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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 116/1987

ECLI:IT:COST:1987:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] di Pomigliano d'Arco, con ordinanza del 15 dicembre 1982 (R.O. n. 65/1983), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, (Locazione di immobili urbani), in riferimento agli articoli 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede in regime transitorio il diritto di recesso anticipato del locatore di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile, a differenza di quanto previsto dall'art. 59, n. 8, per gli immobili destinati ad uso abitativo.

Dubita il giudice a quo che tale diversità di trattamento introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione essendo evidente la sostanziale differenza che intercorre tra le due categorie di locazioni e la giusta diversità di valutazione, da parte del legislatore, degli interessi posti a raffronto.

È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento solo a parità di situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, è riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Nella specie - come questa Corte ha già ritenuto in giudizi aventi ad oggetto questioni analoghe (sentenze n. 111 del 1981 e n. 252 del 1983) - nessuna omogeneità sussiste tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione, ai quali soltanto si applica il regime dell'equo canone, ed immobili destinati ad uso diverso, avendo il legislatore voluto riconoscere con la legge n. 392 del 1978 il diverso rilievo economico e sociale dei due rapporti locatizi, regolandoli in modo distinto sia nella disciplina transitoria che in quella definitiva.

In particolare alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso viene accordata una maggiore libertà negoziale e conseguentemente una tutela normativa più affievolita, rispetto agli immobili destinati ad abitazione, in considerazione delle perduranti difficoltà di rinvenire sul libero mercato edilizio un numero di abitazioni adeguato alle esigenze sociali.

Alla luce di tali principi del tutto giustificata si rivela la differenza normativa in tema di recesso del locatore denunziata con l'ordinanza di rimessione.

Per le ragioni ora esposte nessuna lesione sussiste neppure in ordine all'art. 42 della Costituzione, non essendovi alcuna compressione del diritto di proprietà, atteso che la mancata disponibilità del bene discende originariamente dalla stessa volontà negoziale delle parti.

La questione, pertanto, va dichiarata non fondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Pomigliano d'Arco, con ordinanza del 15 dicembre 1982 (R.O. n. 65/1983), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, (Locazione di immobili urbani), in riferimento agli articoli 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede in regime transitorio il diritto di recesso anticipato del locatore di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile, a differenza di quanto previsto dall'art. 59, n. 8, per gli immobili destinati ad uso abitativo. Dubita il giudice a quo che tale diversità di trattamento introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione essendo evidente la sostanziale differenza che intercorre tra le due categorie di locazioni e la giusta diversità di valutazione, da parte del legislatore, degli interessi posti a raffronto. È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento solo a parità di situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, è riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario. Nella specie - come questa Corte ha già ritenuto in giudizi aventi ad oggetto questioni analoghe (sentenze n. 111 del 1981 e n. 252 del 1983) - nessuna omogeneità sussiste tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione, ai quali soltanto si applica il regime dell'equo canone, ed immobili destinati ad uso diverso, avendo il legislatore voluto riconoscere con la legge n. 392 del 1978 il diverso rilievo economico e sociale dei due rapporti locatizi, regolandoli in modo distinto sia nella disciplina transitoria che in quella definitiva. In particolare alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso viene accordata una maggiore libertà negoziale e conseguentemente una tutela normativa più affievolita, rispetto agli immobili destinati ad abitazione, in considerazione delle perduranti difficoltà di rinvenire sul libero mercato edilizio un numero di abitazioni adeguato alle esigenze sociali. Alla luce di tali principi del tutto giustificata si rivela la differenza normativa in tema di recesso del locatore denunziata con l'ordinanza di rimessione. Per le ragioni ora esposte nessuna lesione sussiste neppure in ordine all'art. 42 della Costituzione, non essendovi alcuna compressione del diritto di proprietà, atteso che la mancata disponibilità del bene discende originariamente dalla stessa volontà negoziale delle parti. La questione, pertanto, va dichiarata non fondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
Sentenza Corte costituzionale n. 116/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris