CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 114/2022 della CORTE DI APPELLO diMESSINA, depositata in data 03/03/2022;Numero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto del2.11.1993 [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] innanzi la [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la costruzione dallo stesso intrapresa,posta a metri 3,50 dal confine della sua proprietà, violava la distanzaminima di 5 metri dal confine e quella di 10 metri di cui all’art. 9 delD.M. n. 1444 del 1968, dalla parete finestrata del fabbricato di essaricorrente. Chiedeva quindi la sospensione dei lavori e la demolizionedelle opere realizzate dai convenuti. Precisava inoltre che pendeva traessa ricorrente e i genitori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMangraviti Giuseppa, altra causa avente ad oggetto la proprietà del“cunettone” largo metri 1,34 posto in corrispondenza del confine tra ifondi delle parti.Detto diverso giudizio veniva deciso, in primo grado, con sentenzan. 1038/1993, che accertava che le aperture esistenti nel muro dellaproprietà della Giordano prospiciente l’edificio dell’[OSCURATO:PERSONA] fosseroluci e condannava l’attrice alla loro regolarizzazione e ad elevare ilparapetto del suo terrazzo sino all’altezza di due metri su lato nord-ovest e sul lato nord-est, escludendo l’esistenza di un diritto di vedutadella Giordano.La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 464/2000, inaccoglimento del gravame proposto dalla Giordano avverso la predettadecisione di prime cure, riconosceva la proprietà esclusiva del“cunettone” alla Giordano, ed affermava –per ciò che qui rileva– chel’appellante avrebbe potuto trasformare le proprie luci in vedutearretrando di 16 cm. delle stesse, così da portarle alla distanza di metriNumero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/20261,50 dal confine prevista dalla legge, comprendendo nel calcolo di dettadistanza anche l’ampiezza del “cunettone” di cui anzidetto.Detta decisione veniva confermava dalla Corte di Cassazione consentenza n. 14638/2004 e diveniva quindi definitiva.Nel frattempo il Tribunale di Messina, decidendo il giudiziointrodotto con ricorso per nuova opera e danno temuto, affermava, consentenza n. 1469/2007, che le aperture esistenti nel muro esternodella proprietà Giordano fossero luci e che la veduta dal terrazzopotesse essere regolarizzata mediante arretramento di 16 cm. delparapetto esterno dello stesso.La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 250/2015,condannava [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la propria fabbrica sino alrispetto della distanza di 5 metri dal confine, coincidente con il margineesterno del “cunettone” della Giordano, riconoscendo tuttavia almedesimo [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di avanzare il proprio fabbricato sino allaparete cieca, dotata di luci, della proprietà dell’appellante.Avverso la predetta decisione ha proposto impugnazione perrevocazione la Giordano, allegando l’esistenza di un errore di fattorevocatorio, perché la Corte di Appello avrebbe pronunciato incontrasto con altra decisione, in giudicato, resa tra le stesse parti. Adavviso della Giordano, infatti, la statuizione con la quale la Corte diAppello aveva riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA] la facoltà di avanzare il propriofabbricato sino alla parete del suo edificio collideva con la precedentestatuizione, divenuta definitiva, con la quale le era stata ordinata laregolarizzazione delle luci esistenti nella parete del suo fabbricato.Con la sentenza impugnata, n. 114/2022, la Corte distrettualedichiarava inammissibile l’impugnazione per revocazione, ritenendoinsussistente l’errore di fatto revocatorio. La Corte territoriale, inparticolare, che non si potesse configurare alcun errore revocatorio,Numero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/2026perché la sentenza n. 250/2015 aveva espressamente motivato suquanto statuito dalla sentenza del Tribunale n. 1038/93 e dallasuccessiva decisione della Corte di Appello n. 464/2000, ritenendo chela possibilità, riconosciuta da dette decisioni alla Giordano, diregolarizzare le sue luci, arretrandole, non comportasse anche l’obbligodell’[OSCURATO:PERSONA] di rispettare la distanza di 10 metri dalla parete in cuierano presenti dette aperture, dovendosi fare riferimento, perdeterminare il distacco, alla situazione attuale, e non a quella,potenziale, derivante dall’applicazione di una decisione nei fatti maiadempiuta.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché Corte di Appello non si sarebbe minimamentepronunciata, nella sua motivazione, sul contrasto tra la statuizionecontenuta nella sentenza n. 250/2015 e quella portata dalla precedentesentenza n. 464/2000 della medesima Corte distrettuale.La censura è infondata.Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la Cortedistrettuale ha dato atto che la sentenza della Corte di Appello n.250/2015 aveva tenuto conto sia di quanto statuito con la sentenza delmedesimo ufficio giudiziario n. 250/2015, quanto del contenuto dellaprecedente pronuncia del Tribunale di Messina n. 1038/93 (cfr. pag. 3della sentenza impugnata), richiamando il passaggio della sentenza n.Numero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/2026250/2015 con la quale la Corte messinese aveva ritenuto che “… lafacoltà riconosciuta alla Giordano con la sentenza della Corte di Appellosopra citata (la n. 464/200) di arretrare le aperture lucifere di cm. 16(onde esercitare la veduta ma di fatto mai esercitata avendo leaperture in questione conservato la precedente consistenza di luci) noncomporta a parere della Corte l’osservanza della distanza legale di mt10 dalla parete del fabbricato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi avere riguardo, alfine della determinazione del distacco, alla situazione concreta eddi merito ha ritenuto che, poiché la Giordano non aveva modificato leproprie aperture, si dovesse fare riferimento allo stato attuale deiluoghi, e dunque alle concrete caratteristiche delle aperture inquestione, e non a quelle che esse avrebbero potuto avere qualoral’odierna ricorrente avesse provveduto alla loro regolarizzazione.La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte,secondo cui è irrilevante che le aperture lucifere possano esserespontaneamente regolarizzate o soppresse dal costruttore, quandoesse, già nella loro consistenza attuale, ledono o pongono in pericolo ildiritto del vicino (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6 del 03/01/1977, Rv.383502). Che si debba fare riferimento alla situazione attuale, e non aquella potenziale o ipotetica derivante dall’esercizio di un dirittoriconosciuto ad una delle parti lo si ricava anche, a contrario, da quantoaffermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25635 del 04/12/2014 (Rv.633500), secondo la quale “In tema di proprietà e rapporti di vicinato,il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinatoalla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza almuro stesso, e non anche in relazione alla semplice intenzione dicostruire, sicché, in assenza di tale presupposto, è inammissibile percarenza di interesse la domanda volta ad ottenere la mera declaratoriaNumero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/2026del diritto a chiudere le luci esistenti nel muro di proprietà dellacontroparte”. Così come è inammissibile la domanda volta ad ottenerel’accertamento del diritto di chiudere le luci aperte irregolarmente dalvicino, senza che sia realizzata una costruzione in aderenza (evento,questo, costituente il presupposto che la norma prevede per laconfigurazione del diritto di chiudere le luci stesse), è del pariinammissibile la pretesa di impedire la costruzione in aderenza inpresenza di aperture lucifere che, pur se suscettibili di essereregolarizzate o trasformate in veduta, in concreto non lo siano state.Né si configura alcun vizio per il fatto che la Corte di Appello abbiafatto riferimento alla sentenza n. 464/2000, e non a quella precedentedel Tribunale, posto l’effetto sostitutivo spiegato dalla decisione diseconde cure rispetto a quella, precedente, di primo grado, oggetto diimpugnazione e sostituita da quella di seconde cure.Infine, la decisione oggetto del ricorso per revocazione si era diffusaproprio sul contenuto della statuizione contenuta nella decisione n.464/2000, affermando che ai fini della decisione si dovesse fareriferimento alla situazione attuale dei luoghi, e delle aperture, e noninvece alle risultanze di una pronuncia che di fatto mai era stata attuatadalla Giordano. Poiché il vizio revocatorio deve cadere su un fatto nonoggetto di discussione tra le parti, esso, nella specie, non èconfigurabile.Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 cc., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerarel’efficacia precettiva derivante dalle statuizioni contenute nellasentenza n. 464/2000, che aveva autorizzato la Giordano aregolarizzare le proprie luci, arretrandole di 16 cm., sino al rispettodella distanza minima dal confine di 1,5 metri.Numero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/2026La censura è infondata.Non sussiste alcuna violazione del giudicato, essendo rimastaquella prima decisione (n. 464/2000) ineseguita, posto che la Giordanonon aveva regolarizzato le luci oggetto di causa. La Corte distrettuale,quindi, ha deciso la causa, con la sentenza n. 260/2015, facendoriferimento –in modo corretto– alla situazione effettiva dei luoghi, eritenendo quindi che la presenza di luci mai regolarizzate autorizzasseil vicino anche alla costruzione in aderenza. La statuizione è coerentecon l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Il proprietario delfondo confinante con il muro in cui il vicino ha aperto luci, regolari oirregolari che siano –salva in quest' ultimo caso la facoltà di chiedernela regolarizzazione, ai sensi dell'art. 902 comma secondo c.c.– hadiritto di chiuderle soltanto se erige una vera e propria costruzione inappoggio o in aderenza al predetto muro, dopo averlo reso comune,essendo questa la condizione richiesta dall' art. 904, comma secondo,c.c., per sacrificare il diritto del vicino di tenere le luci nel muro” (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 15442 del 04/12/2000, Rv. 542431; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 12864 del 10/06/2011, Rv. 618308; conf. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8671 del 25/06/2001, Rv. 547720; nello stesso senso, cfr.anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3618 del 28/10/1975, Rv. 377812).Peraltro, anche in questo caso non si configura un errorerevocatorio, poiché la Corte distrettuale ha tenuto conto, nella sentenzan. 260/2015, dell’esistenza del precedente giudicato derivante dalladecisione n. 464/2000, ritenendo tuttavia che quest’ultima nonprecludesse la facoltà del vicino di costruire in aderenza alla paretedotata di mere luci, chiudendole. La questione oggetto del presuntovizio revocatorio, dunque, era stata discussa nel giudizio presupposto.In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 14258/2022Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 11987/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltrerimborso delle spese generali nella misura del 15%, cassa avvocati, ivaed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci