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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05886/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: COLUCCI Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; POMPA Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; VALENTE Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; GAUDIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso la sentenza del 23/7/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi, fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], per il quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di dosimetria della sanzione; uditi i difensori dei ricorrenti imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Pompa e Valente, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Gaudiano, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, assolto Gaudiano dai reati a lui ascritti ai capi 2 e 4, per non aver commesso il fatto e rideterminata I pena per i residui reati a lui ascritti in continuazione, riduceva per ciascuno degli altri appellanti le sanzioni rispettivamente loro irrogate in primo grado e sostituiva, per tutti gli imputati, la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, confermava nel resto la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Foggia in data 23 ottobre 2019.

1.1. La Corte di merito, fatta eccezione per la rapina di cui al capo 2 e la connessa ricettazione di autovettura di cui al capo 4, in relazione ai quali proscioglieva il Gaudiano per non aver commesso il fatto, riteneva integrati, per tutti gli appellanti oggi ricorrenti, gli estremi dei reati rispettivamente contestati, dacché era rimasta in primo grado dimostrata l'ipotesi accusatoria contestata (struttura stabile, funzione, risorse umane e materiali della associazione tematica; consistenza ontologica dei singoli delitti fine commessi avvalendosi della struttura del sodalizio), avendo gli imputati contribuito, ciascuno con la condotta rispettivamente ascritta, a sostenere la struttura associativa (tutti con diverso grado di impegno e responsabilità) e facilitarne il funzionamento, finalizzato a conseguire i profitti individuali delle singole ipotesi di furto e rapina.

2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..

Tutti i ricorrenti deducono erronea interpretazione della legge processuale (artt.192, comma 2 e 533 cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità per la partecipazione individuale ai singoli episodi fine, mentre con riferimento all'ipotesi associativa si censura l'accertamento del fatto, sia per difetto degli elementi strutturali della sodalità che di affectio dei singoli partecipi.

La Corte avrebbe infatti sopravvalutato la valenza indiziaria dei dati emersi dall'analisi dei dati esterni relativi al tracciamento elettronico degli spostamenti dei mezzi e dei soggetti coinvolti nei singoli episodi, non potendo tali evidenze consentire di superare il ragionevole dubbio che, seppur "prossimi" ai luoghi dei commessi reati ed alle rispettive abitazioni (nel monitoraggio degli spostamenti da e verso i luoghi teatro dei fatti, da e verso le rispettive abitazioni), questi abbiano effettivamente svolto un ruolo di efficace apporto causale ai delitti realizzati.2.1. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15) deduce inoltre: violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen.), per avere la Corte calcolato i medesimi aumenti per la riconosciuta continuazione con i reati satellite senza punto valorizzare la sua condizione di delinquente primario.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 2, 4, 9, 11, 13, 15) deduce a sua volta: violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 63, comma quarto, cod. pen.), per l'immotivato discostamento dal minimo edittale (sei anni di reclusione in luogo dei cinque previsti dalla fattispecie incriminatrice vigente al momento del commesso reato) e l'altrettanto immotivato aumento (un anno di reclusione oltre la multa) calcolato ai sensi del quarto comma dell'art. 63 cod. pen., per la seconda aggravante (recidiva qualificata) ad effetto speciale ritenuta.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 8, 9, 11, 13, 15) deduce anche:

2.3.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 521, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito, nonostante la riduzione dei corrispondenti aumenti disposti in primo grado per continuazione, colto gli aspetti di nullità della sentenza di primo grado, che aveva di fatto condannato il Valente anche per reati (capi 2, 4 e 6) a lui non contestati.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15) deduce inoltre a sua volta: inosservanza della legge processuale e vizi della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, stesso codice), avendo la Corte di merito immotivatamente escluso le circostanze attenuanti generiche e quella della minima efficacia causale del contributo concorsuale offerto (art. 114 cod. pen.) ed applicato una sanzione calcolata in misura immotivatamente discosta dal minimo edittale.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i capi 1, 6, 8, 9, 10 ed assolto per i reati di cui ai capi 2 e 4, non deduce altri motivi diversi da quelli comuni indicati in premessa (sub 2) e riferiti ai criteri usati nel merito per l'affermazione della responsabilità in ordine sia al reato associativo che ai singoli episodi fine.

2.6. L'imputato chiedeva altresì personalmente la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi si palesano inammissibili per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità dei motivi, che neppure si confrontano con le diffuse e puntuali argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata ed anzi ribaltano sul "tavolo" della legittimità la traccia ideale e talvolta anche grafica dei motivi di gravame spesi nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione.

1.1. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la responsabilità per i delitti contestati a ciascuno dei ricorrenti rinviene i tratti della sua consistenza nell'analisi del complesso iter criminis, che prevedeva per ogni singolo episodio (di furto o di rapina, con i connessi reati di ricettazione dei mezzi provento di delitto, usati per la commissione dei reati fine) l'intervento di ciascuno dei ricorrenti, nei rispettivi ruoli rivestiti.

Il giudice del merito ha tratto il proprio convincimento in ordine alle rispettive responsabilità dalla relazione incrociata di più fonti processuali, dalle conversazioni intercettate, all'analisi dei dati relativi ai traffici comunicativi, alla denunzia delle diverse persone offese, alla identificazione e riscossione dei premi conseguiti attraverso la sottrazione delle schede detenute presso le tabaccherie depredate, all'esame delle tracce digitali lasciate dai mezzi usati per commettere i diversi reati fine.

Il giudice del merito, come dimostra anche la decisione di proscioglimento del Gaudiano in relazione ai capi 2 e 4, ha seguito quindi un percorso motivazionale che non rileva falle o travisamenti, ma anzi manifesta prudente apprezzamento delle prove e rigida applicazione delle fondamentali regole della logica elementare.

La Corte di merito, in particolare, ha tratto logiche conseguenze dimostrative della partecipazione, sia associativa che ai singoli delitti fine, realizzando la sintesi logica di un coacervo di elementi indizianti convergenti verso la indicazione della presenza del singolo concorrente nel luogo ove con certezza si realizzò il singolo episodio e, a fronte di una tale analitica deduzione ha valorizzato anche l'assenza di qualsivoglia indicazione, storicamente o anche solo logicamente antagonista, rispetto alla presenza di quel soggetto i quel luogo in coincidenza cronologica con l'occorso.

La consuetudinaria iterazione delle condotte, in uno alla manifestata disponibilità ad offrire il proprio efficace contributo alla realizzazione del programma comune, hanno poi favorito la qualificazione associativa affasciante l'aspetto organizzativo della plurisoggettività, valorizzata anche dalla riscontrata disponibilità di ciascuno alla realizzazione degli atti costituenti programma associativo.

1.2. Le censure svolte da tutti i ricorrenti si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con le quali i ricorrenti rifiutano di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

1.3. Deve pure preliminarmente rimarcarsi che i ricorrenti tutti hanno denunciato -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta).

Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822).

Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, lett. d e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della argomentazione decisoria sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così anche: Sez.

U. n. 29541, del 16/7/2020, ric.

Filardo ed altri, in motivazione).

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile.

2. Tanto premesso in termini generali quanto a doglianze comuni, vanno partitamente affrontati gli argomenti critici percorsi con i motivi di ricorso proposti da ciascuno dei ricorrenti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1.1. Il doppio conforme giudizio di merito ha, come poco sopra detto, restituito evidenza della precisa ricostruzione dei reati fine e del fatto associativo, delineando un ruolo di efficace ed organizzata collaborazione che non lascia spazio al dubbio. [OSCURATO:PERSONA], scrivono i giudici del merito "leggendo" correttamente le emergenze processuali, ha contribuito fattivamente alla realizzazione di un numero cospicuo di episodi fine, mettendo a costante disposizione del sodalizio dedito al settore le sue competenze, i suoi mezzi e la sua attività materiale.

A fronte di tali argomentazioni, le doglianze difensive si limitano ad offrire una differente conclusione, il ruolo apicale del ricorrente, che si è manifestato in re ed in verbo, non può pertanto essere incrinato dalle argomentazioni spese con i motivi di ricorso;

2.1.2. Anche sul secondo motivo di doglianza (immotivato rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, minima efficacia causale del contributo concorsuale, elevata dosimetria della sanzione) la Corte argomenta doviziosamente, valorizzando la qualità spesa nel gruppo, le capacità organizzative e le stesse modalità dell'azione seriale, il che appare evidentemente incompatibile con la ridotta efficacia causale nel concorso di persone di cui all'art. 114 cod. pen..

La Corte ha altresì specificamente argomentato sia in ordine ai motivi preclusivi alla qualificazione attenuata del fatto (compiutamente riferendo la propria valutazione a criteri fattuali e personologici indicati all'art. 133 cod. pen.), che quanto a dosimetria della sanzione, rimasta leggermente discosta dal minimo edittale in ragione della iterata gravità dei fatti contestati.

Entrambi i motivi denunciano comunque, in maniera promiscua i tre vizi di motivazione deducibili ai sensi della lett. e, comma 1, dell'art. 606, cod. proc. pen., così incorrendo nella causa di inammissibilità già sopra indicata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA]:

2.2.1. Della manifestazione processuale del vincolo associativo la Corte territoriale si occupa alle pagine 36 e ss. della motivazione.

La compagine è risultata strutturata, con impiego funzionale di risorse umane e materiali, gli obiettivi erano di volta in volta determinati dalla dirigenza, che raccoglieva le adesioni concludenti degli altri partecipi.

La Corte ha altresì chiarito come ciascuno degli associati agisse nella consapevolezza di appartenere ad un gruppo e con la conoscenza del suo ruolo.

Il che consente di ritenere integrati gli estremi del delitto associativo contestato, così come dei singoli delitti fine, in ragione della sua tracciata vicinitas ai percorsi comuni non contrastata da alcuna deduzione antagonista. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito ha altresì valorizzato il contenuto di conversazioni che lo indicano come presente nel corso della commissione dei reati fine e la spendita della refurtiva in data assai prossima alla consumazione del delitto produttore.

Il che, valutato unitamente al coacervo della prova logica derivante dall'analisi del tracciamento telematico, peraltro non contrastato in fatto da elementi di prova storica antagonisti, consente di ritenere compiuta la ricostruzione logica degli elementi di responsabilità.

2.2.2. Il motivo di ricorso proposto personalmente dall'imputato, con il quale si chiede alla Corte la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con altra meno afflittiva, non può formare oggetto di valutazione in questa sede (artt. 613, comma 1, e 299 cod. proc. pen.), sia per motivi formali (motivo proposto da soggetto non legittimato), che per motivi sostanziali (la Corte di legittimità non è giudice che procede nel merito).

2.3. [OSCURATO:PERSONA]: Con i motivi di ricorso si deduce inosservanza della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) che tuttavia non è prevista a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, nonché (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione.

La difesa ripropone evidentemente questioni di merito, già dedotte con i motivi di gravame ed oggetto di puntuale ed argomentata risposta logica.

Sulla motivazione spesa nel giudizio di merito per ritenere dimostrata la esistenza e la concreta operatività del sodalizio di settore si è già detto.

Le censure del ricorrente, inoltre, non individuano alcuno specifico elemento che contrasti con risultanze probatorie valutate dai giudici di merito, ma si limitano ad una critica alla valutazione delle chiare emergenze processuali, inammissibile, per quanto già più volte ripetuto, in sede di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso, dedicato alla censurata misura degli aumenti disposti per la ritenuta continuazione, è del pari inammissibile, avendo la Corte centrato il distinguo delle pene inflitte a ciascun imputato nella misura della pena base irrogata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria, correttamente operando aumenti (minimi) per ciascun reato satellite in misura non differenziata.

2.4. [OSCURATO:PERSONA]:

2.4.1. Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse del Pompa denuncia una violazione della legge penale sostanziale (artt. 133 e 63, comma 4 cod. proc. pen.) che non è dato evincere dalla lettura del testo impugnato.

La Corte ha dosato la sanzione per il reato posto a base della piramide sanzionatoria in misura (un anno di reclusione) di poco superiore al mimino edittale (cinque anni di reclusione) vigente al momento del fatto; tale misura è stata aumentata (nei limiti del terzo previsto dalla norma di parte generale richiamata) in ragione dell'effetto ingravescente concretamente riconosciuto alla recidiva qualificata, peraltro non contestata dalla difesa nella sua dimensione ontologica e giuridica.

Tale aumento è stato peraltro calcolato in misura largamente inferiore al minimo "legale", atteso che in caso di concorrenti circostanze aggravanti ad effetto speciale l'aumento avrebbe comunque dovuto superare il minimo di ingravescenza previsto per l'aggravante stimata recessiva (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01: La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo).

2.4.2. Il secondo motivo indugia nella critica alle valutazioni di merito contenute nel provvedimento impugnato, senza allegare elementi idonei atti a superare la logica della doppia decisione conforme, che ha stimato certo, sulla base di concreti elementi di prova, l'inserimento consapevole del Pompa nell'organizzazione e il concorso nei singoli episodi contestati.

2.5. [OSCURATO:PERSONA]:

2.5.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la inosservanza della norma processuale (art. 521 cod. proc. pen.) prevista a pena di nullità, è inammissibile per carenza di concreto interesse alla deduzione, come del resto riconosce lo stesso ricorrente.

La Corte ha invero rimodulato la sanzione inflitta in primo grado (relativa ai reati contestati in concorso), così elidendo anche quella ragione di equivoco che poteva portare a ravvisare erronea l'equazione sanzionatoria realizzata in primo grado rispetto agli altri imputati (che rispondevano anche di reati diversi).

La misura della sanzione inflitta non consente pertanto di ritenere che il ricorrente sia stato condannato anche per reati (capi 2, 4 e 6) a lui mai contestati.

2.5.2. I due restanti motivi si limitano ad esporre una mera critica valutativa rispetto all'accertamento della responsabilità, senza cogliere nella motivazione manifesti vizi logici censurabili nella sede di legittimità.

3. Per i suddetti motivi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

3.1. Alla riconosciuta inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, in favore della cassa per le ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi di responsabilità in ordine alle cause dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: COLUCCI Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; POMPA Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; VALENTE Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; GAUDIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso la sentenza del 23/7/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi, fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], per il quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di dosimetria della sanzione; uditi i difensori dei ricorrenti imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Pompa e Valente, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Gaudiano, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, assolto Gaudiano dai reati a lui ascritti ai capi 2 e 4, per non aver commesso il fatto e rideterminata I pena per i residui reati a lui ascritti in continuazione, riduceva per ciascuno degli altri appellanti le sanzioni rispettivamente loro irrogate in primo grado e sostituiva, per tutti gli imputati, la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, confermava nel resto la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Foggia in data 23 ottobre 2019. 1.1. La Corte di merito, fatta eccezione per la rapina di cui al capo 2 e la connessa ricettazione di autovettura di cui al capo 4, in relazione ai quali proscioglieva il Gaudiano per non aver commesso il fatto, riteneva integrati, per tutti gli appellanti oggi ricorrenti, gli estremi dei reati rispettivamente contestati, dacché era rimasta in primo grado dimostrata l'ipotesi accusatoria contestata (struttura stabile, funzione, risorse umane e materiali della associazione tematica; consistenza ontologica dei singoli delitti fine commessi avvalendosi della struttura del sodalizio), avendo gli imputati contribuito, ciascuno con la condotta rispettivamente ascritta, a sostenere la struttura associativa (tutti con diverso grado di impegno e responsabilità) e facilitarne il funzionamento, finalizzato a conseguire i profitti individuali delle singole ipotesi di furto e rapina. 2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. Tutti i ricorrenti deducono erronea interpretazione della legge processuale (artt.192, comma 2 e 533 cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità per la partecipazione individuale ai singoli episodi fine, mentre con riferimento all'ipotesi associativa si censura l'accertamento del fatto, sia per difetto degli elementi strutturali della sodalità che di affectio dei singoli partecipi. La Corte avrebbe infatti sopravvalutato la valenza indiziaria dei dati emersi dall'analisi dei dati esterni relativi al tracciamento elettronico degli spostamenti dei mezzi e dei soggetti coinvolti nei singoli episodi, non potendo tali evidenze consentire di superare il ragionevole dubbio che, seppur "prossimi" ai luoghi dei commessi reati ed alle rispettive abitazioni (nel monitoraggio degli spostamenti da e verso i luoghi teatro dei fatti, da e verso le rispettive abitazioni), questi abbiano effettivamente svolto un ruolo di efficace apporto causale ai delitti realizzati.2.1. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15) deduce inoltre: violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen.), per avere la Corte calcolato i medesimi aumenti per la riconosciuta continuazione con i reati satellite senza punto valorizzare la sua condizione di delinquente primario. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 2, 4, 9, 11, 13, 15) deduce a sua volta: violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 63, comma quarto, cod. pen.), per l'immotivato discostamento dal minimo edittale (sei anni di reclusione in luogo dei cinque previsti dalla fattispecie incriminatrice vigente al momento del commesso reato) e l'altrettanto immotivato aumento (un anno di reclusione oltre la multa) calcolato ai sensi del quarto comma dell'art. 63 cod. pen., per la seconda aggravante (recidiva qualificata) ad effetto speciale ritenuta. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 8, 9, 11, 13, 15) deduce anche: 2.3.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 521, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito, nonostante la riduzione dei corrispondenti aumenti disposti in primo grado per continuazione, colto gli aspetti di nullità della sentenza di primo grado, che aveva di fatto condannato il Valente anche per reati (capi 2, 4 e 6) a lui non contestati. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15) deduce inoltre a sua volta: inosservanza della legge processuale e vizi della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, stesso codice), avendo la Corte di merito immotivatamente escluso le circostanze attenuanti generiche e quella della minima efficacia causale del contributo concorsuale offerto (art. 114 cod. pen.) ed applicato una sanzione calcolata in misura immotivatamente discosta dal minimo edittale. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i capi 1, 6, 8, 9, 10 ed assolto per i reati di cui ai capi 2 e 4, non deduce altri motivi diversi da quelli comuni indicati in premessa (sub 2) e riferiti ai criteri usati nel merito per l'affermazione della responsabilità in ordine sia al reato associativo che ai singoli episodi fine. 2.6. L'imputato chiedeva altresì personalmente la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi si palesano inammissibili per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità dei motivi, che neppure si confrontano con le diffuse e puntuali argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata ed anzi ribaltano sul "tavolo" della legittimità la traccia ideale e talvolta anche grafica dei motivi di gravame spesi nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione. 1.1. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la responsabilità per i delitti contestati a ciascuno dei ricorrenti rinviene i tratti della sua consistenza nell'analisi del complesso iter criminis, che prevedeva per ogni singolo episodio (di furto o di rapina, con i connessi reati di ricettazione dei mezzi provento di delitto, usati per la commissione dei reati fine) l'intervento di ciascuno dei ricorrenti, nei rispettivi ruoli rivestiti. Il giudice del merito ha tratto il proprio convincimento in ordine alle rispettive responsabilità dalla relazione incrociata di più fonti processuali, dalle conversazioni intercettate, all'analisi dei dati relativi ai traffici comunicativi, alla denunzia delle diverse persone offese, alla identificazione e riscossione dei premi conseguiti attraverso la sottrazione delle schede detenute presso le tabaccherie depredate, all'esame delle tracce digitali lasciate dai mezzi usati per commettere i diversi reati fine. Il giudice del merito, come dimostra anche la decisione di proscioglimento del Gaudiano in relazione ai capi 2 e 4, ha seguito quindi un percorso motivazionale che non rileva falle o travisamenti, ma anzi manifesta prudente apprezzamento delle prove e rigida applicazione delle fondamentali regole della logica elementare. La Corte di merito, in particolare, ha tratto logiche conseguenze dimostrative della partecipazione, sia associativa che ai singoli delitti fine, realizzando la sintesi logica di un coacervo di elementi indizianti convergenti verso la indicazione della presenza del singolo concorrente nel luogo ove con certezza si realizzò il singolo episodio e, a fronte di una tale analitica deduzione ha valorizzato anche l'assenza di qualsivoglia indicazione, storicamente o anche solo logicamente antagonista, rispetto alla presenza di quel soggetto i quel luogo in coincidenza cronologica con l'occorso. La consuetudinaria iterazione delle condotte, in uno alla manifestata disponibilità ad offrire il proprio efficace contributo alla realizzazione del programma comune, hanno poi favorito la qualificazione associativa affasciante l'aspetto organizzativo della plurisoggettività, valorizzata anche dalla riscontrata disponibilità di ciascuno alla realizzazione degli atti costituenti programma associativo. 1.2. Le censure svolte da tutti i ricorrenti si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con le quali i ricorrenti rifiutano di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 1.3. Deve pure preliminarmente rimarcarsi che i ricorrenti tutti hanno denunciato -in forma promiscua- tutti e tre i vizi di motivazione deducibili, secondo la indicazione che si legge alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta). Così incorrendo nel deficit di specificità dei motivi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822). Difetta infatti della necessaria specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, lett. d e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare, con la dovuta diligenza, se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla "manifesta" illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione ai diversi segmenti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità, ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; ciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della argomentazione decisoria sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così anche: Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, ric. Filardo ed altri, in motivazione). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità e va pertanto dichiarata inammissibile. 2. Tanto premesso in termini generali quanto a doglianze comuni, vanno partitamente affrontati gli argomenti critici percorsi con i motivi di ricorso proposti da ciascuno dei ricorrenti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1. Il doppio conforme giudizio di merito ha, come poco sopra detto, restituito evidenza della precisa ricostruzione dei reati fine e del fatto associativo, delineando un ruolo di efficace ed organizzata collaborazione che non lascia spazio al dubbio. [OSCURATO:PERSONA], scrivono i giudici del merito "leggendo" correttamente le emergenze processuali, ha contribuito fattivamente alla realizzazione di un numero cospicuo di episodi fine, mettendo a costante disposizione del sodalizio dedito al settore le sue competenze, i suoi mezzi e la sua attività materiale. A fronte di tali argomentazioni, le doglianze difensive si limitano ad offrire una differente conclusione, il ruolo apicale del ricorrente, che si è manifestato in re ed in verbo, non può pertanto essere incrinato dalle argomentazioni spese con i motivi di ricorso; 2.1.2. Anche sul secondo motivo di doglianza (immotivato rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, minima efficacia causale del contributo concorsuale, elevata dosimetria della sanzione) la Corte argomenta doviziosamente, valorizzando la qualità spesa nel gruppo, le capacità organizzative e le stesse modalità dell'azione seriale, il che appare evidentemente incompatibile con la ridotta efficacia causale nel concorso di persone di cui all'art. 114 cod. pen.. La Corte ha altresì specificamente argomentato sia in ordine ai motivi preclusivi alla qualificazione attenuata del fatto (compiutamente riferendo la propria valutazione a criteri fattuali e personologici indicati all'art. 133 cod. pen.), che quanto a dosimetria della sanzione, rimasta leggermente discosta dal minimo edittale in ragione della iterata gravità dei fatti contestati. Entrambi i motivi denunciano comunque, in maniera promiscua i tre vizi di motivazione deducibili ai sensi della lett. e, comma 1, dell'art. 606, cod. proc. pen., così incorrendo nella causa di inammissibilità già sopra indicata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1. Della manifestazione processuale del vincolo associativo la Corte territoriale si occupa alle pagine 36 e ss. della motivazione. La compagine è risultata strutturata, con impiego funzionale di risorse umane e materiali, gli obiettivi erano di volta in volta determinati dalla dirigenza, che raccoglieva le adesioni concludenti degli altri partecipi. La Corte ha altresì chiarito come ciascuno degli associati agisse nella consapevolezza di appartenere ad un gruppo e con la conoscenza del suo ruolo. Il che consente di ritenere integrati gli estremi del delitto associativo contestato, così come dei singoli delitti fine, in ragione della sua tracciata vicinitas ai percorsi comuni non contrastata da alcuna deduzione antagonista. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito ha altresì valorizzato il contenuto di conversazioni che lo indicano come presente nel corso della commissione dei reati fine e la spendita della refurtiva in data assai prossima alla consumazione del delitto produttore. Il che, valutato unitamente al coacervo della prova logica derivante dall'analisi del tracciamento telematico, peraltro non contrastato in fatto da elementi di prova storica antagonisti, consente di ritenere compiuta la ricostruzione logica degli elementi di responsabilità. 2.2.2. Il motivo di ricorso proposto personalmente dall'imputato, con il quale si chiede alla Corte la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con altra meno afflittiva, non può formare oggetto di valutazione in questa sede (artt. 613, comma 1, e 299 cod. proc. pen.), sia per motivi formali (motivo proposto da soggetto non legittimato), che per motivi sostanziali (la Corte di legittimità non è giudice che procede nel merito). 2.3. [OSCURATO:PERSONA]: Con i motivi di ricorso si deduce inosservanza della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) che tuttavia non è prevista a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, nonché (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione. La difesa ripropone evidentemente questioni di merito, già dedotte con i motivi di gravame ed oggetto di puntuale ed argomentata risposta logica. Sulla motivazione spesa nel giudizio di merito per ritenere dimostrata la esistenza e la concreta operatività del sodalizio di settore si è già detto. Le censure del ricorrente, inoltre, non individuano alcuno specifico elemento che contrasti con risultanze probatorie valutate dai giudici di merito, ma si limitano ad una critica alla valutazione delle chiare emergenze processuali, inammissibile, per quanto già più volte ripetuto, in sede di legittimità. Il terzo motivo di ricorso, dedicato alla censurata misura degli aumenti disposti per la ritenuta continuazione, è del pari inammissibile, avendo la Corte centrato il distinguo delle pene inflitte a ciascun imputato nella misura della pena base irrogata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria, correttamente operando aumenti (minimi) per ciascun reato satellite in misura non differenziata. 2.4. [OSCURATO:PERSONA]: 2.4.1. Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse del Pompa denuncia una violazione della legge penale sostanziale (artt. 133 e 63, comma 4 cod. proc. pen.) che non è dato evincere dalla lettura del testo impugnato. La Corte ha dosato la sanzione per il reato posto a base della piramide sanzionatoria in misura (un anno di reclusione) di poco superiore al mimino edittale (cinque anni di reclusione) vigente al momento del fatto; tale misura è stata aumentata (nei limiti del terzo previsto dalla norma di parte generale richiamata) in ragione dell'effetto ingravescente concretamente riconosciuto alla recidiva qualificata, peraltro non contestata dalla difesa nella sua dimensione ontologica e giuridica. Tale aumento è stato peraltro calcolato in misura largamente inferiore al minimo "legale", atteso che in caso di concorrenti circostanze aggravanti ad effetto speciale l'aumento avrebbe comunque dovuto superare il minimo di ingravescenza previsto per l'aggravante stimata recessiva (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01: La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo). 2.4.2. Il secondo motivo indugia nella critica alle valutazioni di merito contenute nel provvedimento impugnato, senza allegare elementi idonei atti a superare la logica della doppia decisione conforme, che ha stimato certo, sulla base di concreti elementi di prova, l'inserimento consapevole del Pompa nell'organizzazione e il concorso nei singoli episodi contestati. 2.5. [OSCURATO:PERSONA]: 2.5.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la inosservanza della norma processuale (art. 521 cod. proc. pen.) prevista a pena di nullità, è inammissibile per carenza di concreto interesse alla deduzione, come del resto riconosce lo stesso ricorrente. La Corte ha invero rimodulato la sanzione inflitta in primo grado (relativa ai reati contestati in concorso), così elidendo anche quella ragione di equivoco che poteva portare a ravvisare erronea l'equazione sanzionatoria realizzata in primo grado rispetto agli altri imputati (che rispondevano anche di reati diversi). La misura della sanzione inflitta non consente pertanto di ritenere che il ricorrente sia stato condannato anche per reati (capi 2, 4 e 6) a lui mai contestati. 2.5.2. I due restanti motivi si limitano ad esporre una mera critica valutativa rispetto all'accertamento della responsabilità, senza cogliere nella motivazione manifesti vizi logici censurabili nella sede di legittimità. 3. Per i suddetti motivi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Alla riconosciuta inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, in favore della cassa per le ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi di responsabilità in ordine alle cause dell'esito del giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorr
Sentenza Cassazione n. 05886/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris