Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 116/1987
ECLI:IT:COST:1987:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Pomigliano d'Arco, con ordinanza del 15 dicembre
1982 (R.O. n. 65/1983), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, (Locazione
di immobili urbani), in riferimento agli articoli 3 e 42, secondo
comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede in regime
transitorio il diritto di recesso anticipato del locatore di un
immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione in caso di mancata
occupazione continuativa dell'immobile, a differenza di quanto
previsto dall'art. 59, n. 8, per gli immobili destinati ad uso
abitativo.
Dubita il giudice a quo che tale diversità di trattamento
introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di
immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione essendo evidente la
sostanziale differenza che intercorre tra le due categorie di
locazioni e la giusta diversità di valutazione, da parte del
legislatore, degli interessi posti a raffronto.
È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di
eguaglianza garantisca parità di trattamento solo a parità di
situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di
ragionevolezza, è riservata alla discrezionalità del legislatore
ordinario.
Nella specie - come questa Corte ha già ritenuto in giudizi
aventi ad oggetto questioni analoghe (sentenze n. 111 del 1981 e n.
252 del 1983) - nessuna omogeneità sussiste tra i rapporti locatizi
aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione, ai quali soltanto
si applica il regime dell'equo canone, ed immobili destinati ad uso
diverso, avendo il legislatore voluto riconoscere con la legge n. 392
del 1978 il diverso rilievo economico e sociale dei due rapporti
locatizi, regolandoli in modo distinto sia nella disciplina
transitoria che in quella definitiva. In particolare alle locazioni
di immobili destinati ad uso diverso viene accordata una maggiore
libertà negoziale e conseguentemente una tutela normativa più
affievolita, rispetto agli immobili destinati ad abitazione, in
considerazione delle perduranti difficoltà di rinvenire sul libero
mercato edilizio un numero di abitazioni adeguato alle esigenze
sociali.
Alla luce di tali principi del tutto giustificata si rivela la
differenza normativa in tema di recesso del locatore denunziata con
l'ordinanza di rimessione.
Per le ragioni ora esposte nessuna lesione sussiste neppure in
ordine all'art. 42 della Costituzione, non essendovi alcuna
compressione del diritto di proprietà, atteso che la mancata
disponibilità del bene discende originariamente dalla stessa
volontà negoziale delle parti.
La questione, pertanto, va dichiarata non fondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE