CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due motivi, diretti a contestare la responsabilità dei due ricorrenti per le condotte di resistenza ex art 337 cod. pen. loro ascritte, oltre ad essere connotatio da agericità e aspecificità, ripropongono comune temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo, proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, anche sul tema della revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado al detto imputato, appare sostenuta da una motivazione puntuale e ineccepibile in punti di diritto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i P.Q.M