CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la conferma della responsabilità si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità di dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto la Corte offriva una persuasiva motivazione in ordine alla identificazione dell'autore del reato, tenuto conto che le indagini avevano rivelato come sul telefono fossero state inserite due sim intestate al ricorrente e che era del tutto improbabile che le stesse potessero essere state nel contemporaneo possesso di altre persone (pag. 4 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte aveva offerto una motivazione ineccepibile nel ritenere che l'offesa arrecata non potesse essere considerata tenue, anche in ragione del valore intrinseco del bene ammontante a circa 840 euro (pag. 4 della sentenza impugnata); che, infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale, con motivazione sintetica, ma conforme agli standard motivazionali indicati dalla Corte di legittimità aveva ritenuto che la pena inflitta in primo grado fosse congrua e che, pertanto, non potesse essere ulteriormente ridotta (pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ndrrecer„ je Lui