CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21197/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N C TLL SENTENZA 18 MAG 2023 sui ricorsi proposti da: LOMAGISTRO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 31 ottobre 1955; NETTIS Ignazio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 15 maggio 1960; [OSCURATO:PERSONA] Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 22 maggio 1962; Luan GIACOIA Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 21 marzo 1967; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Taranto del 13 settembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; Letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiaraziione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata in data 16 settembre 2022 il Gip del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibili i ricorsi, formulati in data 1 e 3 giugno 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stata presentata istanza di revoca di una precedente ordinanza emessa dal medesimo Gip taretritino in data 19 febbraio 2022 - con la quale era stato ordinato il deposito presso la cancelleria del relativo ufficio giudiziario del conto finale della gestione giudiziaria dei beni dell'[OSCURATO:PERSONA] e di tutta la documentazione giustificativa assegnando agli interessati temine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento in questione per la presentazione di osservazioni e contestazioni - e richiesta. di assegnazione di un termine più ampio per la presentazione di tali osservazioni ed eventuali contestazioni. Nel provvedere nel senso sopraindicato il Gip di Taranto ha rilevato che la richiesta di cui sopra era stata motivata dai richiedenti in base alla dichiarata mancanza di documentazione relativa alla gestione dei beni in questione riferita ad esercizi precedenti a quelli curati dall'Amministratore giudiziario dott. [OSCURATO:PERSONA], laddove il provvedimento emesso in data 19 febbraio 2022 aveva invece ad oggetto solamente il periodo riguardante tale gestione. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, osservato che le osservazioni presentate con gli atti sopra ricordati erano state formulate - entro il termine originario, da lui ritenuto congruo e, pertanto, non suscettibile di dilatazioni - con contenuti estremamente generici, tanto che neppure aveva ritenuto necessaria la fissazione della udienza di comparizione delle parti prevista dall'art. 43 del dlgs n. 159 del 2011. Con il citato provvedimento, pertanto, il Gip, oltre a respingere le istanze presentate dei predetti interessati, ha, anche, approvato il conto finale della gestione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] presentato dall'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2022. Avverso il provvedimento di cui sopra hanno interposto, con unico atto, ricorsi per cassazione i ricordati Lomagistro, Nettis, Tucci e Giacoia, assistiti dai rispettivi avvocati difensori. Con il primo dei due comuni motivi di impugnazione i qual:tro ricorrenti hanno lamentato, con riferimento al vizio di violazione di legge (si tratterebbe dell'art. 34 cod. proc. pen.), il fatto che il provvedimento reso sia stato pronunziato da un magistrato che sarebbe stato incompatibile in quanto in precedenza, svolgendo le funzioni di giudice del. Tribunale in composizione monocratica, aveva emesso, in data 23 febbraio 2016, una sentenza, definita solo parziale, a loro carico per gli stessi fatti che avevano originato l'amministrazione giudiziale del cespite sopra ricordato. Il secondo motivo di censura riguarda, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la corretta applicazione degli arti. 35, comma 8, e 43, comma 4, del dlgs n. 159 del 2011 e 24 della Costituzione in quanto il rendiconto approvato e la documentazione che è stata a tal fine depositata avevano ad oggetto esclusivamente l'attività gestoria posta in essere dal dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene questo non sia stato l'unico amministratore giudiziario della società Excelsior a r. I., avendo la sua gestione fatto seguito a quella di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, era succeduto a tale [OSCURATO:PERSONA]; poiché con riguardo alla attività gestoria da costoro svolta non risultava essere stata presentata alcuna documentazione né alcun rendiconto finale, non era stato possibile per i ricorrenti esercitare alcun controllo né sull'attività di questi né una verifica completa dell'operato di chi era ai medesimi subentrato, cioè il citato dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione di legge derivante dalla condizione di incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in cui avrebbe versato il magistrato persona fisica che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo lo stesso, in diversa funzione, già adottato provvedimenti nell'ambito del medesimo procedimento penale che ha visto implicati gli odierni ricorrenti e nel cui sviluppo si innesta anche la procedura di amministrazione giudiziale della citata [OSCURATO:PERSONA], si tratta di motivo manifestamente inammissibile. A prescindere dalla sussistenza della effettiva situazione di incompatibilità, è, infatti, agevole rilevare come, con giurisprudenza del tutto consolidata ed alla quale questo Collegio ritiene di dovere convintamente aderire, questa Corte abbia uniformemente affermato che l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., sebbene non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 marzo 2016, n. 12550; idem Sezione VI penale, 5 maggio 2016, n. 18707). Poiché nel caso che interessa non risulta che i ricorrenti abbiano, né nei termini previsti dall'art. 37 cod. proc. peri. né altrimenti, formulato dichiarazione di ricusazione del giudice personalmente investito della questione riguardante l'approvazione del rendiconto di gestione della [OSCURATO:PERSONA], il motivo di doglianza ora introdotto, per la prima volta nella presente sede di legittimità, è palesemente inammissibile. Parimenti lo è il secondo motivo di doglianza. Deve, infatti, premettersi che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la sola approvazione del conto finale di gestione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] presentato dall'Amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], laddove le doglianze formulate dagli attuali ricorrenti, e ritenute non conferenti dal Gip con la ordinanza ora impugnata, avevano ad oggetto la mancanza di documentazione relativa alle precedenti gestioni. Questa essendo la ragione della ritenuta inammissibilità delle osservazioni formulate dagli attuali ricorrenti di fronte al Gip del Tribunale di Taranto e da questo disposta con la ordinanza ora impugnata, osserva ora il Collegio che con il ricorso ora in scrutinio le ricorrenti difese si sono limitate, sostanzialmente ribadendo gli argomenti già illustrati di fronte al Gip, ad affermare che, stante la mancanza della documentazione riguardante le gestioni precedenti a quella del [OSCURATO:PERSONA], gli stessi non potevano compiutamente esercitare i loro diritti di difesa in sede di giudizio di verifica del rendiconto da quest'ultimo presentato. La doglianza in tale modo formulata è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che il giudizio che scaturisce dall'eventuale formulazione di osservazioni o contestazioni aventi ad oggetto il rendiconto che, ai sensi dell'art. 43 del dlgs n. 159 del 2011, l'amministratore giudiziario è tenuto a redigere nei termini dalla medesima norma dettati, non ha la funzione di verificare l'esistenza di eventuali responsabilità gestorie del detto amministratore nello svolgimento del suo incarico dì attuazione delle direttive generali a lui impartite, secondo quanto previsto dall'art. 40 del medesimo decreto legislativo, dal giudice delegato alla procedura, o comunque a sindacare la complessiva attività di amministrazione e gestione eventualmente produttiva del bene o dei beni confluiti nella procedura prevista dal dlgs n. 159 del 2011, ma è esclusivamente destinato ad assolvere una funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle singole voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, della la descrizione dei cespiti e del saldo in quel momento esistente (Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 maggio 2021, n. 19669; idem Sezione VI penale, 8 luglio 2019, n. 29907). Pertanto, la natura puntuale, cioè per singole voci contabili,, del controllo che deve essere operato ai sensi dell'art. 43 del dlgs n. 159 del 2011, è tale che non vi è la necessità, ai fini della sua esecuzione, della ricostruzione storica dell'operato degli eventuali precedenti amministratori, di tal che il mancato deposito della documentazione ad essi relativa, sebbene debba ritenersi incidente sull'approvazione della redicontazione da questi ultimi presentata, non ha, invece di regola rilievo - salva una specifica e peculiare motivazione che è onere di chi formula le contestazioni o le osservazioni addurre - in ordine alla approvazione della rendicontazíone resa dal successivo amministratore giudiziario e, pertanto, la sua mancanza non comporta alcun vizio del provvedimento con il quale quest'ultima sia stata approvata né una tale evenienza deve ritenersi intervenuta in violazione del diritto di difesa di quanti erano interessati a presentare osservazioni o contestazioni. I ricorsi debbono, per le ragioni che precedono, essere, pertanto, dichiarati inammissibile ed i ricorrenti vanno condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00)