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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 gennaio 1990

Cassazione n. 07274/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tramelara, in persona del suo Sindaco pro tempore,domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Curatela del fallimento della Serit s.p.a., in persona del curatorepro tempore (autorizzato alla proposizione del controricorso con decreto emesso il 18 marzo 2016 dal giudice delegato alla procedura del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA])elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 3516/2015della Corte di appellodi Napoli, pubblicata il 26 agosto 2016 ; udita la relazione dellacausa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 6 aprile 2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Serit s.p.a. (già concessionaria per la riscossione dei tributi dell’ambito B della Provincia di Caserta) proposta dal Comune di Pietramelaracontro la decisione del giudice delegato alla procedura di non accoglimento della domanda di ammissione per crediti complessivamente pari a euro 104.418,93, costituitidalle “somme residue non accreditate anche se riscosse dalla società fallita per il periodo compreso tra il 1.1.1990 ed il 27.9.1994”. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 26 agosto 2015: dichiarò inammissibile l’appello proposto dal Comune di Pietramelara per la riforma della citata sentenza di primo grado ; compensò integralmente fra il Comune e la curatela del fallimento della Serit s.p.a. le spese da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate nel giudizio di appello. 2.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: le ragioni del rigetto dell’opposizione desumibili dalla sentenza resa dalgiudice sammaritano erano le seguenti: a) assenza di prova della consegna del ruolo ( azionato dall’opponente) dall’Intendente di finanza aSerit s.p.a., concessionaria per la riscossione (anche) dei tributi del Comune; b) assenzadi prova del fatto costitutivo del credito, “non essendo possibile verificare le singole voci che, sommate, compongono il totale azionato in giudizio” in quantol’opponente risulta avere depositato “solo dei riepiloghi dei ruoli e non anche i ruoli stessi contenenti l’indicazione dei singoli tributi e dei contribuenti sui quali essi graverebbero”; c) assenza di prova di apposizione, da parte dell’Intendente di finanza, del visto di esecutività dei ruoli consegnati alla concessionaria; i motivi di appello (per come riassunti nelle pagg. 3 e 4 della sentenza), contenenti censure alle ragioni del rigetto dell’opposizione sub a) e c), sono fondati per le ragioni illustrate nelle pagg. 6 e 7 della sentenza; l’appellante non ha tuttavia specificamente impugnato con l’appello la ragione del rigetto dell’opposizione subb), non avendo preso posizione, né confutato l e valutazioni dal T ribunale espresse “in ordine alla adeguatezza probatoria, per il diverso profilo preso in esame, della documentazione prodotta dal Comune a sostegno del preteso suo credito, ragioni da cui l’appellante prescinde del tutto e tuttavia da sole sufficienti a sorreggere la suddetta decisione, che pertanto è passata in giudicato e non è più sindacabile dal giudice di secondo grado”; sussistono giusti motivi per “dichiarare le spese del grado interamente compensate tra le parti”,alla luce delle ragioni della decisione e del “rilievo di ufficio da parte del Tribunale della inammissibilità, sotto il profilo considerato, dell’appello”. 3. Il Comune di Pietramelara chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi d’impugnazione, assistitida memoria.4. La curatela del fallimento della Serit s.p.a. resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale,condizionato all’accoglimento de l ricorso principale, caratterizzato da due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla modificazione recata dall’art. 50 della legge n.335 del 1990, applicabile agli appelli, come quello di specie, propostiprima dell’11 settembre 2012, secondo il precetto recato dall’art. 54 del d.l. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni , con la legge n. 134 del 2012) , in quanto: è sufficiente “leggerela sentenza di primo grado per rendersi conto che il passo riportato dalla Corte come autonoma decisione, tale non è, ma fa parte del richiamo che il Tribunale fa all’art. 24 del D.P.R.602/73, per cui il medesimo Giudice ritiene che non via sia prova della consegna del ruolo ed avvalora tale carenza di prova con la circostanza che il Comune abbia prodotto a sostegno solo dei riepiloghi dei ruoli”;alla luce della parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla fondatezza del motivo di appello relativo alla prova della consegna dei ruoli, si desume con chiarezza che il giudice di appello afferma esservi prova della consegna dei ruoli alla concessionaria per la riscossione dei tributi Serit;la conseguenza è che l’affermazione, contenuta nella sentenza del Tribunale circa l’inidoneità dei “riepiloghi dei ruoli senza produrre i ruoli stessi contenenti l’indicazione dei singoli tributi e dei contribuenti sui quali essi graverebbero”, è dalla sentenza impugnata considerata “peregrina..perché i documenti versati in atti dal Comune di Pietramelara ed esaminati dalla Corte stessa “…indiscutibilmente dimostrano (presupponendola) l’avvenuta consegna dei ruoli medesimi al Concessionario(la già fallita Serit ndr), deputato alla riscossione medesima ” ” ; avendo il giudice di appello esaminato i motivi di impugnazione, da esso ritenuti fondati, “la frase-motivazione del Tribunale riportata nella sentenza gravata non ha alcun rilievo ed è stata oggetto di impugnazione, altrimenti il Giudice a quo non avrebbe deciso per la fondatezza dei motivi posti a sostegno dell’appello”; inoltre, è da evidenziare che la controparte, pur richiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza dei relativi motivi, aderì alle istanze istruttorie avanzate da esso ricorrente, con particolare riferimento alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio “per determinare i ruoli del Comune di Pietramelara consegnati alla [OSCURATO:PERSONA] e verificare le relative somme riscosse dalla Serit (cfr. memoria 84 cpc, folio 12 produzione di legittimità)”. 2. Con il secondo motivoil ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 342 e 356 cod. proc. civ. “in quanto combinabili”, dal momento che: il quarto motivo di impugnazione, contenente censura alla sentenza di primo grado per non avere motivato “sulla richiesta di CTU avanzata da entrambe le parti”, era “sostenuto con ampie argomentazioni che la Corte territoriale ha ritenuto fondate, altrimenti non avrebbe scritto che i motivi di impugnazione erano tutti fondati”; l’accertata fondatezza dei motivi di appello “avrebbe dovuto indurre il Giudice del merito ad accedere alla richiesta di CTU, che avrebbe fugato anche quella pleonastica circostanza che la Corte ha ritenuto autonoma e da sola fondante”; vi è dunque, “non solo una palese contraddizione di motivazione, ma un omesso esame di detta circostanza che è stata oggetto di discussione tra le parti”, alla luce del contenuto delle difese della curatela del fallimento di Seritnel ricorso specificamente indicate. 3. Nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dal Comune per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (di rigetto dell’opposizione al passivo esecutivo del fallimento di Serit s.p.a., contenente il rigetto della domanda di ammissione a suo tempo proposta dal Comune), la sentenza impugnata fa dichiarata applicazione delseguente principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ribadire anche in questa sede: «allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un’altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l’eventualità che il giudice dell’impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l’onere di censurare con l’atto d’appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato»(in questo senso, cfr, per tutte: Cass. n. 18310del 2007; Cass. n. 7809 del 2001; Cass. n. 4854 del 1998; Cass. n. 7675 del 1995) . Il ricorrenteritiene tale principio non applicabile al caso di specie per due ragioni: a)la parte della sentenza di primo grado dal giudice di appello ritenuta ragione di merito da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di ammissione al passivotale non sarebbe perché inserita nella parte dedicata alla (erroneamente) affermata mancanza di prova della consegna del ruoloalla società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi; b) tale ragione di merito sarebbe stata implicitamente contestata da esso ricorrente. Il rilievo suba) è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata rilevato (pagg. 2 e 3)che la sentenza di primo grado rigettò l’opposizione per tre ragioni: A) mancanza di prova della consegna del ruolo dall’Intendente di finanza al concessionario; B) i documenti depositati sono solo “dei riepiloghi dei ruoli e non anche i ruoli stessi contenenti l’indicazionedei singoli tributi e dei contribuenti sui quali essi graverebbero”, con conseguente “mancanza di provadel fatto costitutivo del credito, non essendo possibile verificare le singole voci che, sommate, compongono il totale azionato in giudizio”; C)assenza di prova di apposizione, da parte dell’Intendente di finanza, del visto di esecutività dei ruoli consegnati alla concessionaria. Non è in particolare vero che la riportata affermazione relativa al contenuto dei documenti depositati (“riepiloghi dei ruoli”)non costituirebbe ragione autonoma di de cisione, contenendo la sentenza di primo grado le seguenti due frasi (riprodotte nella pag. 7 della sentenza impugnata), il cui significato è quanto mai chiaro nel senso contrario alla deduzione del ricorrente: “L’opponente ha, inoltre,prodotto a sostegno della sua domanda solo dei riepiloghi dei ruoli e non anche i ruoli stessi contenenti l’indicazione dei singoli tributi e dei contribuenti sui quali essi graverebbero. Ne discende in primo luogo che manca la prova del fatto costitutivo del credito, atteso che risulta impossibile verificare quali sianole singole voci che sommate compongono il totalecomplessivo fatto valere in giudizio ”. La valorizzazione dell’uso dell’avverbio “inoltre” (contenuto nella prima frase) fatta dal ricorrente a sostegno della sua deduzione è affatto inconducente; avendo la sentenza impugnata correttamente interpretato il contenuto delle citate due frasi come ragione da sola sufficiente a rigettare la domanda di ammissione al passivo. Il fatto che la sentenza impugnata afferma esservi prova della avvenuta consegna dei ruoli non significapunto, come dedotto dal ricorrente, che tale affermazione elida la ragione della decisione di primo grado testé menzionata, trattandosi di fatti (l’avvenuta consegna dei ruoli; il contenuto dei documenti depositati dalla ricorrente, costituiti da “riepiloghi dei ruoli”, come tali non indicanti i singoli tributi con i relativi debitori) fra loro affatto diversi; sì che dalla prova dell’uno non deriva necessariamente la prova dell’altro. La deduzione sub b) (implicita contestazione di detta ragione di decisione) è del pari manifestamente infondata, in quanto: la sentenza impugnata contiene (pagg. 3 e 4) la sintesi dei motivi dell’appello proposto dal Comune e in tale sintesi non vi è traccia di specifica censura a tale ragione di decisione; il ricorrente non riproduce in questa sede parte dei motivi di appello dai cui contenuti dovrebbe implicitamente ricavarsi l’implicita contestazione della sopra indicata ragione della decisione; il riferimento alla richiesta di emissione di ordine di esibizione è affatto inconducente, non evidenziando in questa sede con chiarezza il ricorrente di avere precisato nei motivi di appello la ragione costituente il fondamento di tale istanza; anche perché l’affermazione della sentenza di primo grado- per come riprodotta nella sentenza impugnata (pag. 3) - , secondo cui l’istanza era volta ad acquisire documentazione attestante “che dopo il necessario visto dei ruoli comunali, gli stessi sono stati trasmessi alla Serit spa per il relativo incasso”, non risulta essere contrastata nei motivi di impugnazione; con la conseguenza, dunque che neppure alla lontana una istanza di esibizione avente tale contenuto poteva considerarsi equivalente a una critica implicita alaragione di rigetto della domanda in discorso ; nell’ottica della implicita contestazione della ragione della decisione non è neppure rilevante la sollecitazione alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, non avendo in questa sede la ricorrente avuto cura di specificare quale fosse, nel motivo di impugnazione (nella sentenza impugnata menzionato: pag. 4),il contenuto dell’indagine, da cui desumere detta implicita censura,che essa, con il consenso della controparte,intendeva fosse commessa a tale ausiliario del giudice. Correttamente, infine, la sentenza impugnata non si è pronunciata sul motivo di appello relativo al mancato accoglimento della sollecitazione a disporre consulenza tecnica d’ufficio, avendo accertato unfatto processuale (la mancata contestazione della ragione della decisione propria della sentenza di primo grado) logicamente impediente l’esame di tale motivo. 4. La sentenza impugnata è inoltre dal ricorrente censurata per dedotta violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (terzo motivo), in quanto: la sentenza non contiene alcuna pronuncia sul quinto motivo di appello con cui esso ricorrente espressa “doglianza sul regime delle spese disposto dal Tribunale che le aveva messe a carico del Comune stesso”, avendo solo compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello sul rilievo che la decisione di inammissibilità dell’impugnazionefu conseguenza di rilievo officioso; se l’appello è stato ritenuto fondato, “vuole dire che anche quelle deduzioni svolte davanti al primo Giudice erano fondate, per cui la totale soccombenza appare ingiustificata oltre che immotivata”; anche le spese relative al giudizio di appello”avrebbero dovuto subire diverso regime, attesa la fondatezza dell’appello ed il palese errore della Corte di appello di dichiarare inammissibile un gravame riconosciuto fondato e ritenuto, c ontrariamente al ver o, carente di uno specifico motivo di impugnazione”; la parte dispositiva della sentenza afferma che sono compensate “le spese di lite”, ma “non chiarisce se le spese di lite comprendano o meno anche quelle del Tribunale”. 5.L’affermazione contenuta nell’ultima frase del motivo è smentita dalla motivazione (pag. 8)della sentenza impugnata, sul punto integrativa del dispositivo, in cui è precisa to che la disposta compensazione delle spese di lite fra le parti ha per oggetto quelle relative al giudizio di appello. La sentenza impugnata, poi,non riforma, neppure in parte, la sentenza definitiva del primo grado di merito del processo; con conseguente non sussistenza dell’obbligo, dalla legge imposto al giudice di appello, diprovvedere, senza che sia all’uopo necessaria sollecitazione di parte, a un nuovo regolamento delle spese processuali relative al giudizio di primogrado; sì che nel caso di conferma della sentenza impugnata la decisione sulle spese in essa contenuta può essere modificata solo se il relativo capo della sentenza abbia formato oggetto di specifico motivod’impugnazione (giurisprudenza di legittimità costante; cfr., comunque, fra le altre:Cass. n.9064 del 2018; Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 4052 del 2009; Cass. n. 15483 del 2008). In linea di principio, poi, è da rammentare che in tema di spese processualiil sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa; sì che esula da tale sindacato, e rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di litequalora ricorra una delle ipotesi menzionate dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.(in questo senso, cfr., per tutte: Cass.n.24502 del 2017 Cass. n. 15317 del 2013 ; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 8889 del 2000 ). Tenuto presente tale ordine di concetti, la censura dal ricorrente mossa alla sentenza impugnata è inammissibilesotto un duplice, concorrente, profilo : da un lato , il ricorrente si limita ad affermare di avere proposto specifico motivo di appello per la riforma del capo di sentenza di primo grado dispositivo della di lui condanna alla spese, ma non riproduce nel ricorso il contenutodi tale motivo (non ponendo così in grado la Corte di valu tare la fondatezza della censura), con conseguente non autosufficienza del motivosul punto; dall’altro, il ricorrente fonda lacritica su di un’affermazione che è solo sua (“ palese errore della Corte di appello di dichiarare inammissibile un gravame riconosciuto fondato e ritenuto, contrariamente al vero, carente di uno specifico motivo di impugnazione”). Per mero debito di ragione è infine da rammentare che l a compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per una delle ragioni indicate dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altrigradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali è– come detto - configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa(in questo senso, cfr. Cass. n. 7146 del 2017). 6. Non vi è obbligo di pronuncia sul ricorso incidentale, avendo espressamente la curatela controricorrente condizionato tale impugnazione all’accoglimento del ricorsodel Comune. 7. Inconclusione: il ricorso è da rigettare; in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è condannatoa rimborsare alla curatela controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente a rimborsare alla curatela controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questa anticipate, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 4.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove do
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