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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25268/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di L'Aquila, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR 309/90, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando in tre distinti motivi di ricorso: a) la violazione o erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. in materia di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sostenendo che la relativa contestazione non risultava indicata nella sentenza di primo grado e in quella d'appello, ma che la si era ritenuta senza il necessario giudizio sulla pericolosità; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod.pen. prevalenti sulla recidiva; c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, per la mancata concessione della applicazione di pena sostitutiva ex D.Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 art. 20 bis.

3. I motivi di ricorso sono aspecifici, in quanto non si confrontano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale.

4. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte d'Appello motiva la decisione rispetto all'applicazione della recidiva ex art 99 comma 4 c.p., contestata e presente sin dall'avviso conclusione indagini oltre che nel decreto di citazione in giudizio in atti, in forza della condotta posta in essere dall'imputato, che appare caratterizzata non solo dalla non occasionalità, ma anche dalla pericolosità dello stesso risultante dalla perdurante inclinazione al delitto, dimostrata dalla sussistenza di cinque condanne per delitti analoghi e nonostante le condanne definitive per pene considerevoli, sintomo di una accentuata pericolosità sociale che deve essere valutata dal giudice di appello, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ossia in base all'art. 133 c.p.

Lo spessore criminologico della fattispecie aveva impedito al giudice di escludere la recidiva, anche se le attenuanti generiche dovevano ritenersi equivalenti alla recidiva stessa. 5.Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza appellata ha correttamente rilevato che l'art. 69, comma quarta, cod.pen. impedisce il giudizio di prevalenza richiesto ( vd.

Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747 - 01, che esclude profili di incostituzionalità)

6. Meramente ripropositivo del motivo d'appello correttamente disatteso è il motivo che attiene alla mancata applicazione della pena sostitutiva, avendo la Corte territoriale argomentato in merito ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alle modalità dei fatti, alla personalità compromessa dell'imputato, alla non occasionalità della condotta, avuto peraltro riguardo all'arresto avvenuto solo due mesi prima e alla circostanza che lo stesso ha agito nonostante la vigenza della misura applicata nei suoi confronti.

La Corte di cassazione, sul punto, ha avuto modo di affermare che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024.

Tornese, Rv. 286031 - 01). 7.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese' processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di L'Aquila, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR 309/90, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando in tre distinti motivi di ricorso: a) la violazione o erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. in materia di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sostenendo che la relativa contestazione non risultava indicata nella sentenza di primo grado e in quella d'appello, ma che la si era ritenuta senza il necessario giudizio sulla pericolosità; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod.pen. prevalenti sulla recidiva; c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, per la mancata concessione della applicazione di pena sostitutiva ex D.Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 art. 20 bis. 3. I motivi di ricorso sono aspecifici, in quanto non si confrontano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte d'Appello motiva la decisione rispetto all'applicazione della recidiva ex art 99 comma 4 c.p., contestata e presente sin dall'avviso conclusione indagini oltre che nel decreto di citazione in giudizio in atti, in forza della condotta posta in essere dall'imputato, che appare caratterizzata non solo dalla non occasionalità, ma anche dalla pericolosità dello stesso risultante dalla perdurante inclinazione al delitto, dimostrata dalla sussistenza di cinque condanne per delitti analoghi e nonostante le condanne definitive per pene considerevoli, sintomo di una accentuata pericolosità sociale che deve essere valutata dal giudice di appello, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ossia in base all'art. 133 c.p. Lo spessore criminologico della fattispecie aveva impedito al giudice di escludere la recidiva, anche se le attenuanti generiche dovevano ritenersi equivalenti alla recidiva stessa. 5.Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza appellata ha correttamente rilevato che l'art. 69, comma quarta, cod.pen. impedisce il giudizio di prevalenza richiesto ( vd. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747 - 01, che esclude profili di incostituzionalità) 6. Meramente ripropositivo del motivo d'appello correttamente disatteso è il motivo che attiene alla mancata applicazione della pena sostitutiva, avendo la Corte territoriale argomentato in merito ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alle modalità dei fatti, alla personalità compromessa dell'imputato, alla non occasionalità della condotta, avuto peraltro riguardo all'arresto avvenuto solo due mesi prima e alla circostanza che lo stesso ha agito nonostante la vigenza della misura applicata nei suoi confronti. La Corte di cassazione, sul punto, ha avuto modo di affermare che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024. Tornese, Rv. 286031 - 01). 7.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese' processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giu
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