnovazione della notifica delricorso introduttivo a [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni concessogli allo scopo con l'ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 (vedi sull'inammissibilità del ricorso quando nel giudizio d'impugnazione non sia eseguito l'ordine di rinnovazione e sull'estinzione nei casi in cui la disposta rinnovazione della notifica sia eseguita tardivamente Cass.3.2.2021 n. 2460; Cass. 30.5.2017 n.13637; Cass. 3.11.2006 n.23587) e si é reso irreperibile all'indirizzo di residenza, omettendo di sostituire il legale col quale ha proposto ricorso, avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di legittimità, allo scopo di procedere alla disposta rinnovazione.

Tale ordine di rinnovazione é stato impartito in quanto pur risultando riferibile l'indirizzo pec estratto dal registro Ini-PEC al nominativo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nuoro, della notifica a mezzo pec del ricorso a quell'indirizzo tentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], legale del ricorrente, in data 27.1.2020, ossia il 60° giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 26.11.2019, (tenuto conto della proroga del termine prevista dall'art. 155 commi 4° e 5° c.p.c. quando il giorno di scadenza del termine processuale ricada di sabato, o in un giorno festivo, posto che il 25.1.2020, giorno di scadenza del termine breve d'impugnazione, era appunto un sabato), non sono state prodotte le ricevute di consegna e di accettazione, per cui la notifica non poteva ritenersi perfezionata.

Nulla va disposto per le spese in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e visto l'art. 13 comma 1-qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6254/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 ([OSCURATO:TELEFONO]-[OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE NUORO n. 627/2019 depositata il26. 11 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]/14.5.2007 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Giudice di Pace di Nuoro di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del compenso di € 885,82 oltre € 19,38 per spese (in totale € 905,02) per le prestazioni di assistenza e defensionali rese in suo favore per la vertenza relativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo cointestato al Collu ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA], esponendo che aveva rinunciato al mandato ricevuto e che il Collu pur avendo ritirato gli atti da lui redatti il 15.5.2006 non gli aveva corrisposto il compenso e producendo la parcella vistata dall'Ordine degli Avvocati di Nuoro. Con decreto n. 73/07 del 22.5.2007 il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva la richiesta e tale decreto veniva notificato al Collu il 9.7.2007, ed analogo decreto ingiuntivo per lo stesso importo, dichiarato provvisoriamente esecutivo veniva emesso dal Giudice di Pace di Nuoro, su separata richiesta, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collu proponeva opposizione al Giudice di Pace di Nuoro, osservando che non gli era mai stata inviata la parcella, che l'incarico per la pratica era stato da lui conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche per conto della moglie per cui il professionista non avrebbe dovuto duplicare la richiesta di compenso e che non tutte le prestazioni indicate nella parcella erano state compiute; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa con ordinanza del 22.1.2008 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, e respinta l'istanza di riunione per connessione col procedimento n. 1017/2007 RG relativo all'opposizione della Salis, il legale del Collu, avv. [OSCURATO:PERSONA], inviava a mezzo posta il 7/8.2.2008 alla cancelleria del Giudice di Pace di Nuoro istanza di ricusazione del Giudice di Pace, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per avere concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dal Collu asserendo inveritieramente che l'opposizione non era fondata su prova scritta ancorché tale prova fosse stata depositata. Il 20.2.2009 il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. [OSCURATO:PERSONA], sentito il giudice ricusato, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione perché prodotta per posta. Il 26.6.2009 il legale del Collu ricusava nuovamente a mezzo posta il Giudice di Pace di Nuoro, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con la stessa motivazione precedente, sostenendo che la ricusazione ben poteva avvenire a mezzo posta e chiedendo che fosse ritualmente instaurato il contraddittorio. Con provvedimento del 29.1.2010 il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. [OSCURATO:PERSONA], senza sentire il Giudice ricusato e senza provocare il contraddittorio, dichiarava inammissibile la seconda ricusazione, costituente una mera riproposizione della precedente ricusazione, compiuta senza l'osservanza delle formalità previste dal codice di rito, ed il Giudice di Pace dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] fissava quindi per la prosecuzione del giudizio di opposizione l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 6.3.2010 il legale del Collu ricusava nuovamente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per il motivo già esposto, nonché il Presidente del Tribunale di Nuoro, dott. [OSCURATO:PERSONA], precisando che la ricusazione poteva avvenire anche a mezzo posta e che andava instaurato il contraddittorio, ma su tale terza ricusazione non interveniva alcuna pronuncia. Di contro con la sentenza n. 356/2014 del 14.6/21.7.2014 il Giudice di Pace di Nuoro rigettava l'opposizione e condannava il Collu al pagamento in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di opposizione, determinate in € 1.260,00 oltre accessori di legge. Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 5.10.2015 e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per tardività e comunque di rigettarlo per infondatezza. Disattesa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'istanza di anticipazione della prima udienza avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello, con la sentenza n. 627/2019 del 26.11.2019 il Tribunale di Nuoro dichiarava inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la disciplina del termine lungo d'impugnazione dettata dall'art. 327 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009, e condannava il Collu al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Contro la sentenza n. 627/2019 del Tribunale di Nuoro, notificata al legale domiciliatario del Collu, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 27.1.2020 [OSCURATO:PERSONA] col patrocinio dello stesso legale, affidandosi a quattro motivi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato. Il procedimento veniva rinviato dalla Suprema Corte dapprima con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 per consentire la rinnovazione entro 60 giorni della notifica del ricorso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per mancanza delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec effettuata all'indirizzo digitale del predetto estratto dal registro Ini-Pec, e dopo la comunicazione e documentazione da parte del domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], del decesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'unico legale costituito per il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva ulteriormente disposto con ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 rinvio a nuovo ruolo per mettere in condizione il Collu di sostituire l'avv. [OSCURATO:PERSONA], e di munirsi di un nuovo legale per procedere alla disposta rinnovazione della notifica, ma all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso il Collu risultava irreperibile in data 29.7.2022. La causa é stata quindi trattenuta in decisione, previa relazione del [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Preliminarmente va dato atto che la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 che aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire al ricorrente di munirsi di un nuovo legale abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte dopo il decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di depositare un'eventuale memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e di procedere all'esecuzione del già disposto ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, ha avuto esito negativo, in quanto in data 29.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] é risultato irreperibile all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (SU), via degli Scolopi n.6/c. Tale circostanza non é però ostativa alla trattazione della causa, in quanto nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (vedi in tal senso Cass. 9.8.2017 n. 19864; Cass. 11.10.2006 n. 21711). Va quindi rilevata l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il Collu non ha provveduto ad eseguire l'ordine di rinnovazione della notifica delricorso introduttivo a [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni concessogli allo scopo con l'ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 (vedi sull'inammissibilità del ricorso quando nel giudizio d'impugnazione non sia eseguito l'ordine di rinnovazione e sull'estinzione nei casi in cui la disposta rinnovazione della notifica sia eseguita tardivamente Cass.3.2.2021 n. 2460; Cass. 30.5.2017 n.13637; Cass. 3.11.2006 n.23587) e si é reso irreperibile all'indirizzo di residenza, omettendo di sostituire il legale col quale ha proposto ricorso, avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di legittimità, allo scopo di procedere alla disposta rinnovazione. Tale ordine di rinnovazione é stato impartito in quanto pur risultando riferibile l'indirizzo pec estratto dal registro Ini-PEC al nominativo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nuoro, della notifica a mezzo pec del ricorso a quell'indirizzo tentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], legale del ricorrente, in data 27.1.2020, ossia il 60° giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 26.11.2019, (tenuto conto della proroga del termine prevista dall'art. 155 commi 4° e 5° c.p.c. quando il giorno di scadenza del termine processuale ricada di sabato, o in un giorno festivo, posto che il 25.1.2020, giorno di scadenza del termine breve d'impugnazione, era appunto un sabato), non sono state prodotte le ricevute di consegna e di accettazione, per cui la notifica non poteva ritenersi perfezionata. Nulla va disposto per le spese in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e visto l'art. 13 comma 1-qu
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