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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 21108/2026

Testo disponibile della fonte

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a Corte di appello di Bologna;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 30/11/2022 con laquale il Tribunale di Piacenza aveva: 1) condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod.pen.; 2) disposto la restituzione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] provento di furto in sequestro “ritenuto annullatoretroattivamente ex art. 1439 cod. civ. il contratto di vendita del veicolo” dellaparte civile in favore dell'imputato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) condannato l'imputato alrisarcimento del danno in favore della suddetta parte civile da liquidarsi inseparato giudizio.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] aveva indotto la Mitrovaa vendergli la sua auto al prezzo di 7.200 euro (oltre alle spese per il passaggiodi proprietà) pagando il corrispettivo con un assegno tratto sul conto corrente dialtra persona estinto nel 2008 (fatti occorsi il 22/07/2019).2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione diresponsabilità per il delitto di truffa.

La difesa deduce che erroneamente la Cortedi appello aveva ritenuto che il pagamento dell'auto con un assegno a vuotointestato a terzi potesse integrare gli artifici e i raggiri del delitto di truffa; ciò inquanto la persona offesa era perfettamente consapevole del fatto che l'assegnonon era stato tratto dal [OSCURATO:PERSONA] (essendo già firmato) nonché delle altreanomalie del titolo; risultavano altresì del tutto irrilevanti, ai fini della induzionein errore e della configurabilità del reato, le “rassicurazioni” che l'imputatoavrebbe dato alla persona offesa in ordine alla bancabilità dell'assegno.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione allastatuizione civile con la quale il Tribunale ha “annullato ex tunc” il contratto dicompravendita dell'auto, in quanto, secondo il difensore, il potere di emetteresentenze costitutive esula dai poteri attribuiti al giudice penale dall'art. 185 cod.pen.3.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replicaalle conclusioni scritte del PG insistendo per l'accoglimento dei motivi giàarticolati.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguitoindicati.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.La difesa assume, in sostanza, che dalla stessa ricostruzione dei fattirisultante dalle sentenze di merito emerge che la persona offesa era consapevoledel fatto che l'assegno a lei consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] in pagamento dell'autopresentava delle evidenti anomalie e che non era stato né tratto né firmatodall'imputato, e, nonostante ciò, aveva deciso comunque di vendere la sua autoe consegnarla all'odierno ricorrente.

La condotta posta in essere dall'imputato, adetta della difesa, non era quindi idonea ad indurre in errore la persona offesa népoteva integrare gli artifici e i raggiri necessari ad integrare il reato di truffa; néa diversa conclusione si poteva giungere in quanto l'imputato aveva rassicuratola venditrice sul fatto che l'assegno era coperto e quindi potesse essereincassato.Tali argomenti sono destituiti di fondamento.

In primo luogo, occorre infattirilevare che l'assegno consegnato dall'imputato in pagamento non solo era statotratto da una terza persona (circostanza nota alla vittima) ma era stato tratto suun conto corrente estinto nel 2008 (vale a dire 10 anni prima) e dunque nonincassabile; circostanza questa – che la difesa pretermette completamente –certamente nota all'imputato ma non conosciuta (né conoscibile al momentodella compravendita) dalla venditrice.

E' quindi palese che l'imputato ha assuntol'obbligazione con la volontà di non adempierla, elemento sufficiente ad integrareil dolo della truffa.

Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questaCorte, in tema di truffa contrattuale – quale è pacificamente quella in esame –,l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituitodal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti- determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e,quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima naturadi finalità ingannatoria (Sez. 2, Sentenza n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv.277708 - 01).

La persona offesa è stata dunque tratta in errore sulla possibilitàdi incassare un titolo che non era incassabile.

L'eventuale negligenza oimprudenza della vittima nel non avvedersi di un inganno che (a detta delladifesa) era riconoscibile e/o la idoneità del raggiro ad indurre in errore,contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono invece del tutto irrilevantiai fini della configurabilità del reato.

Occorre infatti ribadire il principio di dirittopiù volte affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di truffa, lavalutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare esorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo enon in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effettoraggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta, dovendosiin tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggettopassivo possa incidere sulla configurabilità del reato (Sez. 2, n. 51166 del25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 – 01). né vale ad escludere il delittol'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299 – 01).2.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.Il Tribunale ha disposto il dissequestro dell'autovettura provento della truffae la sua restituzione alla parte civile statuendo che alla data del passaggio ingiudicato della sentenza si doveva ritenere “annullato retroattivamente ex art.1439 cod. civ.” il contratto del 22/07/2019 con il quale la vittima aveva vendutoil veicolo all'imputato.

