CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2016
Cassazione n. 06917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9720/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con indicazione dell’indirizzo pec -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con indicazione dell’indirizzo pec -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 09.03.2016; Ric. 2017n. 9720sez. S2 - ud. 19 - 0 1 - 202 3 -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.01.2023dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo; rilevato che - con ordinanza interlocutoria n. 27506/ 2022 questa Corte, preso atto della mancanzain atti della prova della effettuazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e del perfezionamento della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA], ha assegna to ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza per produrre questa prova o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.; - alla pubblica udienza del 19 gennaio 2023 fissata per la decisione, il difensore dei ricorrenti ha provato di avere provveduto alla integrazione del contraddittorio, ma ha rappresentato di non avere ancora la prova del perfezionamento della notifica, nonostante le ripetute richieste all’ufficio notifiche del Tribunale di Napoli e ha chie sto in conseguenza un rinvio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per consentire ai ricorrenti di produrre copia del perfezionamento della notifica a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della