CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22689/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FabiolaRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze, quale giudice di appello, haconfermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che ha dichiarato TommasoRusso Mazzinghi colpevole di diffamazione aggravata in relazione alle affermazioni rese nelcorso di varie assemblee condominiali, nonché in una missiva inoltrata all’amministratorecondominiale, in danno dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], accusandola di avere violato le regoledeontologiche anche in quanto conferiva con l’imputato senza avvertire il difensore, oltre adefinirla ‘incompetente’, ‘capace di perdere tutte le cause’, sia dinanzi ai condomini riuniti chedinanzi ai clienti della p.o..2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoMassimiliano Manzo, che svolge quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen, sia conriferimento all’elemento oggettivo del reato, mancando l’offensività nelle parole incriminate, lequali, oltre a essere espressioni di uso comune (incompetente, avvocato delle cause perse),sono connotate da una modesta portata dispregiativa e, comunque, espressive del diritto dicritica, risultando formulate con linguaggio continente alla luce del complessivo contesto nelquale la p.o., rappresentante del condominio, era risultata più volte soccombente nei giudiziche vedevano quale avversario l’imputato. D’altronde, la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen.sussiste quantomeno in termini putativi, giacchè l’imputato era convinto, proprio per l’esito cheavevano avuto i giudizi civili, che le cause intraprese dalla p.o. fossero insostenibiligiuridicamente.2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione delle norme che disciplinano lascriminante putativa del diritto di critica, erroneamente esclusa dai giudici di merito. Esponeche l’imputato ha sempre lamentato l’illegittima presenza della p.o. alle assemblee condominialiin cui si discuteva dei procedimenti intentati dall’imputato contro il condominio, senza darneavviso al difensore del ricorrente, in violazione dell’art. 41 del codice deontologico, cosicchèegli, del tutto legittimamente, si era convinto della bontà delle proprie opinioni circa la illecitacondotta della p.o. in quello specifico contesto, tanto che si era deciso all’inoltro della missivadel 6 aprile 2018 solo dopo la partecipazione della p.o. alle assemblee di condominio.2.3. Con il terzo motivo, denuncia l’insussistenza dei presupposti per ritenere integrata lacontestata diffamazione, mancando il necessario requisito della comunicazione con più persone:invero, nell’istruttoria dibattimentale, era emerso che nessuno dei condomini aveva riferito diavere udito le espressioni diffamatorie contestate, salvo l’amministratore del condominio, cheera stato anche l’unico destinatario della missiva dell’aprile 2018; cosicchè, le parolediffamatorie erano venute a conoscenza esclusivamente dell’amministratore, oltre che dellastessa p.o., alla quale erano state riferite, ma, quest’ultima non può computarsi nel noverodella pluralità delle persone a cui deve essere rivolta la comunicazione.2.4. Con il quarto motivo, è denunciata la violazione del divieto di reformatio in pejus,giacchè il giudice di appello, pur avendo escluso una parte della condotta, assolvendo de factol’imputato dalla diffamazione mediante missiva scritta, ha confermato la medesima pena inflittain primo grado, con conseguente illegittimo aumento interno per le parole pronunciate durantele assemblee del condominio.3. Con memoria del 2 marzo 2026, il difensore dell’imputato ha depositato memoria direplica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nella ammissibilità e fondatezza deimotivi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, in subordine anche per intervenutaprescrizione del reato.4.Con p.e.c. del 25 febbraio 2026 il difensore della costituita parte civile, ha depositatomemoria argomentando in merito alla ritenuta infondatezza del ricorso. Argomenta inparticolare con riferimento all’interesse alla devoluzione del quarto motivo in punto dideterminazione dell’entità della pena; deduce che, in assenza di devoluzione circa le statuizionicivili della sentenza impugnata, si è formato su tale punto il giudicato. Conclude per la confermadella sentenza impugnata con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziocome da nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. Una adeguata contestualizzazione del linguaggio - estrinsecatosi nelcorso di assemblee condominiali (o comunque in relazione o in occasione alle stesse) in cui sidiscuteva delle cause intentate dall’imputato nei confronti del condominio, difeso dalla odiernap.o., cause in cui l’imputato era risultato vincitore, e la p.o. soccombente – legittimava ilconvincimento della scarsa professionalità della p.o., e consente di ricondurre la condotta, inassenza di un chiaro attacco ad hominem, nell’alveo scriminante del diritto di critica.2.Va ricordato, preliminarmente, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, inmateria di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assumelesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primoluogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi,della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa,pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (ex plurimis, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005(dep. 2006), Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del19/09/2014, Rv. 261284; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145).3. Secondo l’elaborazione di questa Corte, il bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod.pen.,è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimoniodi stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambientein cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona. Secondo quella che è comunementeidentificata come concezione fattuale dell’onore, ciò che viene tutelato attraverso l’incriminazionein parola, è l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesionedella reputazione da quella dell’identità personale, che, secondo la definizione di autorevoledottrina, corrisponde al diritto dell’individuo alla rappresentazione della propria personalità aglialtri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato anche attraversorappresentazioni offensive dell’onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonomarilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. (Sez. 5 n. 849 del6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494). Pertanto, la condotta tipica consiste nell’offesa allareputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, leparole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggettopassivo.4. Il diritto di critica - quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramaiammessa senza dubbio dall’ elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispeciescrutinata - rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovveroa un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero,garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio inragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensidell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto deilimiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.4.1. Deve allora ricordarsi, con riferimento alla veridicità dei fatti oggetto di critica, chequest'ultima, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosinella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può,per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez.5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico ènecessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il qualeviene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale,ideologicamente orientato e teso a evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni delsoggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez.5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf. Sez. 1 - , n. 8801 del 13/11/2018Rv. 276167). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, uncontenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni edelle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non puòpretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, lalibertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limitenella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 casoWirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare lagiustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazionidi fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza deisecondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 casoOberschlick c/Austria par. 33). Il giudizio valutativo, a differenza del fatto presupposto, non puòpretendersi né che sia "obiettivo", né, in linea astratta, "vero" o "falso". Diversamente opinando,si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrastocon le garanzie costituzionali. (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5,n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, nonmassimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000, Rv.216534).4.2. Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspettosostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura ealla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse allacomunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e allaselezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno di esso. Lacontinenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio criticoesternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositivaproporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concettoda esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il dirittoalla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, dirilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta dellacritica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodinonella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Tuttavia, essa non èincompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nellamanifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del05/11/1997, G, Rv. 209647). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questaCorte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare leespressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporalee dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti esferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione eproporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv.273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica,così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica èrivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che siritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delleespressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez.5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).4.3. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espressopossa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionaleall’argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente ildestinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umiliantie gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).5. Nell’ambito di tale perimetro valutativo, e considerato il contesto dialettico nell’ambitodel quale sono state pronunciate le parole di cui all’imputazione nel caso di specie, ritiene ilCollegio che il ricorrente abbia correttamente esercitato il proprio diritto di critica, ponendo inessere una condotta scriminabile ex art. 51 cod. pen. .5.1. E tanto perché è ravvisabile il requisito della veridicità del fatto presupposto, nelladeclinazione di cui si è detto, non rinvenendosi nella ricostruzione in fatto proveniente dallasentenza impugnata un travisamento del nucleo e del profilo essenziale dei fatti, che nonrisultano strumentalmente travisati e manipolati.5.2. D’altronde, l’imputato si è espresso in termini certamente critici nei confrontidell’operato professionale della p.o., ma senza trascendere in attacchi personali, finalizzatiall'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non emergendo la gratuità delle parole eneppure la loro idoneità a esporre allo scherno e al ludibrio degli astanti la destinataria di taliespressioni. Non può, cioè, escludersi il requisito della continenza: nel rivolgersi all’assembleadei condomini (direttamente o a mezzo missive inoltrate all’amministratore condominiale) persegnalare quello che, a suo modo di vedere, e forte dell’evidenza dei risultati raggiunti nella sedegiudiziaria, era stato un comportamento scarsamente professionale del difensore del condominio(appunto, l’odierna p.o.), il ricorrente ha esercitato correttamente il suo diritto di critica. Nonpuò, infatti, dirsi che egli si sia reso protagonista di un attacco personale alla p.o., solo perchéha posto in rilievo, seppure con espressioni colorite, i risultati negativi della sua attivitàprofessionale, e stigmatizzato negativamente la condotta deontologica della persona offesa,esplicitandone le ragioni di critica.6. L’epilogo del presente giudizio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata perché il fatto non costituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell’art. 51 cod.pen., per essere riconducibile nell’ambito, costituzionalmente presidiato, del diritto dimanifestazione del pensiero, nella declinazione del diritto di critica. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.Così deciso in Roma, il 11 marzo 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]