CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, risolvendosi in un apodittico difetto di motivazione inerente alle ragioni per le quali nel caso non si è proceduto alla declaratoria di cui all'ad 129 cpp senza mai indicare i momenti di giudizio a tal fine pretermessi dalla Corte del merito che per contro, con riguardo alla ritenuta responsabilità ex art 372 cp ascritta all'imputato appare connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.