CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21127/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Latina in data 10/2/2023, stante la rinuncia ai motivi di appello da parte del ricorrente, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della modifica normativa di cui "all'art. 84 dell'Allegato I al d.lgs. 141 del 2024", ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione per i fatti contestati come integranti il reato di cui agli nv, artt. 291bis, comma 1, e 291-ter comma 1 del d.P.R.-143 del 1973. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, prevista dall'art. 291- ter del d.P.R. n. 43 del 1973; in particolare, si lamenta che non ci sarebbero elementi per sostenere che Giuliano era a conoscenza della circostanza che sarebbe stato utilizzato per il trasporto un mezzo intestato a persone diverse, trattandosi di soggetto coinvolto al solo fine di provvedere alle operazioni di scarico della merce. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'illegalità della pena, posto che, alla luce delle modifiche introdotte dall' art. 84 leggeY141/2024, la pena pecuniaria non è più prevista dalla fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che la pena inflitta, che prevede una sanzione pecuniaria oltre alla pena della reclusione, sarebbe illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, stante la rinuncia ai motivi di appello da parte del ricorrente, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Secondo la costante giurisprudenza formatasi sul punto, "la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio " (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017 (dep. 2018 ), Scavone, Rv. 271750 - 01; Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 - 01; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 - 01). Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Rv. 249269 - 01). Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico risultando privo del necessario collegamento con la sentenza impugnata. Invero, i Giudici di merito hanno evidenziato che l'articolo 84 del decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 ha sostituito l'articolo 291-bis del d.P.R.Y43 del 1973, ed ha previsto per la nuova fattispecie incriminatrice la sola pena detentiva. Ne segue che in forza dell'art. 2 comma 4 cod. pen. i giudici a quo hanno correttamente applicato la nuova fattispecie incriminatrice, in quanto più favorevole, non applicando la sanzione pecuniaria.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3; Deposíiura in [OSCURATO:PERSONA], O 9 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] DoN22ElisattezArrabito