CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4",./ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 gennaio 2021 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Novara il 12 novembre 2015 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 22 luglio 2010 in Novara nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]: - capo b: bancarotta fraudolenta documentale aggravata, ai sensi degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 219, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267; - capo c: ricorso abusivo al credito aggravato, ai sensi degli artt. 218, 225 e 219, secondo comma, n. 1, legge fall.; - capo d: bancarotta semplice aggravato, ai sensi degli artt. 217, primo comma, n. 4, 224 e 219, secondo comma, n. 1, legge fall. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, lamentando vizio di motivazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato in data 1 luglio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ordalisi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT