Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14845/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 8 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di falsificazione materiale in autorizzazione amministrativa commessi da privato e di sostituzione di persona e per un delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto alla esclusione della recidiva con conseguente prevalenza delle attenuanti.

3. Il ricorso è generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni poste a base del diniego dell'esclusione della recidiva, con le quali la Corte di appello ha illustrato i motivi che l'hanno indotta a ritenere che il nuovo fatto di reato costituisca espressione di una maggiore capacità criminale.

Stante la corretta applicazione della recidiva reiterata, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato laddove invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, preclusa ai sensi dell'art. 69 cod. pen..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ Ro ano Stetay ',,-1-1-a--7,,, Aia --òi' Sitfoggi0 Ithl C5AANpCovti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 8 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di falsificazione materiale in autorizzazione amministrativa commessi da privato e di sostituzione di persona e per un delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto alla esclusione della recidiva con conseguente prevalenza delle attenuanti. 3. Il ricorso è generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni poste a base del diniego dell'esclusione della recidiva, con le quali la Corte di appello ha illustrato i motivi che l'hanno indotta a ritenere che il nuovo fatto di reato costituisca espressione di una maggiore capacità criminale. Stante la corretta applicazione della recidiva reiterata, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato laddove invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, preclusa ai sensi dell'art. 69 cod. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ Ro ano Stetay ',,-1-1-a--7,,, Aia --òi' Sitfoggi0 Ithl C5AANpCovti
Sentenza Cassazione n. 14845/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris