Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:309
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0594
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
15 aprile 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Articolo 21 – “Comunicazione telefonica” – Gestione di una linea telefonica da parte di un professionista al fine di consentire ai consumatori di contattarlo per questioni attinenti ai contratti conclusi – Messa a disposizione da parte di una società, nell’ambito del suo servizio postvendita per i contratti conclusi, di due linee telefoniche, ossia una linea fissa a tariffa maggiorata e una linea mobile gratuita – Contenuto del materiale di comunicazione destinato alla clientela – Ammissibilità di una linea telefonica di assistenza che espone i clienti a una tariffa più elevata rispetto alla tariffa di base – Nozione di “tariffa di base”»
Nella causa C‑594/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia), con decisione dell’11 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2020, nel procedimento
Kuluttaja-asiamies
contro
MiGame Oy,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2011, L 304, pag. 64
).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone il Kuluttaja-asiamies (difensore civico dei consumatori, Finlandia) (in prosieguo: il «difensore civico») alla MiGame Oy, società con sede in Finlandia, in merito al contenuto del materiale di comunicazione destinato alla clientela di tale società, che indica un numero di assistenza telefonica a una tariffa superiore alla tariffa di base, per i consumatori che hanno già concluso un contratto con detta società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 1 della direttiva 2011/83 definisce l’oggetto di quest’ultima nei seguenti termini:
«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
4
L’articolo 4 di tale direttiva, rubricato «Livello di armonizzazione», così dispone:
«Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso».
5
L’articolo 21 di detta direttiva, rubricato «Comunicazione telefonica», prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.
Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate».
Diritto finlandese
6
L’articolo 21 della direttiva 2011/83 è stato recepito nel diritto finlandese all’articolo 14 del capo II della kuluttajansuojalaki (38/1978) [legge sulla tutela dei consumatori (38/1978)], del 20 gennaio 1978, come modificata dalla laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (1211/2013) [legge recante modifica della legge sulla tutela dei consumatori (1211/2013)], del 30 dicembre 2013 (in prosieguo: la «legge 38/1978»).
7
L’articolo 14 del capo II della legge 38/1978 prevede quanto segue:
«Nel caso di una comunicazione telefonica riguardante un contratto relativo a beni di consumo concluso dal professionista, il professionista non può utilizzare un servizio per il cui uso il consumatore sostenga costi superiori alla tariffa del contratto di abbonamento del consumatore o costi superiori a una tariffa standard calcolata, corrispondente alla tariffa del contratto di abbonamento.
La tariffa standard calcolata è una tariffa basata sul prezzo minimo delle imprese di telecomunicazioni e sulle quote di mercato, maggiorato del 20%. [OSCURATO:PERSONA] (Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, Finlandia) calcola e pubblica annualmente la tariffa standard calcolata. Disposizioni più dettagliate sulle modalità di calcolo della tariffa standard e sulla sua pubblicazione sono pubblicate con regolamento del Ministero della Giustizia.
Qualora il professionista violi le disposizioni del presente articolo, il consumatore ha diritto al rimborso da parte del professionista dei costi telefonici nella misura in cui eccedono la tariffa massima possibile ai sensi del primo comma.
(…)».
8
L’articolo 16, rubricato «Divieto», di detto capo II della legge 38/1978, prevede, al primo comma, quanto segue:
«Ove necessario nell’interesse della tutela dei consumatori, può essere vietato a un professionista di mantenere o di ricorrere a una prassi lesiva delle disposizioni del presente capo o delle disposizioni emanate sulla base dello stesso o a una prassi analoga. Il divieto è accompagnato da un’ammenda, salvo che ciò non risulti necessario per specifiche ragioni».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
La MiGame si occupa principalmente della commercializzazione di videogiochi.
10
Il giudice nazionale precisa che, per un certo periodo di tempo, tale società ha indicato, sui suoi siti Internet latauskoodit.fi, migame.fi, viihdemaa.fi, sulla sua pagina Facebook e nei messaggi di posta elettronica inviati ai consumatori in merito ai contratti conclusi, un primo numero nazionale di assistenza telefonica, ossia lo 0600-(…), in relazione al quale era specificato, nella maggior parte dei casi, che per le chiamate effettuate tramite tale numero erano addebitati EUR 1,98 al minuto.
