CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 32867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 20 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pesaro 1'8 gennaio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 590 bis cod. pen., per aver tamponato con l'autovettura un velocipede e provocato la caduta a terra dello stesso, con conseguenti gravi lesioni personali, senza peraltro soccorrerlo prestandogli la dovuta assistenza, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: costui non si sarebbe accorto dell'urto poiché questo sarebbe stato lieve e per mezzo dello specchietto retrovisore malamente fissato all'auto. Con il secondo motivo l'imputato contesta le sanzioni amministrative accessorie, applicate in misura superiore al minimo edittale e non sorrette da adeguata motivazione. È stata depositata memoria in data 15 maggio 2023, con la quale il ricorrente ribadisce l'assenza di querela della persona offesa, quale condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto si è ritenuto estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della richiamata novella ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto enunciato già da Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al reato di appropriazione indebita («In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguiblli a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela») ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Si è, infatti, affermato che «Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, dep. 23/01/2023, Saitta, Rv. 284155). Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazíoni alternative stimate soggettivamente preferibili. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pp. 5-6). Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della