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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 38055/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 16742-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso l'ordinanza n. 18829/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/06/2022; Ric. 2022 n. 16742 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 18829 del 2022, ha chiesto la correzione della citata ordinanza che nella intestazione, a pag. 1, riporta il suo nome come “Fabio”anziché “Mario”.

2. Le società [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Il ricorsomerita accoglimento.

5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).

6. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delleparti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “meroerrore mat eriale, se dal contesto della decisione e dagli atti Ric. 2022 n. 16742 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile laparte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001).

7. Nel caso in esame, l’errore materiale nel nominativo della parte controricorrente risulta evidente in base a quanto risultante dal controricorso depositato nel giudizio definito con l’ordinanza n. 18829 del 2022 e dalla relativa procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al difensore.

8. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “Mario” Alecci anziché di quello erroneamente riportato e cioè “Fabio” Alecci.

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U.n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 18829 del 2022 sia corretta attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “Mario” Alecci anziché di quello erroneamente riportato come “Fabio” Alecci.

Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'orig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 16742-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso l'ordinanza n. 18829/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/06/2022; Ric. 2022 n. 16742 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 18829 del 2022, ha chiesto la correzione della citata ordinanza che nella intestazione, a pag. 1, riporta il suo nome come “Fabio”anziché “Mario”. 2. Le società [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Il ricorsomerita accoglimento. 5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). 6. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delleparti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “meroerrore mat eriale, se dal contesto della decisione e dagli atti Ric. 2022 n. 16742 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile laparte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001). 7. Nel caso in esame, l’errore materiale nel nominativo della parte controricorrente risulta evidente in base a quanto risultante dal controricorso depositato nel giudizio definito con l’ordinanza n. 18829 del 2022 e dalla relativa procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al difensore. 8. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “Mario” Alecci anziché di quello erroneamente riportato e cioè “Fabio” Alecci. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U.n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 18829 del 2022 sia corretta attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “Mario” Alecci anziché di quello erroneamente riportato come “Fabio” Alecci. Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'orig
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