CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24790/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01X4814) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 novembre 2020 del G.i.p. del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 26 aprile 2001 e 1'11 giugno 2002 in [OSCURATO:PERSONA], giudicati dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 3 maggio 2013, definitiva il 16 aprile 2014; 2) ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 74 e 73 T.U. stup., commessi tra febbraio e marzo 2006 in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 26 ottobre 2011, definitiva il 19 dicembre 2012; 3) ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 74 e 73 T.U. stup., commessi dal 2004 a luglio 2009 in Calabria e Siracusa, giudicati dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 22 giugno 2017, definitiva il 23 marzo 2018. 2.1. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver affermato in maniera errata che i reati delle prime due sentenze erano stati commessi a cinque anni di distanza tra loro, avrebbe dimesso di valutare l'omogeneità delle violazioni, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Secondo il ricorrente, infatti, vi era prova del fatto che, al momento della commissione del primo reato, anche i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, considerando che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte interessata non ha un onere giuridico di allegazione di elementi specifici a sostegno della sua istanza. 2.2. Con successiva memoria il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che il reato sub 1 era stato commesso a distanza di tempo rispetto agli altri reati. Le modalità esecutive delle singole condotte, inoltre, erano diverse tra loro, considerando che tra il primo reato e gli altri vi era stata una progressione criminosa, circostanza che non rendeva verosimile che, al momento della commissione della prima azione delinquenziale, il condannato avesse già preventivato di commettere anche gli altri reati. Le realtà associative, infine, erano del tutto diverse tra loro, posto che erano composte da soggetti diversi e che solo in una delle due Bruzzese aveva operato nell'interesse del "clan [OSCURATO:PERSONA]". Qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, infatti, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786). Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;N Lffip M spese processuali e git-verserrreati della somma di tremi