La Corte di appello, rigettando il motivo di gravamearticolato dalla difesa sul punto, ha confermato tale statuizione ritenendo che lastessa fosse legittima, in quanto rientrante tra i poteri del giudice penale in casodi costituzione di parte civile nel processo.

Richiamando un precedente di questaCorte, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penaledi ordinare le restituzioni previsto dall'art. 185 cod. pen., presupponeimplicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici chesono di ostacolo alla restituzione.A prescindere dalla controversa questione giuridica avente ad oggetto ilpotere del giudice penale di emettere pronunce diverse da quelle di condannaalle restituzioni e/o al risarcimento del danno, occorre evidenziare che nell'atto dicostituzione di parte civile la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a chiedere il risarcimento deldanno conseguente alla truffa subita, e non aveva chiesto invece di annullare ilcontratto di vendita dell'autovettura.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziareche anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto ditruffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, aisensi dell'articolo 1439 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13566 del 26/05/2008;Cass.

Civ. Sez. 1, n. 18930 del 27/09/2016) e che l'annullamento del contrattopuò essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge (art.1441 cod. civ.) nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 cod. civ.)e richiede una sentenza del giudice che ha natura costitutiva.

E' del resto pacificoche è solo per effetto di tale sentenza costitutiva che cessano (retroattivamente)i diritti trasferiti dal contratto annullabile e che nasce il diritto delle parti allarestituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dellostesso.

L'azione volta all'annullamento del contratto è quindi del tutto diversa daquella diretta ad ottenere il risarcimento del danno o le restituzioni.

Ciòpremesso, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. èstata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede didiscussione innanzi al Tribunale.

Dunque, a prescindere dalla possibilità o menodel giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento (sulla qualeperaltro si nutrono non poche perplessità), non c'è dubbio che quella formulatain sede di conclusioni era una domanda del tutto nuova e diversa rispetto aquella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile.

La possibilitàper la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quellecontenute nell’atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizionedel codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processocivile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltantonel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c.,l'introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti edavente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata.

IlGiudice di primo grado, dunque, non avrebbe potuto pronunciarsi su taledomanda nuova e conseguentemente non avrebbe dovuto pronunciarel'annullamento ex tunc del contratto.

Ciò, peraltro, non poteva fare, neppure allimitato fine di decidere sulla domanda di dissequestro e restituzionedell'autovettura oggetto della truffa che nel corso del procedimento era statasottoposta a sequestro.

Ed infatti, l'art. 263 cod. proc. pen., nel disciplinare larestituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce al comma 3che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice nerimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado,mantenendo nel frattempo il sequestro; e analoga previsione è contenuta inmateria di sequestro preventivo nell'art. 324 comma 8, secondo il quale ilgiudice del riesame investito dell'impugnazione avverso il sequestro preventivo,nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia algiudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Tali disposizioni sono stateinterpretate da questa Corte come espressione di un principio generale in forzadel quale il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cosesequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di unacontroversia sulla proprietà di esse, è tenuto, cioè obbligato, a rimettere gli attial giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione dellastessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo,e a mantenere nel frattempo il sequestro (ex plurimis Sez. 2, n. 44960 del30/09/2014, Simec, Rv. 260318 – 01).

Nel caso di specie, era evidentel'esistenza di una controversia sulla proprietà dell'auto in quanto la stessa, purrivendicata dalla parte civile (che ne chiedeva la restituzione) era stataacquistata dall'imputato con un contratto, come detto, non nullo ma annullabile equindi valido ed efficace fino alla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] di primogrado, dunque, investito della richiesta di dissequestro avrebbe dovuto limitarsia rimettere la decisione sulla proprietà controversa del mezzo al giudice civile enon sostituirsi, di fatto, a quest'ultimo pronunciando l'annullamento dellacompravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo allavenditrice.3.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio,limitatamente alla statuizione della sentenza di primo grado con la quale è statoannullato il contratto di compravendita dell'autovettura concluso per effetto dellatruffa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizionerelativa al contratto di vendita del veicolo.

Dichiara inammissibile il ricorso nelresto.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Bologna;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 30/11/2022 con laquale il Tribunale di Piacenza aveva: 1) condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod.pen.; 2) disposto la restituzione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] provento di furto in sequestro “ritenuto annullatoretroattivamente ex art. 1439 cod. civ. il contratto di vendita del veicolo” dellaparte civile in favore dell'imputato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) condannato l'imputato alrisarcimento del danno in favore della suddetta parte civile da liquidarsi inseparato giudizio.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] aveva indotto la Mitrovaa vendergli la sua auto al prezzo di 7.200 euro (oltre alle spese per il passaggiodi proprietà) pagando il corrispettivo con un assegno tratto sul conto corrente dialtra persona estinto nel 2008 (fatti occorsi il 22/07/2019).2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione diresponsabilità per il delitto di truffa. La difesa deduce che erroneamente la Cortedi appello aveva ritenuto che il pagamento dell'auto con un assegno a vuotointestato a terzi potesse integrare gli artifici e i raggiri del delitto di truffa; ciò inquanto la persona offesa era perfettamente consapevole del fatto che l'assegnonon era stato tratto dal [OSCURATO:PERSONA] (essendo già firmato) nonché delle altreanomalie del titolo; risultavano altresì del tutto irrilevanti, ai fini della induzionein errore e della configurabilità del reato, le “rassicurazioni” che l'imputatoavrebbe dato alla persona offesa in ordine alla bancabilità dell'assegno.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione allastatuizione civile con la quale il Tribunale ha “annullato ex tunc” il contratto dicompravendita dell'auto, in quanto, secondo il difensore, il potere di emetteresentenze costitutive esula dai poteri attribuiti al giudice penale dall'art. 185 cod.pen.3. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replicaalle conclusioni scritte del PG insistendo per l'accoglimento dei motivi giàarticolati.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguitoindicati.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.La difesa assume, in sostanza, che dalla stessa ricostruzione dei fattirisultante dalle sentenze di merito emerge che la persona offesa era consapevoledel fatto che l'assegno a lei consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] in pagamento dell'autopresentava delle evidenti anomalie e che non era stato né tratto né firmatodall'imputato, e, nonostante ciò, aveva deciso comunque di vendere la sua autoe consegnarla all'odierno ricorrente. La condotta posta in essere dall'imputato, adetta della difesa, non era quindi idonea ad indurre in errore la persona offesa népoteva integrare gli artifici e i raggiri necessari ad integrare il reato di truffa; néa diversa conclusione si poteva giungere in quanto l'imputato aveva rassicuratola venditrice sul fatto che l'assegno era coperto e quindi potesse essereincassato.Tali argomenti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, occorre infattirilevare che l'assegno consegnato dall'imputato in pagamento non solo era statotratto da una terza persona (circostanza nota alla vittima) ma era stato tratto suun conto corrente estinto nel 2008 (vale a dire 10 anni prima) e dunque nonincassabile; circostanza questa – che la difesa pretermette completamente –certamente nota all'imputato ma non conosciuta (né conoscibile al momentodella compravendita) dalla venditrice. E' quindi palese che l'imputato ha assuntol'obbligazione con la volontà di non adempierla, elemento sufficiente ad integrareil dolo della truffa. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questaCorte, in tema di truffa contrattuale – quale è pacificamente quella in esame –,l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituitodal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti- determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e,quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima naturadi finalità ingannatoria (Sez. 2, Sentenza n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv.277708 - 01). La persona offesa è stata dunque tratta in errore sulla possibilitàdi incassare un titolo che non era incassabile. L'eventuale negligenza oimprudenza della vittima nel non avvedersi di un inganno che (a detta delladifesa) era riconoscibile e/o la idoneità del raggiro ad indurre in errore,contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono invece del tutto irrilevantiai fini della configurabilità del reato. Occorre infatti ribadire il principio di dirittopiù volte affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di truffa, lavalutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare esorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo enon in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effettoraggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta, dovendosiin tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggettopassivo possa incidere sulla configurabilità del reato (Sez. 2, n. 51166 del25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 – 01). né vale ad escludere il delittol'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299 – 01).2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.Il Tribunale ha disposto il dissequestro dell'autovettura provento della truffae la sua restituzione alla parte civile statuendo che alla data del passaggio ingiudicato della sentenza si doveva ritenere “annullato retroattivamente ex art.1439 cod. civ.” il contratto del 22/07/2019 con il quale la vittima aveva vendutoil veicolo all'imputato. La Corte di appello, rigettando il motivo di gravamearticolato dalla difesa sul punto, ha confermato tale statuizione ritenendo che lastessa fosse legittima, in quanto rientrante tra i poteri del giudice penale in casodi costituzione di parte civile nel processo. Richiamando un precedente di questaCorte, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penaledi ordinare le restituzioni previsto dall'art. 185 cod. pen., presupponeimplicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici chesono di ostacolo alla restituzione.A prescindere dalla controversa questione giuridica avente ad oggetto ilpotere del giudice penale di emettere pronunce diverse da quelle di condannaalle restituzioni e/o al risarcimento del danno, occorre evidenziare che nell'atto dicostituzione di parte civile la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a chiedere il risarcimento deldanno conseguente alla truffa subita, e non aveva chiesto invece di annullare ilcontratto di vendita dell'autovettura. Al riguardo, è appena il caso di evidenziareche anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto ditruffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, aisensi dell'articolo 1439 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13566 del 26/05/2008;Cass. Civ. Sez. 1, n. 18930 del 27/09/2016) e che l'annullamento del contrattopuò essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge (art.1441 cod. civ.) nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 cod. civ.)e richiede una sentenza del giudice che ha natura costitutiva. E' del resto pacificoche è solo per effetto di tale sentenza costitutiva che cessano (retroattivamente)i diritti trasferiti dal contratto annullabile e che nasce il diritto delle parti allarestituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dellostesso. L'azione volta all'annullamento del contratto è quindi del tutto diversa daquella diretta ad ottenere il risarcimento del danno o le restituzioni. Ciòpremesso, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. èstata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede didiscussione innanzi al Tribunale. Dunque, a prescindere dalla possibilità o menodel giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento (sulla qualeperaltro si nutrono non poche perplessità), non c'è dubbio che quella formulatain sede di conclusioni era una domanda del tutto nuova e diversa rispetto aquella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile. La possibilitàper la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quellecontenute nell’atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizionedel codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processocivile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltantonel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c.,l'introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti edavente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata. IlGiudice di primo grado, dunque, non avrebbe potuto pronunciarsi su taledomanda nuova e conseguentemente non avrebbe dovuto pronunciarel'annullamento ex tunc del contratto. Ciò, peraltro, non poteva fare, neppure allimitato fine di decidere sulla domanda di dissequestro e restituzionedell'autovettura oggetto della truffa che nel corso del procedimento era statasottoposta a sequestro. Ed infatti, l'art. 263 cod. proc. pen., nel disciplinare larestituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce al comma 3che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice nerimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado,mantenendo nel frattempo il sequestro; e analoga previsione è contenuta inmateria di sequestro preventivo nell'art. 324 comma 8, secondo il quale ilgiudice del riesame investito dell'impugnazione avverso il sequestro preventivo,nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia algiudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro. Tali disposizioni sono stateinterpretate da questa Corte come espressione di un principio generale in forzadel quale il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cosesequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di unacontroversia sulla proprietà di esse, è tenuto, cioè obbligato, a rimettere gli attial giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione dellastessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo,e a mantenere nel frattempo il sequestro (ex plurimis Sez. 2, n. 44960 del30/09/2014, Simec, Rv. 260318 – 01). Nel caso di specie, era evidentel'esistenza di una controversia sulla proprietà dell'auto in quanto la stessa, purrivendicata dalla parte civile (che ne chiedeva la restituzione) era stataacquistata dall'imputato con un contratto, come detto, non nullo ma annullabile equindi valido ed efficace fino alla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] di primogrado, dunque, investito della richiesta di dissequestro avrebbe dovuto limitarsia rimettere la decisione sulla proprietà controversa del mezzo al giudice civile enon sostituirsi, di fatto, a quest'ultimo pronunciando l'annullamento dellacompravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo allavenditrice.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio,limitatamente alla statuizione della sentenza di primo grado con la quale è statoannullato il contratto di compravendita dell'autovettura concluso per effetto dellatruffa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizionerelativa al contratto di vendita del veicolo. Dichiara inammissibile il ricorso nelresto.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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