11
Successivamente, nel 2019 e 2020, oltre al primo numero, in alcuni casi veniva indicato anche un secondo numero di assistenza, in particolare con la seguente menzione: «[i]l nostro servizio alla clientela è accessibile prioritariamente per telefono attraverso il nostro servizio telefonico disponibile 24 ore su 24 al numero 06000 –(...) (1,98 [EUR]/min). Se la Sua richiesta riguarda un ordine già effettuato, può anche contattare il nostro numero gratuito di assistenza clienti allo 045 –(...) (tra le 11 e le 17 nei giorni lavorativi)». Detto giudice precisa, sempre a titolo di esempio, che quest’ultimo numero di cellulare, gratuito, era indicato anche nelle condizioni di consegna pubblicate sul sito Internet latauskoodit.fi, mentre nella homepage di tale sito Internet e nei dati di contatto appariva solo il primo numero di assistenza, a pagamento.
12
Con ricorso proposto il 20 agosto 2019, il difensore civico dei consumatori adiva il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) affinché fosse inibita alla MiGame, a pena di un’ammenda ai sensi dell’articolo 16 del capo II della legge 38/1978, la prosecuzione o la ripresa della prassi consistente nel comunicare ai clienti un numero telefonico a tariffa maggiorata per i contratti relativi a beni di consumo conclusi con un consumatore.
13
A sostegno del suo ricorso, il difensore civico fa valere che la direttiva 2011/83 osta a che un professionista metta a disposizione dei clienti un numero di telefono soggetto a una tariffa superiore alla tariffa di base, anche qualora egli metta a loro disposizione, in parallelo, un altro numero la cui tariffa non superi tale tariffa di base. Inoltre, il difensore civico considera che la tariffa standard, prevista all’articolo 14 del capo II della legge 38/1978, eccede in pratica il costo reale per il consumatore in caso di chiamata verso un numero fisso geografico o un numero di cellulare standard. La nozione di «tariffa di base» di cui all’articolo 21 di tale direttiva osterebbe a che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso verso una linea telefonica di assistenza gestita dal professionista possa eccedere il costo di una chiamata verso una linea fissa geografica o un numero di cellulare standard.
14
La MiGame chiede al giudice del rinvio di respingere il ricorso facendo valere di avere già attuato le modifiche richieste dal difensore civico e di avere cessato la prassi descritta nel ricorso proposto da quest’ultimo.
15
Al fine di dirimere la controversia di cui è investito, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se un professionista, indicando un numero nazionale di assistenza a pagamento da utilizzare per le chiamate telefoniche relative a un contratto già concluso avente ad oggetto beni di consumo, contravvenga alle norme sulla tutela dei consumatori e se, pertanto, occorra vietare la prosecuzione o la ripresa di una prassi siffatta.
16
In tale contesto, il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 21, primo comma, della direttiva [2011/83] debba essere interpretato nel senso che osta a che il professionista possa indicare, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico che il consumatore può eventualmente utilizzare per questioni legate a un contratto concluso e per il cui utilizzo è addebitato un importo superiore alla tariffa di base; inoltre, ove l’indicazione di un numero telefonico con un costo superiore alla tariffa di base dovesse essere, a determinate condizioni, compatibile con l’articolo 21, se ai fini della valutazione rilevino, ad esempio, l’agevole reperibilità del numero telefonico a tariffa base, l’indicazione sufficientemente chiara della finalità dei numeri telefonici e differenze essenziali nell’accessibilità del servizio clienti o nel suo livello.
2)
Se la nozione di “tariffa” di base ai sensi dell’articolo 21 della direttiva [2011/83] debba essere interpretata nel senso che il professionista può indicare come linea telefonica di assistenza clienti per questioni attinenti un contratto concluso unicamente un numero fisso geografico o un numero di cellulare standard oppure un numero telefonico gratuito per il consumatore; inoltre, ove il professionista possa anche indicare altri numeri telefonici, quali tariffe massime possano essere applicate per il loro utilizzo da parte di un consumatore che ha concluso un contratto di telefonia sotto forma di pacchetto».
Sulle questioni pregiudiziali
17
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
18
Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito della presente causa.
19
Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che osta a che un professionista metta a disposizione dei clienti, oltre a un numero di telefono per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero di telefono soggetto a una tariffa superiore a quest’ultima e che il consumatore che ha concluso un contratto con tale professionista può eventualmente utilizzare.
20
Occorre, in primo luogo, rammentare che, come risulta dal tenore letterale di tale disposizione, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.
21
Per quanto riguarda la nozione di «tariffa di base» ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83, si deve sottolineare che essa indica la tariffa abituale di una comunicazione telefonica, senza costi aggiuntivi per il consumatore. La circostanza che, ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, di tale direttiva, gli operatori di servizi telefonici abbiano il diritto di fatturare ai consumatori le telefonate, non incide, a tale riguardo, sulle precedenti considerazioni, a condizione che gli importi fatturati non eccedano i costi abituali che questi ultimi avrebbero sostenuto per una chiamata standard (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren [OSCURATO:PERSONA] am Main,
C‑568/15
,
EU:C:2017:154
, punti
27
e
30
).
22
In secondo luogo, occorre rammentare che la Corte ha dichiarato, al punto 33 della sentenza del 13 settembre 2018, Starman (
C‑332/17
,
EU:C:2018:721
), che l’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che osta a che, se un professionista ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti uno o più numeri a selezione rapida soggetti a una tariffa superiore alla tariffa di base, i consumatori che hanno già concluso un contratto con tale professionista paghino più della tariffa di base quando contattano per telefono il professionista stesso in merito al suddetto contratto.
23
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, sebbene il numero di telefono disponibile alla tariffa di base fosse talora menzionato in parte del materiale di comunicazione destinato ai clienti della MiGame, è pacifico che ciò non accadeva sempre e che, quanto meno, tale materiale privilegiava più spesso l’indicazione del numero della linea di assistenza a tariffa maggiorata.
24
Orbene, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83, nel caso in cui, da un lato, sia stato concluso un contratto tra il professionista e il consumatore e, dall’altro, la chiamata del consumatore riguardi tale contratto, il consumatore non deve pagare più della tariffa di base per chiarire questioni inerenti all’esecuzione di detto contratto o esercitare diritti garantiti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Starman,
C‑332/17
,
EU:C:2018:721
, punti
29
e
30
).
25
Infatti, dal contesto in cui s’inscrive l’articolo 21 della direttiva 2011/83 risulta che il professionista può imputare al consumatore che eserciti per mezzo di chiamate telefoniche i diritti a lui conferiti da tale direttiva unicamente i costi che non superano il costo corrispondente alla tariffa di base (sentenza del 13 settembre 2018, Starman,
C‑332/17
,
EU:C:2018:721
, punto
25
).
26
È vero che tale disposizione non osta a che un professionista metta a disposizione del pubblico linee telefoniche diverse, a seconda dei chiamanti e dell’oggetto delle chiamate, e tenendo conto in particolare della circostanza che il chiamante abbia già concluso un contratto con tale professionista o non lo abbia ancora fatto. Tuttavia, il numero della linea telefonica istituita appositamente per i rapporti con i consumatori che hanno già concluso un contratto con il professionista e ad una tariffa che non supera la tariffa di base deve essere indicato nel materiale di comunicazione destinato ai clienti, ed essere facilmente identificabile dai consumatori su tale materiale.
27
A tal proposito, al fine di evitare qualsiasi confusione per il pubblico, se pure i numeri delle diverse linee telefoniche messe a disposizione dei clienti dal professionista possono essere indicati contemporaneamente nel materiale di comunicazione, il numero della linea soggetta a una tariffa maggiorata non deve figurarvi in modo preminente e gli scopi cui sono destinate tali diverse linee telefoniche devono essere indicati in modo sufficientemente chiaro e comprensibile. Inoltre, tra la linea telefonica che non supera la tariffa di base e quella soggetta a una tariffa maggiorata non devono esservi, a scapito del servizio di assistenza offerto ai consumatori che hanno concluso un contratto con detto professionista, differenze significative quanto all’accessibilità e al livello del servizio.
28
Tali considerazioni sono conformi all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/83, che, come risulta dall’articolo 1 della stessa, consiste nell’assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori garantendo la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti.
29
Orbene, la possibilità per il consumatore, prevista all’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83, una volta concluso il contratto, di comunicare efficacemente con il professionista contattandolo senza sostenere costi aggiuntivi riveste un’importanza fondamentale per la salvaguardia e l’effettiva attuazione dei diritti dei consumatori.
30
Occorre inoltre precisare che dall’articolo 4 della direttiva 2011/83 risulta che, salvo che essa disponga altrimenti, il livello di tutela dei consumatori garantito dalle disposizioni nazionali previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non può discostarsi da quello stabilito da detta direttiva. A tale proposito, la Corte ha dichiarato che l’articolo 21 della menzionata direttiva non costituisce un’eccezione all’obbligo in tal modo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di non discostarsi dal livello di protezione fissato dalla direttiva stessa (sentenza del 13 settembre 2018, Starman,
C‑332/17
,
EU:C:2018:721
, punto
28
).
31
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un professionista possa indicare ai suoi clienti, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico soggetto a una tariffa superiore a quest’ultima e che il consumatore che abbia concluso un contratto con tale professionista può eventualmente utilizzare.
Sulle spese
32
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un professionista possa indicare ai suoi clienti, oltre a un numero telefonico per il quale può essere addebitata al massimo la tariffa di base, un numero telefonico soggetto a una tariffa superiore a quest’ultima e che il consumatore che abbia concluso un contratto con tale professionista può eventualmente utilizzare.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il finlandese.