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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 31409/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 21/10/2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] contenente motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] - nominato in udienza - che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 29 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di induzione indebita tentata, concussione consumata e tentata, falso ideologico, di cui ai capi 1 (come riqualificato) , 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della rubrica.

2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pén. 2.1.

Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 479 e 480 cod. pen. e degli artt. 191, 266, 267, 270, 271, 407 e 408 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione.

La difesa lamenta che le intercettazioni su cui è fondata la misura cautelare sono state disposte oltre i limiti di ammissibilità di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. essendo conseguentemente inutilizzabili i relativi esiti.

E' erronea la qualificazione giuridica dei fatti ipotizzati nel decreto di autorizzazione dell'attività captativa adottato in urgenza dal Pubblico Ministero in data 31 maggio 2021, convalidato in data 1 giugno 2021: le condotte di falso relative alle autorizzazioni ad installare le strutture balneari stagionali dei lidi "Playa del sol" e "The beach" avrebbero dovuto essere inquadrate, attesa la natura giuridica del permesso di costruire, nello schema del falso in certificazioni amministrative ex art. 480 cod. pen., punito con pena massima edittale pari a due anni di reclusione, e non invece in quello del falso ideologico per induzione ex art. 479 cod. proc. pen..

Essendo rimasto il reato di falso da accertare (quello relativo al lido "The beach") allo stadio di tentativo, non essendo mai stata rilasciata l'autorizzazione, anche a voler ritenere configurabile il reato di falso in atto pubblico, egualmente non avrebbero potuto autorizzarsi captazioni, in ragione del limite di pena edittale per la fattispecie tentata; alla stregua dei principi enunciati da Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, i risultati delle eseguite intercettazioni non sarebbero utilizzabili neppure invocando la connessione di tale reato con quello di falso ideologico consumato.

Della fattispecie tentata difettano in ogni caso gli elementi indizianti, in quanto il pubblico ufficiale non si è concretamente attivato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, ai fini della adozione del provvedimento ideologicamente falso, laddove il tentativo può ritenersi integrato solo in presenza di atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione ingannatoria e non già la condotta decettiva in sé ( Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484).L'attività tecnica è stata inoltre disposta in difetto del presupposto della indispensabilità ed in relazione ad utenze in uso a soggetti che non avevano alcun collegamento con il reato indicato come da accertare, ossia il falso per induzione consumato, essendo invece coinvolti nella diversa vicenda del falso per induzione tentato.

Su tali doglianze, già formulate in sede di riesame, l'ordinanza impugnata è carente di motivazione.

I decreti di proroga Successivi, come pure quelli autorizzativi disposti in relazione ai reati di falso ideologico e di concussione, sono stati adottati in violazione di legge, in quanto gli indizi sono attinti dalle risultanze delle precedenti intercettazioni, tutte dipendenti da quella originaria, come detto inammissibile.

Così pure, la motivazione dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni non dà atto del presupposto della indispensabilità, posto che taluni fatti si erano già consumati, e che la prosecuzione dell'attività tecnica era richiesta in ragione della sola avvenuta pubblicazione su un quotidiano locale della richiesta di proroga delle indagini, e dell'ipotesi - meramente congetturale - che, a seguito di ciò, avrebbero potuto essere intercettati colloqui "tesi a concordare versioni di comodo tra gli indagati".

Degli ulteriori elementi che, per i Giudici di merito, fonderebbero la valutazione di gravità indiziaria (sommarie informazioni ed accertamenti documentali) non è menzione nei provvedimenti autorizzativi.

Risultano poi inutilizzabili le intercettazioni disposte dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, in violazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. 2.2.

In relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 319-quater e 322 cod. pen.; nonché degli artt. 178 lett. b), 291, 321, comma 1, 309, comma 9, cod. proc. pen.; carenza di motivazione.

L'ordinanza cautelare è nulla perché la misura è stata disposta per un fatto diverso da quello descritto nella imputazione, ritenendosi che la richiesta di contribuzione per la squadra di calcio avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contenesse la minaccia implicita di ostacolare un'attività di project financing dalla stessa società proposta, e non invece la prospettazione di un vantaggio.

Del reato di induzione indebita tentata, di cui è stata ritenuta la gravità indiziaria, difetterebbero gli indefettibili elementi costitutivi: - dell'abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente; - dell'uso di strumenti di coazione; sicchè i Giudici del riesame non si sono limitati a diversamente qualificare il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 cod. pen., originariamente contestato, bensì a ritenere la esistenza di un fatto diverso, in violazione delle prerogative riservate all'organo dell'accusa.

Anche su tale questione, sollevata in sede di riesame, l'ordinanza non motiva.

In ogni caso, non sarebbero configurabili né l'uno, né l'altro reato, in quanto lo scopo della prestazione richiesta al privato - il promuovimento dell'attività sportiva conseguito attraverso un contributo per la squadra di calcio locale - è coerente con i fini istituzionali dell'ente territoriale, ed a nulla rilevano i benefici riflessi, che l'agente avrebbe in tesi potuto trarne in termini di consenso politico.

Tali effetti riflessi, che il Tribunale ritiene fossero perseguiti dal ricorrente, sono estranei alla contestazione, che ipotizza un utile di natura patrimoniale.

L'ordinanza ha omesso ogni valutazione degli elementi addotti dalla difesa in sede di riesame e segnatamente: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.1 non era l'unico soggetto al quale il Sindaco si era rivolto per ottenere contributi in favore della squadra di calcio; - il Sindaco aveva in passato formalmente sollecitato un funzionario comunale a recuperare un'erogazione effettuata in favore della stessa squadra, in violazione delle disposizioni regolative della materia.

2.3. In relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen.; mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

Tradendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza delle Sezioni Unite Maldera, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la gravità indiziaria del reato di concussione, valorizzando la sola prospettazione implicita, da parte del ricorrente, di un male ingiusto, e non anche i profili della intensità della minaccia e la sua idoneità a coartare la volontà degli specifici destinatari.

La minaccia sarebbe invero solo implicita e l'idoneità va in ogni caso esclusa avuto riguardo alla qualità delle parti (il Sindaco di un comune di 10.000 abitanti "versus" due dirigenti del colosso industriale [OSCURATO:PERSONA]) e, in particolare, in considerazione della capacità di resistenza dei destinatari della presunta azione costrittiva.

L'abuso della qualità è stato genericamente correlato dai Giudici di merito alla carica di Sindaco ricoperta dal ricorrente, senza specificare quali poteri di controllo ed ispettivi egli avrebbe potuto nella specie esercitare, o minacciare di esercitare, in caso di mancata adesione alle sue richieste.

2.4. In relazione al reato di cui al capo 3 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen.; mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.Nel rinviare ai motivi già formulati in relazione alla contestazione di cui al capo 2, la difesa deduce, in aggiunta, che il ricorrente non avrebbe potuto far valere la propria qualità e i propri poteri nei confronti dei dirigenti di [OSCURATO:SOCIETA]. giacché la società aveva sede al di fuori del territorio comunale di Priolo; né appare logico ritenere che egli abbia avuto il potere di influenzarne le determinazioni, in ragione della mera titolarità di una quota pari al 2,5% del capitale della società consortile investita di compiti ispettivi che operava nella provincia di Siracusa, in quanto'ai tempi sottoposta a Sequestro.

2.5. In relazione al reato di cui al capo 4 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in violazione dell'alt 309, comma 9, cod. proc. pen.

Nel rinviare ai motivi già formulati in relazione al reato di cui al capo 2, la difesa lamenta che l'effetto di coartazione/induzione sul soggetto rivestito di potestà pubblica - nella specie, il funzionario preposto alla direzione artistica del teatro comunale - non sia stato apprezzato con la necessaria prudenza.

Rientra nei poteri del Sindaco la revoca di un dirigente, come la sua nomina; Gianni non ha strumentalizzato il proprio potere discrezionale, al solo fine di costringere la persona offesa ad una erogazione indebita, avendo solo chiesto al funzionario di dare seguito ad una direttiva di natura politica, al fine di favorire la associazione culturale che aveva chiesto il patrocinio del Comune.

Il Tribunale distrettuale non ha tenuto in alcun conto gli elementi documentali prodotti dalla difesa, segnatamente: - la registrazione della seduta del consiglio comunale in cui Mercurio aveva violentemente attaccato i consiglieri; - l'estratto del verbale della seduta consiliare contenente la replica del Presidente; la documentazione comprovante gli errori tecnici commessi da Mercurio nell'espletamento del mandato dirigenziale; la querela per diffamazione sporta dal ricorrente nei confronti dello stesso Mercurio in seguito ad un'aspra nota che questi aveva redatto nei suoi confronti; z i - la documentazione comprovante che il [OSCURATO:PERSONA] si r / tenne in luogo diverso dal teatro comunale.

A Non sarebbe comprovata la univocità degli atti, non essendo emersa alcuna precisa finalizzazione delle pretese condotte prevaricatrici.2.6.

In relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen., e dell'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione, in violazione dell'ad 309, comma 9, cod. proc. pen.

Previamente richiamati i motivi di cui ai precedenti capi, lamenta la difesa che il Tribunale non abbia considerato la documentazione comprovante che: Miconi, persona offesa, si era opposto a dare attuazione ad un atto di indirizzo inteso a legittimare il mantenimento di una struttura abusiva da anni acquisita al 'patrimonio comunale, adibendola ad uso pubblico, avendo emanato, nel 2018, una circolare interpretativa con cui aveva comunicato a tutti i titolari dei lidi turistici insistenti sul territorio comunale che non avrebbe applicato la normativa escludente l'obbligo per i concessionari di smontare le strutture ricettive, ove intendessero svolgere attività ricettiva anche nel periodo comunale; il TAR di Catania, con sentenze n. 1562/2022 e 1268/2022 del 6 maggio 2022, ha annullato l'ordinanza di demolizione del lido "Playa del Sol" ed anche il provvedimento con cui il funzionario aveva irrogato una sanzione pecuniaria nei confronti del gestore che aveva manifestato la volontà di mantenere lo stabilimento balneare.

Ciò comprova la illegittimità dell'agire amministrativo di Miconi e dunque la fondatezza della pretesa del Sindaco a che egli rivedesse le determinazioni assunte in relazione ad un intero comparto economico balneare.

2.7. In relazione ai reati di cui ai capi nn. 6 e 7 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 357 e 476 cod. pen.

Difetta un elemento costitutivo degli ipotizzati reati di falso, in quanto i verbali di accertamento di sanzioni al codice della strada, oggetto della presunta falsificazione, non sono atti pubblici, non essendo gli ausiliari del traffico che li hanno redatti pubblici ufficiali.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è per taluni profili inammissibile, ma complessivamente infondato, per i motivi che di seguito si espongono.

2. Il primo motivo - in realtà plurimo - inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.

La difesa reitera anzitutto la questione della erronea qualificazione giuridica del fatto per il quale venne autorizzata la originaria attività captativa, con decreto adottato in via di urgenza dal Pubblico Ministero il 31 maggio 2021, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 1 giugno 2021.

Stante la natura di autorizzazione amministrativa, e non invece di atto pubblico, dei titoli edilizi per mantenere sul suolo le strutture balneari - titoli per il cui rilascio fu resa una falsa asseverazione, dal tecnico di parte, che le medesime strutture erano state rimosse al termine della stagione precedente - il reato avrebbe dovuto essere qualificato come falso per induzione in autorizzazioni amministrative ai sensi degli artt. 48 e 480 cod. pen ( in tal senso Sez.

U, n. 673 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Botta, Rv. 206661, con riferimento alla concessione edilizia; Sez. 3, n. 7273 del 09/01/2018, Cavallo, Rv. 272559, riguardo a titolo edilizio in sanatoria ).

L'attività captativa sarebbe stata dunque originariamente autorizzata per l'accertamento di un reato la cui pena edittale, pari a due anni di reclusione, non la consentiva, non raggiungendo la soglia minima dei tre anni prevista dall'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Da tanto deriverebbe l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, tanto più che la erroneità della qualificazione giuridica era manifesta al momento della richiesta e non si è disvelata per fisiologici motivi legati alla naturale evoluzione del procedimento (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074, Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501).

Ritiene il Collegio che, pur potendosi condividere la doglianza difensiva in ordine alla natura giuridica dei titoli edilizi, tuttavia la qualificazione proposta cm era tenuto conto che, per un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, il falso pubblico sarebbe configurabile in relazione ad atti endoprocedimentali preordinati al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Si è ritenuto, in tal senso, che integri il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio, da parte di un esperto qualificato iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, che costituisca la premessa di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio (Sez. 5, n. 12733 del 27/01/2020, Cascino, Rv. 279021, con riferimento alla asseverazione da parte di un tecnico incaricato, mediante falso giuramento reso al cancelliere, di una relazione peritale dallo stesso redatta, nella quale si attestava, contrariamente al vero, che l'immobile oggetto di verifica non aveva subito, in epoca successiva ad una determinata data, interventi edilizi per i quali fosse necessario il rilascio di concessione edilizia).

In ogni caso, la questione prospettata è del tutto ininfluente ai fini della ritenuta gravità indiziaria.La giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato, già da epoca risalente, che è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga in termini generici dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui da tanto risulti compromessa, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252644).

E' espressione di un indirizzo ermeneutico condiviso che, in materia di impugnazioni, ove si deduca l'inutilizzabilità•di un elemento di prova, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione sia in grado di resistere nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato, e ciò costituisce corollario dell'interesse all'impugnazione; sicché è necessario che il motivo di ricorso illustri - a pena di inammissibilità per aspecificità - l'incidenza dell'eventuale espunzione del predetto elemento, che non può avere effetti invalidanti se le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011).

Al contrario, alla censura formulata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si correla alcuna indicazione dei colloqui che si assumono inutilizzabili e dei loro contenuti, di modo che possa evincersi, in rapporto alle ulteriori emergenze investigative, la capacità di incidere sulla complessiva ricostruzione operata dai Giudici di merito.

Tale indicazione sarebbe stata, invece, necessaria non solo perché nessuna delle condotte di falso ipotizzate nll'originario decreto e nelle successive proroghe - ovvero configurabili secondo la diversa qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla difesa - forma oggetto di addebito cautelare; ma ancor più perché, nell'ambito della intera indagine, e con riguardo a tutti gli addebiti formulati, le risultanze dell'attività captativa costituiscono una fonte raramente preponderante, e comunque mai esclusiva, di prova.

Ognuno dei reati in contestazione è suffragato da un ampio corredo dimostrativo, costituito da acquisizioni documentali (atti amministrativi, appunti manoscritti provenienti dall'indagato), nonché dalle sommarie informazioni assunte dalle persone offese e da altri testi, i quali hanno consentito di ricostruire le vicende per cui è procedimento.

Si tratta di elementi indizianti compiutamente illustrati nell'ordinanza genetica - che, richiamata in quella, pienamente confermativa, del Tribunale, ne integra i contenuti, secondo la tecnica della motivazione per relationem, formando con essa una unitaria trama argomentativa - e con tali elementi il ricorso, all'evidenza, non si confronta.A parte tale considerazione, già di per sé risolutiva sul punto, risulta inammissibile ogni altra questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, anche di quelle operate sulla base dei decreti autorizzativi successivi al primo.

Non ha pregio, invero, il rilievo per cui opererebbe nella specie un meccanismo di inutilizzabilità derivata, in quanto la propagazione del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., previsto per le nullità, non attiene a quella peculiare patologia degli atti processuali costituita dalla inutílizzabilità, in mancanza di una esplicita previsione legislativa (Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Rella, Rv. 278563; Sez. 5, n. 441114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432).

Ciò è tanto più vero se il vizio di initilizzabilità "a catena" venga prospettato in relazione agli atti autorizzativi delle intercettazioni, atteso che ciascun decreto è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili, di modo che il vizio da cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi (Sez. 6, n. 3027, del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496).

Per completezza, è il caso di precisare che non hanno pregio i rilievi difensivi sulla carenza del presupposto della indispensabilità delle intercettazioni in relazione ad una ipotesi di reato (il falso consumato) già provata, in quanto tale requisito - che innegabilmente implica valutazioni di merito - va parametrato all'intera imputazione e a tutti gli elementi 'che rilevano ai fini del giudizio di responsabilità.

Sicchè coerentemente è stato argomentato dai Giudici del riesame che il profilo soggettivo del reato, in relazione al falso consumato, era certamente da accertare quando le intercettazioni furono consentite.

Quanto alla pretesa assenza di correlazione tra i soggetti sottoposti ad intercettazione e i fatti da accertare, deve poi evidenziarsi che i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché - anche a tacere della carenza di interesse da parte del ricorrente a dolersi dell'intrusione che, in tale modo, si sarebbe determinata nella sfera di riservatezza di soggetti terzi - va precisato che per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o proprio del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, RV. 280354 - 01).

3. Occorre poi puntualizzare - come generale premessa di metodo, da valere in relazione alle diverse questioni di mancanza di motivazione prospettate in relazione al primo motivo di ricorso, ma anche in relazione ai successivi - che non inficia il provvedimento impugnato una carenza argomentativa relativa a profili che non hanno decisiva rilevanza, tal che anche l'eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.

In generale, sono inammissibili in sede di ricorso, per carenza d'interesse, le questioni che risultino tali ab origine, anche per manifesta infondatezza, e anche se proposte in concorso con altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).

Costituisce premessa di metodo generale, valevole per tutte le deduzioni di mancanza di motivazione formulate in ricorso - talora richiamando in termini generici le analoghe argomentazioni già spese in relazione ai diversi capi di imputazione - che non si configura alcuna violazione dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., lì dove il giudice del riesame non proceda a confutare qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, essendo l'obbligo motivazionale circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni della difesa oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva; allo stesso modo, il giudice del riesame, secondo un indirizzo ampiamente consolidato della giurisprudenza di questa Corte, non è tenuto a vagliare deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053; Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216). 4.Venendo alle contestazioni relative alle specifiche ipotesi di reato in addebito, il motivo (anch'esso complesso) inerente al reato di cui al capo 1 della rubrica è infondato.

La difesa lamenta, quale vizio invalidante dell'ordinanza genetica, che sia stata ritenuta la gravità indiziaria per un fatto di induzione indebita tentata ex art. 319-quater cod. pen., diverso da quello descritto nella originaria imputazione di istigazione alla corruzione ex art. 322 cod. pen., sul presupposto che la richiesta di contribuzione per la squadra di calcio avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contenesse la minaccia implicita di ostacolare un'attività di project financing dalla stessa società presentato, e non invece la prospettazione di un vantaggio.

In senso contrario deve osservarsi che l'imputazione non può ritenersi cristallizzata nella richiesta di misura cautelare, che contiene solo una incolpazione provvisoria; sicchè non ha senso parlare di mutamento del fatto in addebito in una fase ancora fluida come quella delle indagini, in cui il giudice è investito del potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 28088, con riferimento a sequestro preventivo).

Nella specie, lo stesso Pubblico Ministero aveva prospettato la possibilità di una alternativa qualificazione dei fatti ed il Giudice delle indagini si è limitato a diversamente inquadrare un fatto che, naturalisticamente, è rimasto innmodificato, avendo solo argomentato che l'elemento della minaccia, costitutivo del reato di induzione indebita, deve ritenersi implicito nella condotta e, all'evidenza, incompatibile con la natura paritetica del rapporto che connota le fattispecie corruttive (mentre l'abuso di qualità è - come noto - una nozione normativa).

Del resto la qualificazione in termini di induzione indebita non è contrastata da significative argomentazioni da parte della difesa.

Giova al riguardo evidenziare che, come stabilito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalle fattispecie corruttive, in quanto richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474).

Il contenuto della richiesta è stato ricostruito dai Giudici del riesame in termini di indebita induzione, e non di mera sollecitazione ad una sponsorizzazione, sulla base di una serie di indici che non appaiono equivoci, nella loro coordinazione organica: la richiesta risulta disarmonica con il contenuto complessivo del dialogo nel corso della quale venne avanzata; interviene in stretta successione rispetto alla comunicazione dell'imminente pubblicazione del bando per la gara di appalto alla quale la società progettista [OSCURATO:SOCIETA]. aveva interesse e vantava una prelazione; dai toni del colloquio, pur non perentori, non sembra che il Sindaco abbia preso nemmeno in considerazione la possibilità di un rifiuto.

Si tratta di una ricostruzione in fatto che appare scevra da incoerenze e che si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., Rv. 280601).

Sotto altro profilo, deve considerarsi che la struttura normativa dell'incriminazione ex art. 319 -quater cod. pen. contempla la possibilità che la richiesta sia operata in favore di terzi (nella specie, la squadra calcistica beneficiaria), come pure che l' "utilità" - data l'ampiezza dell'area semantica del termine - abbia natura non patrimoniale.

Tale utilità viene - anche in tal caso senza illogicità - intesa dai Giudici di merito in termini di vantaggio elettorale sulla base di quanto dichiarato dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli impegni assunti qualche tempo prima con i rappresentanti della squadra calcistica, in un contesto in cui si parlava, con il Sindaco, di elezioni e di candidature.

Mentre, l'assunto che un simile vantaggio, in forma di promozione dell'attività sportiva, fosse in linea con i fini istituzionali della [OSCURATO:PERSONA], ed anzi che la condotta giovasse esclusivamemte ad essa, resta un puro enunciato difensivo.

La contestazione originaria, laddove non individua una utilità in termini di consenso politico, è forse non precisa, ma non relativa a fatto diverso, e non ne risultano pregiudicate le prerogative difensive, posto che la somma in danaro, seppure non costituisca l'utilità avuta di mira dal Sindaco, è pur sempre la prestazione che egli ha richiesto all'indotto per favorire il terzo.

Ancora una volta con valutazione non censurabile sul piano fattuale, è stato spiegato dai Giudici del riesame come l'assenza di potere di ingerenza del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tale vicenda, abbia trovato smentita nelle informazioni che lo stesso - come si evince dalle captazioni - ebbe a rilasciare a proposito della determina per il bando di gara, indicata come imminente, e, da ultimo, nella circostanza che il bando stesso che sarebbe stato varato l'indomani non venne pubblicato dopo la mancata adesione alla pretesa del Sindaco.

In ogni caso, l'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, e ciò anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica di cui lo stesso sia investito (Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020; Gatti, Rv. 278353; Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259896).

Da ultimo, costituiscono elementi in fatto, all'evidenza ininfluenti sulla ricostruzione complessiva, quelli di cui la difesa lamenta l'omessa valutazione, quali le diverse, analoghe richieste di contributi per la squadra calcistica avanzate dal Sindaco ad altri e la pregressa sollecitazione rivolta dallo stesso odierno ricorrente ad un funzionario comunale per recuperare una erogazione in favore della squadra.

5. Inammissibili risultano le censure relative al reato di concussione tentata in danno di due dirigenti del gruppo ENI-Versalis, di cui al capo 2, perchè reiterative, ovvero proposte per ragioni non consentite e comunque infondate.

I Giudici del Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalle Sez.

U n:12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, motivando in relazione alla ricorrenza degli estremi dell'abuso costrittivo del pubblico agente, attuato mediante la prospettazione di un danno "contra ius", senza alcuna contropartita per gli stessi destinatari, i quali erano posti di fronte all'alternativa di subire il danno o di evitarlo con l'assunzione di alcuni dipendenti, nominativamente indicati, e con l'affidamento di alcune lavorazioni ad una impresa dallo stesso ricorrente indicata.

Nulla di assimilabile ad una pressione morale di più tenue valore condizionante rispetto alla minaccia, e nessuna prospettiva per i destinatari di conseguire un tornaconto personale alla luce dei dati qualificanti ricostruiti nell'ordinanza del riesame.

Con argomentazioni del tutto congrue vengono posti in luce nell'ordinanza impugnata, al riguardo, una serie di elementi qualificanti: la chiara prospettazione di un male ingiusto, ossia la effettuazione di controlli più invasivi e severi sull'attività dell'impresa ENI-Versalis, in relazione al suo impatto ambientale, e dunque l'esercizio di un potere discrezionale con modalità emulative, come già fatto in passato a scopo ritorsivo con altri imprenditori; il chiaro riferimento a tali pregresse vicende, significativamente operato da Gianni ai propri interlocutori, nel momento in cui gli stessi manifestavano una pur cauta volontà di resistenza, per significare quali conseguenze sarebbero derivate dal mancato accoglimento della sua richiesta; la perentorietà della richiesta di una duplice, indebita, prestazione della quale egli stesso appare consapevole, nel momento in cui domanda se sia stato "pesante", cioè eccessivo nelle sua pressioni.

A ben vedere, anche le censure al riguardo poste, attraverso il dedotto vizio di motivazione, tendono a sollecitare una alternativa e non consentita rivalutazione di elementi fattuali, in questa sede non consentita.

Il ruolo dirigenziale dei destinatari della richiesta - quali rappresentanti di un colosso industriale - non esclude l'idoneità degli atti a fini induttivi, perché il pregiudizio prospettato riguarda proprio l'attività dello stabilimento locale dell'azienda di cui essi sono responsabili.

Inoltre, dal momento che, ai fini della integrazione del reato, rileva la idoneità astratta della minaccia a determinare uno stato di soggezione della vittima, correttamente si è evidenziata l'ininfluenza del grado di resilienza del soggetto passivo.

L'ulteriore elemento costitutivo del reato - pure posto in discussione dalla difesa - ossia l'abuso di qualità, è consistito nella strumentalizzazione della posizione rivestita dal Sindaco all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per scopi diversi da quelli leciti, la quale prescinde dalla sfera di competenza specifica dell'agente, sicchè non è condizione ostativa alla ricostruzione di tale requisito il 'fatto che l'odierno ricorrente non avesse specifiche potestà funzionali al riguardo (in tal senso Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020, Gatti, Rv. 278353).

E comunque, coerentemente i Giudici del riesame hanno evidenziato come sia falso il presupposto in fatto di tale assunto, stante la capacità di ingerenza del Sindaco nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], investita del potere di controllo, in quanto soggetta alle sue direttive ex artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

6. Le censure relative al difetto di gravità indiziaria del reato di concussione tentata in danno dei vertici dello stabilimento industriale della società [OSCURATO:SOCIETA], con sede nel comune di Melilli, di cui al capo 3, sono anch'esse inammissibili perché aspecifiche e proposte per ragioni non consentite.

La critica è incentrata sul difetto di competenza territoriale del Sindaco di Priolo.

Ferme le considerazioni svolte con riguardo ai precedenti• capi quanto alle censure comuni, l'ordinanza genetica - incorporata per relationem in quella impugnata - spiega non illogicamente, alle pag. 56 e ss., come sia del tutto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, il possesso in capo all'agente di una competenza specifica, e così pure la dedotta carenza della qualifica di pubblico agente al di fuori dell'ambito comunale.

Ciò in quanto il Sindaco, per la quota di partecipazione del comune di Priolo alla società consortile IAS, che gestiva il depuratore ove confluivano i reflui civili e industriali dei comuni di Priolo e Mililli (società che dalla difesa si assume, per vero in termini del tutto generici, essere all'epoca sottoposta a sequestro), nonché per i rapporti personali intrattenuti con l'amministratore [OSCURATO:PERSONA], aveva il potere di influire di fatto, sollecitando ulteriori verifiche, sui controlli da espletare nei confronti degli stabilimenti industriali di quell'area del Siracusano.

7. Quanto al reato di concussione tentata di cui al capo 4 - per il quale la gravità indiziaria prescinde dalle intercettazioni disposte nel procedimento - la difesa lamenta che l'effetto di coartazione/induzione sul soggetto rivestito di potestà pubblica - nella specie, il funzionario [OSCURATO:PERSONA], avente la direzione artistica del teatro comunale - non sia stato apprezzato con la necessaria prudenza.

Il motivo è infondato.

L'ordinanza contiene una diffusa ed esaustiva spiegazione del perché, se è prerogativa del sindaco la revoca di un dirigente, come del resto la sua nomina, in quanto la relazione tra i due ha connotazione fiduciaria, [OSCURATO:PERSONA] ha strumentalizzato il proprio potere per farne un uso certamente disfunzionale, a scopo ritorsivo; un uso della discrezionalità, dunque, distorto e piegato a finalità improprie„ attraverso la minaccia rivolta al dirigente di rimuoverlo dal proprio incarico - togliendogli il teatro - per il solo fatto di avere frapposto ostacoli alla concessione dei locali in favore dell'associazione culturale, dallo stesso Sindaco favorita, che aveva chiesto il patrocinio del Comune ed un contributo economico.

Egli ha dunque interferito nell'agire amministrativo del dirigente di settore (come risulta dalla sentenza Corte dei conti n. 1192 del 2000, richiamata alle pagg. 6 e ss. della ordinanza del riesame) coartandone in modo significativo la libertà di autodeterminazione.

Ambiscono poi ad una alternativa e non consentita ricostruzione in fatto le censure relative alla mancata considerazione, da parte del Tribunale distrettuale, degli elementi documentali prodotti dalla difesa, i quali dimostrerebbero la risalente contrapposizione tra il Sindaco e Mercurio; il che non appare peraltro dirimente rispetto agli elementi acquisiti, costituiti anche dalle sommarie informazioni rese dall'assessore Arangio, presente all'incontro.

8. Il motivo relativo al reato di concussione tentata di cui al capo 5 è generico.

La questione si incentra sulla mancata considerazione della documentazione allegata dalla difesa, in particolare delle sentenze n. 1562/2022 e n. 1268/2022 del 6 maggio 2022, con cui il TAR di Catania ha annullato l'ordinanza di demolizione del lido "Playa del Sol" e il provvedimento con cui il funzionario Miconi aveva irrogato una sanzione pecuniaria al gestore il quale aveva manifestato l'intenzione di mantenere lo stabilimento balneare.

Anche in tal caso i rilievi difensivi tendono, in definitiva, a sollecitare una alternativa e qui preclusa ricostruzione in fatto, contestando la difesa che le condotte tenute dal Sindaco fossero preordinate a favorire la madre dell'assessore Giarratana, anche per le pressioni con cui l'architetto Miconi era stato invitato a trovare, nell'immediato, una soluzione in autotutela.

Le sentenze del TAR prodotte dalla difesa, pur se relative al tema della proroga delle concessioni, sembrano comprovare la illegittimità dell'agire amministrativo di Miconi, e tuttavia il Tribunale ha adeguatamente valorizzato in senso contrario, una sentenza di questa Corte (Sez. 3 n. 31772 del 7 giugno 2022), che ha ribadito l'obbligo per il concessionario di rimuovere le strutture complementari alla balneazione dall'arenile al termine del periodo di utilizzo, dovendosi ritenere abusiva l'occupazione che ciononostante prosegua anche nella vigenza dell'art. 42 della legge Reg.

Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, per evidenziare come la questione era - se non altro - controversa.

Sicchè, se non pare del tutto strumentale l'invito rivolto dal Sindaco al dirigente a rivedere le determinazioni assunte in relazione al comparto economico, per avere adottato una circolare interpretativa con cui aveva comunicato che non avrebbe dato applicazione alla normativa escludente l'obbligo per i concessionaridei lidi turistici di smontare le strutture ricettive, ove intendessero svolgervi attività anche nel periodo invernale (ex art. 42, cit.), nondimeno, le modalità dell'immediato trasferimento dal settore urbanistica a quello ecologia di Miconi, decretato dal Sindaco (su sollecitazione di Giarratana) pur nel riconoscimento del valore professionale del detto, dimostrerebbero la strumentalità della iniziativa e l'uso disfunzionale, perché attuato a fini ritorsivi, del potere discrezionale, in danno del riottoso dirigente.

Anche in tal caso, si è concretizzata - nella ricostruzione, esente da salti logici, operata dai Giudici di merito - una situazione costrittiva in pregiudizio del destinatario.

8. I motivi inerenti ai reati di falso in di cui ai capi 6 e 7 della rubrica, aventi ad oggetto verbali di accertamenti di violazione al codice della strada, non attingono la soglia della ammissibilità perché manifestamente infondati.

Il Tribunale ha applicato il condiviso principio di diritto - al quale il Collegio ritiene di dare continuità - per cui l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229), sicché, laddove l'ausiliario si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488), egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella final

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 21/10/2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] contenente motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] - nominato in udienza - che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 29 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di induzione indebita tentata, concussione consumata e tentata, falso ideologico, di cui ai capi 1 (come riqualificato) , 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della rubrica. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pén. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 479 e 480 cod. pen. e degli artt. 191, 266, 267, 270, 271, 407 e 408 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. La difesa lamenta che le intercettazioni su cui è fondata la misura cautelare sono state disposte oltre i limiti di ammissibilità di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. essendo conseguentemente inutilizzabili i relativi esiti. E' erronea la qualificazione giuridica dei fatti ipotizzati nel decreto di autorizzazione dell'attività captativa adottato in urgenza dal Pubblico Ministero in data 31 maggio 2021, convalidato in data 1 giugno 2021: le condotte di falso relative alle autorizzazioni ad installare le strutture balneari stagionali dei lidi "Playa del sol" e "The beach" avrebbero dovuto essere inquadrate, attesa la natura giuridica del permesso di costruire, nello schema del falso in certificazioni amministrative ex art. 480 cod. pen., punito con pena massima edittale pari a due anni di reclusione, e non invece in quello del falso ideologico per induzione ex art. 479 cod. proc. pen.. Essendo rimasto il reato di falso da accertare (quello relativo al lido "The beach") allo stadio di tentativo, non essendo mai stata rilasciata l'autorizzazione, anche a voler ritenere configurabile il reato di falso in atto pubblico, egualmente non avrebbero potuto autorizzarsi captazioni, in ragione del limite di pena edittale per la fattispecie tentata; alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, i risultati delle eseguite intercettazioni non sarebbero utilizzabili neppure invocando la connessione di tale reato con quello di falso ideologico consumato. Della fattispecie tentata difettano in ogni caso gli elementi indizianti, in quanto il pubblico ufficiale non si è concretamente attivato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, ai fini della adozione del provvedimento ideologicamente falso, laddove il tentativo può ritenersi integrato solo in presenza di atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione ingannatoria e non già la condotta decettiva in sé ( Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484).L'attività tecnica è stata inoltre disposta in difetto del presupposto della indispensabilità ed in relazione ad utenze in uso a soggetti che non avevano alcun collegamento con il reato indicato come da accertare, ossia il falso per induzione consumato, essendo invece coinvolti nella diversa vicenda del falso per induzione tentato. Su tali doglianze, già formulate in sede di riesame, l'ordinanza impugnata è carente di motivazione. I decreti di proroga Successivi, come pure quelli autorizzativi disposti in relazione ai reati di falso ideologico e di concussione, sono stati adottati in violazione di legge, in quanto gli indizi sono attinti dalle risultanze delle precedenti intercettazioni, tutte dipendenti da quella originaria, come detto inammissibile. Così pure, la motivazione dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni non dà atto del presupposto della indispensabilità, posto che taluni fatti si erano già consumati, e che la prosecuzione dell'attività tecnica era richiesta in ragione della sola avvenuta pubblicazione su un quotidiano locale della richiesta di proroga delle indagini, e dell'ipotesi - meramente congetturale - che, a seguito di ciò, avrebbero potuto essere intercettati colloqui "tesi a concordare versioni di comodo tra gli indagati". Degli ulteriori elementi che, per i Giudici di merito, fonderebbero la valutazione di gravità indiziaria (sommarie informazioni ed accertamenti documentali) non è menzione nei provvedimenti autorizzativi. Risultano poi inutilizzabili le intercettazioni disposte dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, in violazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. 2.2. In relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 319-quater e 322 cod. pen.; nonché degli artt. 178 lett. b), 291, 321, comma 1, 309, comma 9, cod. proc. pen.; carenza di motivazione. L'ordinanza cautelare è nulla perché la misura è stata disposta per un fatto diverso da quello descritto nella imputazione, ritenendosi che la richiesta di contribuzione per la squadra di calcio avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contenesse la minaccia implicita di ostacolare un'attività di project financing dalla stessa società proposta, e non invece la prospettazione di un vantaggio. Del reato di induzione indebita tentata, di cui è stata ritenuta la gravità indiziaria, difetterebbero gli indefettibili elementi costitutivi: - dell'abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente; - dell'uso di strumenti di coazione; sicchè i Giudici del riesame non si sono limitati a diversamente qualificare il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 cod. pen., originariamente contestato, bensì a ritenere la esistenza di un fatto diverso, in violazione delle prerogative riservate all'organo dell'accusa. Anche su tale questione, sollevata in sede di riesame, l'ordinanza non motiva. In ogni caso, non sarebbero configurabili né l'uno, né l'altro reato, in quanto lo scopo della prestazione richiesta al privato - il promuovimento dell'attività sportiva conseguito attraverso un contributo per la squadra di calcio locale - è coerente con i fini istituzionali dell'ente territoriale, ed a nulla rilevano i benefici riflessi, che l'agente avrebbe in tesi potuto trarne in termini di consenso politico. Tali effetti riflessi, che il Tribunale ritiene fossero perseguiti dal ricorrente, sono estranei alla contestazione, che ipotizza un utile di natura patrimoniale. L'ordinanza ha omesso ogni valutazione degli elementi addotti dalla difesa in sede di riesame e segnatamente: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.1 non era l'unico soggetto al quale il Sindaco si era rivolto per ottenere contributi in favore della squadra di calcio; - il Sindaco aveva in passato formalmente sollecitato un funzionario comunale a recuperare un'erogazione effettuata in favore della stessa squadra, in violazione delle disposizioni regolative della materia. 2.3. In relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen.; mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Tradendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza delle Sezioni Unite Maldera, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la gravità indiziaria del reato di concussione, valorizzando la sola prospettazione implicita, da parte del ricorrente, di un male ingiusto, e non anche i profili della intensità della minaccia e la sua idoneità a coartare la volontà degli specifici destinatari. La minaccia sarebbe invero solo implicita e l'idoneità va in ogni caso esclusa avuto riguardo alla qualità delle parti (il Sindaco di un comune di 10.000 abitanti "versus" due dirigenti del colosso industriale [OSCURATO:PERSONA]) e, in particolare, in considerazione della capacità di resistenza dei destinatari della presunta azione costrittiva. L'abuso della qualità è stato genericamente correlato dai Giudici di merito alla carica di Sindaco ricoperta dal ricorrente, senza specificare quali poteri di controllo ed ispettivi egli avrebbe potuto nella specie esercitare, o minacciare di esercitare, in caso di mancata adesione alle sue richieste. 2.4. In relazione al reato di cui al capo 3 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen.; mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.Nel rinviare ai motivi già formulati in relazione alla contestazione di cui al capo 2, la difesa deduce, in aggiunta, che il ricorrente non avrebbe potuto far valere la propria qualità e i propri poteri nei confronti dei dirigenti di [OSCURATO:SOCIETA]. giacché la società aveva sede al di fuori del territorio comunale di Priolo; né appare logico ritenere che egli abbia avuto il potere di influenzarne le determinazioni, in ragione della mera titolarità di una quota pari al 2,5% del capitale della società consortile investita di compiti ispettivi che operava nella provincia di Siracusa, in quanto'ai tempi sottoposta a Sequestro. 2.5. In relazione al reato di cui al capo 4 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in violazione dell'alt 309, comma 9, cod. proc. pen. Nel rinviare ai motivi già formulati in relazione al reato di cui al capo 2, la difesa lamenta che l'effetto di coartazione/induzione sul soggetto rivestito di potestà pubblica - nella specie, il funzionario preposto alla direzione artistica del teatro comunale - non sia stato apprezzato con la necessaria prudenza. Rientra nei poteri del Sindaco la revoca di un dirigente, come la sua nomina; Gianni non ha strumentalizzato il proprio potere discrezionale, al solo fine di costringere la persona offesa ad una erogazione indebita, avendo solo chiesto al funzionario di dare seguito ad una direttiva di natura politica, al fine di favorire la associazione culturale che aveva chiesto il patrocinio del Comune. Il Tribunale distrettuale non ha tenuto in alcun conto gli elementi documentali prodotti dalla difesa, segnatamente: - la registrazione della seduta del consiglio comunale in cui Mercurio aveva violentemente attaccato i consiglieri; - l'estratto del verbale della seduta consiliare contenente la replica del Presidente; la documentazione comprovante gli errori tecnici commessi da Mercurio nell'espletamento del mandato dirigenziale; la querela per diffamazione sporta dal ricorrente nei confronti dello stesso Mercurio in seguito ad un'aspra nota che questi aveva redatto nei suoi confronti; z i - la documentazione comprovante che il [OSCURATO:PERSONA] si r / tenne in luogo diverso dal teatro comunale. A Non sarebbe comprovata la univocità degli atti, non essendo emersa alcuna precisa finalizzazione delle pretese condotte prevaricatrici.2.6. In relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, 317 cod. pen., e dell'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione, in violazione dell'ad 309, comma 9, cod. proc. pen. Previamente richiamati i motivi di cui ai precedenti capi, lamenta la difesa che il Tribunale non abbia considerato la documentazione comprovante che: Miconi, persona offesa, si era opposto a dare attuazione ad un atto di indirizzo inteso a legittimare il mantenimento di una struttura abusiva da anni acquisita al 'patrimonio comunale, adibendola ad uso pubblico, avendo emanato, nel 2018, una circolare interpretativa con cui aveva comunicato a tutti i titolari dei lidi turistici insistenti sul territorio comunale che non avrebbe applicato la normativa escludente l'obbligo per i concessionari di smontare le strutture ricettive, ove intendessero svolgere attività ricettiva anche nel periodo comunale; il TAR di Catania, con sentenze n. 1562/2022 e 1268/2022 del 6 maggio 2022, ha annullato l'ordinanza di demolizione del lido "Playa del Sol" ed anche il provvedimento con cui il funzionario aveva irrogato una sanzione pecuniaria nei confronti del gestore che aveva manifestato la volontà di mantenere lo stabilimento balneare. Ciò comprova la illegittimità dell'agire amministrativo di Miconi e dunque la fondatezza della pretesa del Sindaco a che egli rivedesse le determinazioni assunte in relazione ad un intero comparto economico balneare. 2.7. In relazione ai reati di cui ai capi nn. 6 e 7 della rubrica, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 357 e 476 cod. pen. Difetta un elemento costitutivo degli ipotizzati reati di falso, in quanto i verbali di accertamento di sanzioni al codice della strada, oggetto della presunta falsificazione, non sono atti pubblici, non essendo gli ausiliari del traffico che li hanno redatti pubblici ufficiali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è per taluni profili inammissibile, ma complessivamente infondato, per i motivi che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo - in realtà plurimo - inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. La difesa reitera anzitutto la questione della erronea qualificazione giuridica del fatto per il quale venne autorizzata la originaria attività captativa, con decreto adottato in via di urgenza dal Pubblico Ministero il 31 maggio 2021, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data 1 giugno 2021. Stante la natura di autorizzazione amministrativa, e non invece di atto pubblico, dei titoli edilizi per mantenere sul suolo le strutture balneari - titoli per il cui rilascio fu resa una falsa asseverazione, dal tecnico di parte, che le medesime strutture erano state rimosse al termine della stagione precedente - il reato avrebbe dovuto essere qualificato come falso per induzione in autorizzazioni amministrative ai sensi degli artt. 48 e 480 cod. pen ( in tal senso Sez. U, n. 673 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Botta, Rv. 206661, con riferimento alla concessione edilizia; Sez. 3, n. 7273 del 09/01/2018, Cavallo, Rv. 272559, riguardo a titolo edilizio in sanatoria ). L'attività captativa sarebbe stata dunque originariamente autorizzata per l'accertamento di un reato la cui pena edittale, pari a due anni di reclusione, non la consentiva, non raggiungendo la soglia minima dei tre anni prevista dall'art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Da tanto deriverebbe l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, tanto più che la erroneità della qualificazione giuridica era manifesta al momento della richiesta e non si è disvelata per fisiologici motivi legati alla naturale evoluzione del procedimento (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074, Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501). Ritiene il Collegio che, pur potendosi condividere la doglianza difensiva in ordine alla natura giuridica dei titoli edilizi, tuttavia la qualificazione proposta cm era tenuto conto che, per un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, il falso pubblico sarebbe configurabile in relazione ad atti endoprocedimentali preordinati al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Si è ritenuto, in tal senso, che integri il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio, da parte di un esperto qualificato iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, che costituisca la premessa di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio (Sez. 5, n. 12733 del 27/01/2020, Cascino, Rv. 279021, con riferimento alla asseverazione da parte di un tecnico incaricato, mediante falso giuramento reso al cancelliere, di una relazione peritale dallo stesso redatta, nella quale si attestava, contrariamente al vero, che l'immobile oggetto di verifica non aveva subito, in epoca successiva ad una determinata data, interventi edilizi per i quali fosse necessario il rilascio di concessione edilizia). In ogni caso, la questione prospettata è del tutto ininfluente ai fini della ritenuta gravità indiziaria.La giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato, già da epoca risalente, che è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga in termini generici dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui da tanto risulti compromessa, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252644). E' espressione di un indirizzo ermeneutico condiviso che, in materia di impugnazioni, ove si deduca l'inutilizzabilità•di un elemento di prova, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione sia in grado di resistere nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato, e ciò costituisce corollario dell'interesse all'impugnazione; sicché è necessario che il motivo di ricorso illustri - a pena di inammissibilità per aspecificità - l'incidenza dell'eventuale espunzione del predetto elemento, che non può avere effetti invalidanti se le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011). Al contrario, alla censura formulata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si correla alcuna indicazione dei colloqui che si assumono inutilizzabili e dei loro contenuti, di modo che possa evincersi, in rapporto alle ulteriori emergenze investigative, la capacità di incidere sulla complessiva ricostruzione operata dai Giudici di merito. Tale indicazione sarebbe stata, invece, necessaria non solo perché nessuna delle condotte di falso ipotizzate nll'originario decreto e nelle successive proroghe - ovvero configurabili secondo la diversa qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla difesa - forma oggetto di addebito cautelare; ma ancor più perché, nell'ambito della intera indagine, e con riguardo a tutti gli addebiti formulati, le risultanze dell'attività captativa costituiscono una fonte raramente preponderante, e comunque mai esclusiva, di prova. Ognuno dei reati in contestazione è suffragato da un ampio corredo dimostrativo, costituito da acquisizioni documentali (atti amministrativi, appunti manoscritti provenienti dall'indagato), nonché dalle sommarie informazioni assunte dalle persone offese e da altri testi, i quali hanno consentito di ricostruire le vicende per cui è procedimento. Si tratta di elementi indizianti compiutamente illustrati nell'ordinanza genetica - che, richiamata in quella, pienamente confermativa, del Tribunale, ne integra i contenuti, secondo la tecnica della motivazione per relationem, formando con essa una unitaria trama argomentativa - e con tali elementi il ricorso, all'evidenza, non si confronta.A parte tale considerazione, già di per sé risolutiva sul punto, risulta inammissibile ogni altra questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, anche di quelle operate sulla base dei decreti autorizzativi successivi al primo. Non ha pregio, invero, il rilievo per cui opererebbe nella specie un meccanismo di inutilizzabilità derivata, in quanto la propagazione del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., previsto per le nullità, non attiene a quella peculiare patologia degli atti processuali costituita dalla inutílizzabilità, in mancanza di una esplicita previsione legislativa (Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Rella, Rv. 278563; Sez. 5, n. 441114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). Ciò è tanto più