CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23798/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una doglianza meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione alla affermazione di penale responsabilità, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando gli elementi sintomatici della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta a seguito di perquisizione e sequestro (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il