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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 32300/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FRANCESCO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50H25 B963W), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

G.B.

Tiepolo, n. 4; 151; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 03461130796), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], adottata all’udienza del 13 maggio 2022, nel proc. iscritto al n.

R.G. 2815/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto R.G.N. 14713/2022 C.C. 08/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] veniva adito da [OSCURATO:PERSONA] con opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di euro 3.910,00, con riferimento al mancato pagamento di valori di miglioramento sismico con realizzazione di muro di sostegno in blocchi di cemento a secco sulla sua proprietà.

A sostegno della formulata opposizione il Papa eccepiva anche l’incompetenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] (Comune in cui aveva sede la citata società assuntasi creditrice), dovendosi considerare competente territorialmente il Giudice di pace di Milano, in base all’applicabilità del criterio del foro del consumatore.

Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di pace, senza esaminare ed adottare alcuna pronuncia sulla suddetta eccezione, riteneva di proseguire il giudizio con l’ammissione di prova testimoniale con ordinanza emessa all’udienza del 13 maggio 2023.

2. Avverso quest’ultima ordinanza, ritenuta dall’opponente quale provvedimento di implicita valutazione sulla sussistenza della propria competenza da parte dell’adito Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto l’8 giugno 2022 (notificato in pari data) ricorso per regolamento di competenza, deducendo, che nella fattispecie, si sarebbe dovuta dichiarare la competenza territoriale del Giudice di pace di Milano, in applicazione del criterio inderogabile del foro del consumatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, lett. u, e 66-bis del c.d. codice del consumo (d. lgs. n. 205 del 2005). [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il collegio che il proposto ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Infatti, secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 21975/2020, Cass. n. 711/2021 e Cass. n. 581/2022) e stante il chiaro disposto dell’art. 46 c.p.c., la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace (ove sia qualificabile propriamente come tale) non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua, per l’appunto, del tenore del citato art.46 c.p.c., sulla scorta del quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

Peraltro, avuto riguardo al caso di specie, occorre rilevare che, in realtà, l’impugnata ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna statuizione sulla competenza, avendo con essa egli solo disposto per l’ammissione e l’assunzione delle prove, non risultando nemmeno esplicitata la volontà dello stesso decidente di riservarsi di provvedere sulla competenza unitamente al merito (il che, comunque, non avrebbe comportato una pronuncia implicita sulla sussistenza della sua competenza).

Ciò comporta che –anche per tale ragione – il proposto regolamento si profila inammissibile.

2. Non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede, non bisogna adottare alcuna pronuncia sulle spese.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 novembre 2023. la [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FRANCESCO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50H25 B963W), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. G.B. Tiepolo, n. 4; 151; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 03461130796), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], adottata all’udienza del 13 maggio 2022, nel proc. iscritto al n. R.G. 2815/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto R.G.N. 14713/2022 C.C. 08/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] veniva adito da [OSCURATO:PERSONA] con opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di euro 3.910,00, con riferimento al mancato pagamento di valori di miglioramento sismico con realizzazione di muro di sostegno in blocchi di cemento a secco sulla sua proprietà. A sostegno della formulata opposizione il Papa eccepiva anche l’incompetenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] (Comune in cui aveva sede la citata società assuntasi creditrice), dovendosi considerare competente territorialmente il Giudice di pace di Milano, in base all’applicabilità del criterio del foro del consumatore. Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di pace, senza esaminare ed adottare alcuna pronuncia sulla suddetta eccezione, riteneva di proseguire il giudizio con l’ammissione di prova testimoniale con ordinanza emessa all’udienza del 13 maggio 2023. 2. Avverso quest’ultima ordinanza, ritenuta dall’opponente quale provvedimento di implicita valutazione sulla sussistenza della propria competenza da parte dell’adito Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto l’8 giugno 2022 (notificato in pari data) ricorso per regolamento di competenza, deducendo, che nella fattispecie, si sarebbe dovuta dichiarare la competenza territoriale del Giudice di pace di Milano, in applicazione del criterio inderogabile del foro del consumatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, lett. u, e 66-bis del c.d. codice del consumo (d. lgs. n. 205 del 2005). [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il collegio che il proposto ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Infatti, secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 21975/2020, Cass. n. 711/2021 e Cass. n. 581/2022) e stante il chiaro disposto dell’art. 46 c.p.c., la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace (ove sia qualificabile propriamente come tale) non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua, per l’appunto, del tenore del citato art.46 c.p.c., sulla scorta del quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. Peraltro, avuto riguardo al caso di specie, occorre rilevare che, in realtà, l’impugnata ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna statuizione sulla competenza, avendo con essa egli solo disposto per l’ammissione e l’assunzione delle prove, non risultando nemmeno esplicitata la volontà dello stesso decidente di riservarsi di provvedere sulla competenza unitamente al merito (il che, comunque, non avrebbe comportato una pronuncia implicita sulla sussistenza della sua competenza). Ciò comporta che –anche per tale ragione – il proposto regolamento si profila inammissibile. 2. Non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede, non bisogna adottare alcuna pronuncia sulle spese. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 novembre 2023. la [OSCURATO:PERSONA]
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