vero se il vizio di initilizzabilità "a catena" venga prospettato in relazione agli atti autorizzativi delle intercettazioni, atteso che ciascun decreto è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili, di modo che il vizio da cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi (Sez. 6, n. 3027, del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496). Per completezza, è il caso di precisare che non hanno pregio i rilievi difensivi sulla carenza del presupposto della indispensabilità delle intercettazioni in relazione ad una ipotesi di reato (il falso consumato) già provata, in quanto tale requisito - che innegabilmente implica valutazioni di merito - va parametrato all'intera imputazione e a tutti gli elementi 'che rilevano ai fini del giudizio di responsabilità. Sicchè coerentemente è stato argomentato dai Giudici del riesame che il profilo soggettivo del reato, in relazione al falso consumato, era certamente da accertare quando le intercettazioni furono consentite. Quanto alla pretesa assenza di correlazione tra i soggetti sottoposti ad intercettazione e i fatti da accertare, deve poi evidenziarsi che i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché - anche a tacere della carenza di interesse da parte del ricorrente a dolersi dell'intrusione che, in tale modo, si sarebbe determinata nella sfera di riservatezza di soggetti terzi - va precisato che per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o proprio del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, RV. 280354 - 01). 3. Occorre poi puntualizzare - come generale premessa di metodo, da valere in relazione alle diverse questioni di mancanza di motivazione prospettate in relazione al primo motivo di ricorso, ma anche in relazione ai successivi - che non inficia il provvedimento impugnato una carenza argomentativa relativa a profili che non hanno decisiva rilevanza, tal che anche l'eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. In generale, sono inammissibili in sede di ricorso, per carenza d'interesse, le questioni che risultino tali ab origine, anche per manifesta infondatezza, e anche se proposte in concorso con altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). Costituisce premessa di metodo generale, valevole per tutte le deduzioni di mancanza di motivazione formulate in ricorso - talora richiamando in termini generici le analoghe argomentazioni già spese in relazione ai diversi capi di imputazione - che non si configura alcuna violazione dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., lì dove il giudice del riesame non proceda a confutare qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, essendo l'obbligo motivazionale circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni della difesa oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva; allo stesso modo, il giudice del riesame, secondo un indirizzo ampiamente consolidato della giurisprudenza di questa Corte, non è tenuto a vagliare deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053; Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216). 4.Venendo alle contestazioni relative alle specifiche ipotesi di reato in addebito, il motivo (anch'esso complesso) inerente al reato di cui al capo 1 della rubrica è infondato. La difesa lamenta, quale vizio invalidante dell'ordinanza genetica, che sia stata ritenuta la gravità indiziaria per un fatto di induzione indebita tentata ex art. 319-quater cod. pen., diverso da quello descritto nella originaria imputazione di istigazione alla corruzione ex art. 322 cod. pen., sul presupposto che la richiesta di contribuzione per la squadra di calcio avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contenesse la minaccia implicita di ostacolare un'attività di project financing dalla stessa società presentato, e non invece la prospettazione di un vantaggio. In senso contrario deve osservarsi che l'imputazione non può ritenersi cristallizzata nella richiesta di misura cautelare, che contiene solo una incolpazione provvisoria; sicchè non ha senso parlare di mutamento del fatto in addebito in una fase ancora fluida come quella delle indagini, in cui il giudice è investito del potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 28088, con riferimento a sequestro preventivo). Nella specie, lo stesso Pubblico Ministero aveva prospettato la possibilità di una alternativa qualificazione dei fatti ed il Giudice delle indagini si è limitato a diversamente inquadrare un fatto che, naturalisticamente, è rimasto innmodificato, avendo solo argomentato che l'elemento della minaccia, costitutivo del reato di induzione indebita, deve ritenersi implicito nella condotta e, all'evidenza, incompatibile con la natura paritetica del rapporto che connota le fattispecie corruttive (mentre l'abuso di qualità è - come noto - una nozione normativa). Del resto la qualificazione in termini di induzione indebita non è contrastata da significative argomentazioni da parte della difesa. Giova al riguardo evidenziare che, come stabilito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalle fattispecie corruttive, in quanto richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474). Il contenuto della richiesta è stato ricostruito dai Giudici del riesame in termini di indebita induzione, e non di mera sollecitazione ad una sponsorizzazione, sulla base di una serie di indici che non appaiono equivoci, nella loro coordinazione organica: la richiesta risulta disarmonica con il contenuto complessivo del dialogo nel corso della quale venne avanzata; interviene in stretta successione rispetto alla comunicazione dell'imminente pubblicazione del bando per la gara di appalto alla quale la società progettista [OSCURATO:SOCIETA]. aveva interesse e vantava una prelazione; dai toni del colloquio, pur non perentori, non sembra che il Sindaco abbia preso nemmeno in considerazione la possibilità di un rifiuto. Si tratta di una ricostruzione in fatto che appare scevra da incoerenze e che si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., Rv. 280601). Sotto altro profilo, deve considerarsi che la struttura normativa dell'incriminazione ex art. 319 -quater cod. pen. contempla la possibilità che la richiesta sia operata in favore di terzi (nella specie, la squadra calcistica beneficiaria), come pure che l' "utilità" - data l'ampiezza dell'area semantica del termine - abbia natura non patrimoniale. Tale utilità viene - anche in tal caso senza illogicità - intesa dai Giudici di merito in termini di vantaggio elettorale sulla base di quanto dichiarato dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli impegni assunti qualche tempo prima con i rappresentanti della squadra calcistica, in un contesto in cui si parlava, con il Sindaco, di elezioni e di candidature. Mentre, l'assunto che un simile vantaggio, in forma di promozione dell'attività sportiva, fosse in linea con i fini istituzionali della [OSCURATO:PERSONA], ed anzi che la condotta giovasse esclusivamemte ad essa, resta un puro enunciato difensivo. La contestazione originaria, laddove non individua una utilità in termini di consenso politico, è forse non precisa, ma non relativa a fatto diverso, e non ne risultano pregiudicate le prerogative difensive, posto che la somma in danaro, seppure non costituisca l'utilità avuta di mira dal Sindaco, è pur sempre la prestazione che egli ha richiesto all'indotto per favorire il terzo. Ancora una volta con valutazione non censurabile sul piano fattuale, è stato spiegato dai Giudici del riesame come l'assenza di potere di ingerenza del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tale vicenda, abbia trovato smentita nelle informazioni che lo stesso - come si evince dalle captazioni - ebbe a rilasciare a proposito della determina per il bando di gara, indicata come imminente, e, da ultimo, nella circostanza che il bando stesso che sarebbe stato varato l'indomani non venne pubblicato dopo la mancata adesione alla pretesa del Sindaco. In ogni caso, l'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, e ciò anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica di cui lo stesso sia investito (Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020; Gatti, Rv. 278353; Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259896). Da ultimo, costituiscono elementi in fatto, all'evidenza ininfluenti sulla ricostruzione complessiva, quelli di cui la difesa lamenta l'omessa valutazione, quali le diverse, analoghe richieste di contributi per la squadra calcistica avanzate dal Sindaco ad altri e la pregressa sollecitazione rivolta dallo stesso odierno ricorrente ad un funzionario comunale per recuperare una erogazione in favore della squadra. 5. Inammissibili risultano le censure relative al reato di concussione tentata in danno di due dirigenti del gruppo ENI-Versalis, di cui al capo 2, perchè reiterative, ovvero proposte per ragioni non consentite e comunque infondate. I Giudici del Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalle Sez. U n:12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, motivando in relazione alla ricorrenza degli estremi dell'abuso costrittivo del pubblico agente, attuato mediante la prospettazione di un danno "contra ius", senza alcuna contropartita per gli stessi destinatari, i quali erano posti di fronte all'alternativa di subire il danno o di evitarlo con l'assunzione di alcuni dipendenti, nominativamente indicati, e con l'affidamento di alcune lavorazioni ad una impresa dallo stesso ricorrente indicata. Nulla di assimilabile ad una pressione morale di più tenue valore condizionante rispetto alla minaccia, e nessuna prospettiva per i destinatari di conseguire un tornaconto personale alla luce dei dati qualificanti ricostruiti nell'ordinanza del riesame. Con argomentazioni del tutto congrue vengono posti in luce nell'ordinanza impugnata, al riguardo, una serie di elementi qualificanti: la chiara prospettazione di un male ingiusto, ossia la effettuazione di controlli più invasivi e severi sull'attività dell'impresa ENI-Versalis, in relazione al suo impatto ambientale, e dunque l'esercizio di un potere discrezionale con modalità emulative, come già fatto in passato a scopo ritorsivo con altri imprenditori; il chiaro riferimento a tali pregresse vicende, significativamente operato da Gianni ai propri interlocutori, nel momento in cui gli stessi manifestavano una pur cauta volontà di resistenza, per significare quali conseguenze sarebbero derivate dal mancato accoglimento della sua richiesta; la perentorietà della richiesta di una duplice, indebita, prestazione della quale egli stesso appare consapevole, nel momento in cui domanda se sia stato "pesante", cioè eccessivo nelle sua pressioni. A ben vedere, anche le censure al riguardo poste, attraverso il dedotto vizio di motivazione, tendono a sollecitare una alternativa e non consentita rivalutazione di elementi fattuali, in questa sede non consentita. Il ruolo dirigenziale dei destinatari della richiesta - quali rappresentanti di un colosso industriale - non esclude l'idoneità degli atti a fini induttivi, perché il pregiudizio prospettato riguarda proprio l'attività dello stabilimento locale dell'azienda di cui essi sono responsabili. Inoltre, dal momento che, ai fini della integrazione del reato, rileva la idoneità astratta della minaccia a determinare uno stato di soggezione della vittima, correttamente si è evidenziata l'ininfluenza del grado di resilienza del soggetto passivo. L'ulteriore elemento costitutivo del reato - pure posto in discussione dalla difesa - ossia l'abuso di qualità, è consistito nella strumentalizzazione della posizione rivestita dal Sindaco all'interno della [OSCURATO:PERSONA] per scopi diversi da quelli leciti, la quale prescinde dalla sfera di competenza specifica dell'agente, sicchè non è condizione ostativa alla ricostruzione di tale requisito il 'fatto che l'odierno ricorrente non avesse specifiche potestà funzionali al riguardo (in tal senso Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020, Gatti, Rv. 278353). E comunque, coerentemente i Giudici del riesame hanno evidenziato come sia falso il presupposto in fatto di tale assunto, stante la capacità di ingerenza del Sindaco nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], investita del potere di controllo, in quanto soggetta alle sue direttive ex artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 6. Le censure relative al difetto di gravità indiziaria del reato di concussione tentata in danno dei vertici dello stabilimento industriale della società [OSCURATO:SOCIETA], con sede nel comune di Melilli, di cui al capo 3, sono anch'esse inammissibili perché aspecifiche e proposte per ragioni non consentite. La critica è incentrata sul difetto di competenza territoriale del Sindaco di Priolo. Ferme le considerazioni svolte con riguardo ai precedenti• capi quanto alle censure comuni, l'ordinanza genetica - incorporata per relationem in quella impugnata - spiega non illogicamente, alle pag. 56 e ss., come sia del tutto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, il possesso in capo all'agente di una competenza specifica, e così pure la dedotta carenza della qualifica di pubblico agente al di fuori dell'ambito comunale. Ciò in quanto il Sindaco, per la quota di partecipazione del comune di Priolo alla società consortile IAS, che gestiva il depuratore ove confluivano i reflui civili e industriali dei comuni di Priolo e Mililli (società che dalla difesa si assume, per vero in termini del tutto generici, essere all'epoca sottoposta a sequestro), nonché per i rapporti personali intrattenuti con l'amministratore [OSCURATO:PERSONA], aveva il potere di influire di fatto, sollecitando ulteriori verifiche, sui controlli da espletare nei confronti degli stabilimenti industriali di quell'area del Siracusano. 7. Quanto al reato di concussione tentata di cui al capo 4 - per il quale la gravità indiziaria prescinde dalle intercettazioni disposte nel procedimento - la difesa lamenta che l'effetto di coartazione/induzione sul soggetto rivestito di potestà pubblica - nella specie, il funzionario [OSCURATO:PERSONA], avente la direzione artistica del teatro comunale - non sia stato apprezzato con la necessaria prudenza. Il motivo è infondato. L'ordinanza contiene una diffusa ed esaustiva spiegazione del perché, se è prerogativa del sindaco la revoca di un dirigente, come del resto la sua nomina, in quanto la relazione tra i due ha connotazione fiduciaria, [OSCURATO:PERSONA] ha strumentalizzato il proprio potere per farne un uso certamente disfunzionale, a scopo ritorsivo; un uso della discrezionalità, dunque, distorto e piegato a finalità improprie„ attraverso la minaccia rivolta al dirigente di rimuoverlo dal proprio incarico - togliendogli il teatro - per il solo fatto di avere frapposto ostacoli alla concessione dei locali in favore dell'associazione culturale, dallo stesso Sindaco favorita, che aveva chiesto il patrocinio del Comune ed un contributo economico. Egli ha dunque interferito nell'agire amministrativo del dirigente di settore (come risulta dalla sentenza Corte dei conti n. 1192 del 2000, richiamata alle pagg. 6 e ss. della ordinanza del riesame) coartandone in modo significativo la libertà di autodeterminazione. Ambiscono poi ad una alternativa e non consentita ricostruzione in fatto le censure relative alla mancata considerazione, da parte del Tribunale distrettuale, degli elementi documentali prodotti dalla difesa, i quali dimostrerebbero la risalente contrapposizione tra il Sindaco e Mercurio; il che non appare peraltro dirimente rispetto agli elementi acquisiti, costituiti anche dalle sommarie informazioni rese dall'assessore Arangio, presente all'incontro. 8. Il motivo relativo al reato di concussione tentata di cui al capo 5 è generico. La questione si incentra sulla mancata considerazione della documentazione allegata dalla difesa, in particolare delle sentenze n. 1562/2022 e n. 1268/2022 del 6 maggio 2022, con cui il TAR di Catania ha annullato l'ordinanza di demolizione del lido "Playa del Sol" e il provvedimento con cui il funzionario Miconi aveva irrogato una sanzione pecuniaria al gestore il quale aveva manifestato l'intenzione di mantenere lo stabilimento balneare. Anche in tal caso i rilievi difensivi tendono, in definitiva, a sollecitare una alternativa e qui preclusa ricostruzione in fatto, contestando la difesa che le condotte tenute dal Sindaco fossero preordinate a favorire la madre dell'assessore Giarratana, anche per le pressioni con cui l'architetto Miconi era stato invitato a trovare, nell'immediato, una soluzione in autotutela. Le sentenze del TAR prodotte dalla difesa, pur se relative al tema della proroga delle concessioni, sembrano comprovare la illegittimità dell'agire amministrativo di Miconi, e tuttavia il Tribunale ha adeguatamente valorizzato in senso contrario, una sentenza di questa Corte (Sez. 3 n. 31772 del 7 giugno 2022), che ha ribadito l'obbligo per il concessionario di rimuovere le strutture complementari alla balneazione dall'arenile al termine del periodo di utilizzo, dovendosi ritenere abusiva l'occupazione che ciononostante prosegua anche nella vigenza dell'art. 42 della legge Reg. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, per evidenziare come la questione era - se non altro - controversa. Sicchè, se non pare del tutto strumentale l'invito rivolto dal Sindaco al dirigente a rivedere le determinazioni assunte in relazione al comparto economico, per avere adottato una circolare interpretativa con cui aveva comunicato che non avrebbe dato applicazione alla normativa escludente l'obbligo per i concessionaridei lidi turistici di smontare le strutture ricettive, ove intendessero svolgervi attività anche nel periodo invernale (ex art. 42, cit.), nondimeno, le modalità dell'immediato trasferimento dal settore urbanistica a quello ecologia di Miconi, decretato dal Sindaco (su sollecitazione di Giarratana) pur nel riconoscimento del valore professionale del detto, dimostrerebbero la strumentalità della iniziativa e l'uso disfunzionale, perché attuato a fini ritorsivi, del potere discrezionale, in danno del riottoso dirigente. Anche in tal caso, si è concretizzata - nella ricostruzione, esente da salti logici, operata dai Giudici di merito - una situazione costrittiva in pregiudizio del destinatario. 8. I motivi inerenti ai reati di falso in di cui ai capi 6 e 7 della rubrica, aventi ad oggetto verbali di accertamenti di violazione al codice della strada, non attingono la soglia della ammissibilità perché manifestamente infondati. Il Tribunale ha applicato il condiviso principio di diritto - al quale il Collegio ritiene di dare continuità - per cui l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229), sicché, laddove l'ausiliario si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488), egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella final
Sentenza Cassazione n. 31409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris