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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 43864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 23/2/2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29/11/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA] le già concesse circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, rideterminando la pena irrogata.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione per non aver dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo b (art. 8, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74), che si assume maturata il 4/7/2022.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché non tiene conto della recidiva reiterata, oggetto di contestazione e di riconoscimento in entrambe le sentenze di merito, nonché della sospensione della prescrizione dal 20/11/2018 al 7/3/2019; ai sensi degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., dunque, il termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 8 in esame maturerà il 20/10/2027.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 ìgliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/2/2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29/11/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA] le già concesse circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, rideterminando la pena irrogata. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione per non aver dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo b (art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74), che si assume maturata il 4/7/2022. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché non tiene conto della recidiva reiterata, oggetto di contestazione e di riconoscimento in entrambe le sentenze di merito, nonché della sospensione della prescrizione dal 20/11/2018 al 7/3/2019; ai sensi degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., dunque, il termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 8 in esame maturerà il 20/10/2027. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 ìgliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 43864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris